Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15515 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/07/2020), n.15515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15946-2012 proposto da:

T.F.L., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO MEGNA, VINCENZO ZAPORA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI AVELLINO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2012 della COMM.TRIB.REG. della Campania

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 203/5/2012

depositata il 19.04.2012,

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– T.F.L. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l’anno 2005 con cui l’Agenzia delle Entrate contestava somme per IRPEF IVA ed IRAP conseguenti a operazioni inesistenti. Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso.

– L’Agenzia delle Entrate impugnava tale sentenza, che censurava nella parte in cui aveva ritenuto che l’atto impugnato fosse affetto da carenza di motivazione, per essersi esso limitato a rinviare al p.v.c. della Guardia di Finanza.

– La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello sul rilievo che l’ufficio, mediante la condivisione delle conclusioni contenute nel verbale della G.d.F non ha pregiudicato in alcun modo il corretto svolgimento del contraddittorio, atteso che la parte -pur contestandone le conclusioni- ha sottoscritto il p.v.c., così rendendosi pienamente consapevole degli elementi ivi contenuti.

Avverso detta sentenza propone ricorso parte contribuente affidandolo ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il motivo del quale consta il ricorso reca “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – Vizio di motivazione – Assenza di motivazione su punto essenziale – Illogicità e contraddittorietà della motivazione Erroneità in punto di fatto.”

– Osserva il collegio che il motivo si caratterizza per deduzioni ed affermazioni che, prive di specificità, sono indifferenziatamente riferite ad asseriti plurimi vizi della sentenza sia in punto motivazione che con riguardo alla violazione di legge, con la conseguenza che non è dato intendere quali di tali deduzioni ed affermazioni siano da riferirsi all’uno e quali all’altro dei vizi che costituiscono l’articolato motivo in commento; in particolare -in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale- si rileva che non sono ammesse giustapposizioni (presenti nella fattispecie) tra il vizio di falsa applicazione di legge e il vizio relativo alla incongruità della motivazione.

– La sentenza impugnata è motivata per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel p.v.c. della G.d.F.; come ripetutamente affermato da questa Corte si tratta di motivazione pienamente legittima sempre che l’atto richiamato sia stato ritualmente portato a conoscenza del contribuente, il che è avvenuto nel caso di specie con la sottoscrizione del p.v.c. da parte del Tomasetta, che ha così conosciuto per intero gli elementi su cui si è basata la pretesa fiscale.

– A ciò si aggiunga che la riproposizione di censure strettamente di merito non ammissibili nella presente sede- non è peraltro accompagnata da una articolazione del ricorso tale da assicurare la indispensabile autosufficienza.

– Per tutte le ragioni esposte il ricorso si configura come inammissibile e va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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