Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15515 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato

BOTTAI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZANOTTO ANTONIO;

– ricorrente-

contro

SANTINELLO COSTR SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE

SIG.RA S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABRIANI FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1743/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Bottai Enrico difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Abriani Franco difensore della resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.5.1997 la srl Santinello costruzioni conveniva davanti al Tribunale di Padova A.A. chiedendone la condanna al pagamento degli interessi convenzionali di mora pretesi in relazione ad una fattura per una fornitura pagata in ritardo, indicando in L. 5.266.284 oltre rivalutazione la propria pretesa ed aggiungendo di essere creditrice di L. 2.500.000, 33.453.327, 3.500.000 oltre iva per la curata rielaborazione dei disegni esecutivi attinenti al materiale fornito, delle spese di forzato magazzinaggio e di manovalanza. Il convenuto contestava la pretesa e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.. Prodotta documentazione, il Giudice adito riteneva dovuti gli interessi moratori ed i costi di magazzinaggio e di manovalanza, non dovuti i maggiori oneri per la progettazione.

Proponeva appello A., resisteva la srl Santinello, dolendosi della compensazione delle spese e, con sentenza 1743/04 , la Corte di appello di Venezia, rigettava l’appello principale, accoglieva parzialmente l’incidentale, condannando l’ A. al pagamento di Euro 2.720.08 per interessi moratori al tasso convenzionale oltre accessori, nonchè di Euro 17.273,36 ed Euro 1807,59, regolando le spese.

La corte veneziana richiamava il contratto circa l’obbligo del pagamento all’ultimazione del montaggio e degli interessi in caso di ritardo e, circa le spese di magazzinaggio e manovalanza, pur prevedendosi l’onere di comunicare i costi e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni, ciò non assurgeva a condizione di proponibilità della domanda.

Ricorre A. con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per erronea qualificazione ed applicazione della clausola 7 delle condizioni generali di contratto ed omessa motivazione. Si riporta detta clausola circa l’ultimazione al termine delle operazioni di montaggio (comma 2) nonchè le altre previsioni, comma 4 e penultimo comma.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 cc ed omessa motivazione circa la prova dell’inadempimento.

Le due censure, a prescindere dalla contestuale deduzione di violazione di norme sostanziali e di omessa motivazione, in violazione della necessaria specificità del motivo, non meritano accoglimento, tendendo ad un riesame del merito non consentito in questa sede.

In particolare, in ordine alla prima, sostanzialmente nuova, le riportate clausole contrattuali non rendono suffragio alla tesi del ricorrente.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878,23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).

Quanto alle seconda censura, la motivazione si fonda sulla interpretazione delle clausole contrattuali per cui vale quanto dedotto in relazione al primo motivo e solo assiomaticamente si deduce che la Santinello Costruzioni non ha fornito la prova dell’inadempimento del committente ed ha omesso di comunicare l’ammontare delle spese di magazzinaggio e/o dei maggiori oneri senza intaccare l’affermazione della sentenza che la mancata comunicazione delle spese non era preclusiva di una richiesta giudiziale. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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