Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15514 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11964-2013 proposto da:

V.S. (OMISSIS), F.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato SIGISMONDO MEYER VON SCHAUENSEE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DE SANTIS;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1708/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma con sentenza 28.3.2012 ha accolto l’impugnazione proposta dal Condominio di (OMISSIS) contro la pronuncia del Tribunale (n. 32400/2004) e, in totale riforma della stessa, ha accertato la natura condominiale della originaria porzione di intercapedine attualmente annessa all’appartamento degli appellati condomini F.P. e V.S. (attori in primo grado) e li ha condannati alla restituzione e alla riduzione in pristino; la Corte d’Appello ha altresì rigettato la pretesa risarcitoria del Condomino nonchè la domanda avanzata dagli attori-appellati F. e V. tendente ad ottenere la condanna del Condominio all’esecuzione dei lavori; ancora, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale.

Per giungere a tale soluzione la territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha rilevato:

– che la procura al difensore per la proposizione dell’appello nell’interessa del condominio era regolare;

– che l’oggetto della lite riguardava la sola palazzina C e pertanto doveva ritenersi infondata l’eccezione degli appellati sulla invalidità della delibera di proposizione dell’appello adottata dai soli condomini della palazzina C e non dall’intero condominio;

– che l’intercapedine oggetto della domanda riconvenzionale di revindica avanzata dal Condominio era di natura condominiale ai sensi dell’art. 2 del regolamento e la tesi della proprietà esclusiva sostenuta dagli attori era contraddetta dalle osservazioni del CTU;

– che, trattandosi di un bene comune, tale spazio non avrebbe potuto essere trasferito in proprietà esclusiva agli attori dal venditore;

– che la domanda di F. e V. tendente alla condanna del Condominio alla esecuzione di lavori di riparazione non poteva essere accolta perchè le infiltrazioni, secondo quanto affermato dal primo giudice, erano localizzate in tratti di area destinata ad intercapedine e distacco e tale assunto non aveva formato oggetto di impugnazione;

– che la natura condominiale della zona interessata dalle infiltrazioni comportava il rigetto della domanda.

Contro tale decisione il F. e la V. ricorrono per cassazione con sette motivi illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. anche in relazione agli artt. 75 e 83 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. criticandosi la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza dei poteri in capo all’amministratore, cessato dalla carica al momento del rilascio della procura al difensore, essendo stato nominato un nuovo amministratore nell’assemblea del 29.11.2005.

Con una seconda censura si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. anche in relazione all’art. 1131 c.c., criticandosi la sentenza nella parte in cui ha dato atto, peraltro, dell’avvenuto rilascio, già nel giudizio di primo grado, di una procura per difendere il Condominio “nel presente giudizio in ogni sua fase e grado”.

Le due censure, strettamente collegate, e quindi suscettibili di esame unitario, sono l’una inammissibile e l’altra infondata.

Secondo un principio generale, ripetutamente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 (Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 Rv. 580893).

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha superato l’eccezione di inammissibilità dell’appello utilizzando due rationes decidendi, del tutto autonome, una prima fondata sulla prorogatio dei poteri dell’amministratore dimissionario ed una seconda fondata sull’esistenza di una procura ad hoc già rilasciata in precedenza: ha infatti accertato che la procura per la proposizione dell’appello era stata già conferita a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado. Ebbene, questa ratio è giuridicamente corretta perchè una tale procura certamente non aveva perduto la sua efficacia sol perchè in un momento successivo al difensore ne era stata conferita una nuova: con la Delib. assembleare 6 dicembre 2005 infatti – come riferiscono gli stessi ricorrenti a pag. 10 – si era deciso di proporre appello, ma il difensore avv. Pierfilippo Coletti già era munito di procura ad hoc perchè – lo si ripete rilasciatagli in precedenza e mai revocata (non avendo i ricorrenti mai dimostrato e neppure dedotto una tale circostanza). Si rivela allora privo di conseguenze il rilievo meramente formalistico mosso dai ricorrenti, secondo cui nell’atto di appello si era però fatto riferimento ad una “delega apposta a margine del presente atto”: gli appellati, infatti, da una semplice lettura della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, avrebbero potuto verificare agevolmente la preesistenza della procura valida anche per il giudizio di gravame e quindi è inesatto sostenere che per verificare il potere di impugnare occorreva riferirsi “soltanto alla procura rilasciata per il giudizio di appello (e non ad eventuali altre precedenti procure”).

L’avvocato Coletti, insomma, avrebbe potuto proporre l’impugnazione anche in assenza di un nuovo mandato e quindi la censura articolata dai ricorrenti col secondo motivo si rivela infondata.

Conseguentemente è inammissibile per difetto di interesse la censura posta col primo motivo.

3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. nel testo qui applicabile ratione temporis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) riproponendo la questione dell’invalidità della delibera a proporre appello perchè adottata solo dai condomini della palazzina C) mentre occorreva la convocazione di tutti i proprietari nel numero di 46 unità, trattandosi di un unico condominio.

Il motivo è infondato perchè i ricorrenti anzichè limitarsi ad eccepire l’invalidità della delibera in appello avrebbero dovuto, in separato giudizio, proporre formale impugnazione della stessa chiedendone, eventualmente la sospensione, ma ciò non risulta.

Solo per completezza, va aggiunto che la Corte d’Appello si è confrontata con la questione ritenendo sufficiente nel caso in esame la delibera adottata dalla sola Pal. C “in quanto l’oggetto della lite riguarda soltanto quella palazzina ed è estraneo agli altri condomini delle diverse palazzine (come si desume in particolare dall’art. 2 del regolamento di Condominio che individua i beni oggetto di proprietà comune ed indivisibile tra tutti i condomini di ciascun villino” (v. pag. 4 sentenza); inoltre, ha affermato che “l’art. 2 al n. 2 del regolamento di condominio indica espressamente come oggetto di proprietà comune ed indivisibile, tra tutti i condomini di ciascun villino, tra gli altri beni, anche le intercapedini con le relative grate per l’illuminazione e/o aerazione e le relative coperture e/o chiusure” (v. pag. 5): in sostanza ha ravvisato l’esistenza di singoli edifici costituiti in altrettanti condomini (figura che ben può coesistere con la presenza di un supercondominio), mentre i ricorrenti desumono l’esistenza di un unico condominio (con rigorosa esclusione della previsione di singole assemblee dei vari edifici) da un Regolamento di cui neppure trascrivono le parti salienti (quanto meno per dimostrare tale esclusione) e dal mero fatto che alcune precedenti delibere siano state adottate dai partecipanti di tutte le palazzine (circostanza assolutamente irrilevante), così incorrendo nel difetto di specificità del motivo (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

4-5 Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1138 c.c. nel testo qui applicabile ratione temporis nonchè degli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360c.p.c., comma 1, n. 3) criticandosi la Corte d’Appello per avere ritenuto la natura condominiale dell’intercapedine oggetto della domanda di revindica avanzata in via riconvenzionale dal Condominio attraverso l’esame del solo art. 2 comma 2 del regolamento e non anche dell’art. 4 sub 3 del medesimo regolamento.

Col quinto motivo di denunzia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5) nel testo qui applicabile ratione temporis. Collegandosi alla precedente censura, i ricorrenti rimproverano alla Corte di Appello di avere omesso di considerare nella sua interezza il citato art. 4 sub 3, avendolo analizzato soltanto per una parte, per di più irrilevante. Richiamando le considerazioni del CTU ritengono che l’intercapedine di cui si discute costituisce un vano localizzato al piano seminterrato e pertanto non può farsi rientrare nella previsione dell’art. 4 sub 3 del regolamento di condominio.

Questi due motivi – anch’essi suscettibili di esame unitario – sono inammissibili per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) perchè si fondano entrambi sull’interpretazione (asseritamente omessa) di una norma del regolamento condominiale, l’art. 4 sub 3, che però avrebbe dovuto essere integralmente trascritta in ricorso, non potendosi darne per scontata la conoscenza da parte della Corte di Cassazione, a meno di non pretenderne l’esame diretto degli atti del processo, il che, nel giudizio di legittimità, è precluso.

6 Col sesto motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nel testo qui applicabile ratione temporis. Si censura la Corte d’Appello per avere rigettato la domanda di condanna del Condominio all’esecuzione di una serie di lavori rilevandosi che, come accertato dal primo giudice, il CTU non aveva individuato l’intercapedine come unico punto interessato dalle infiltrazioni, ma aveva individuato anche altre zone di proprietà esclusiva. Sulla base di tali affermazioni del primo giudice, si rivela errata – ad avviso dei ricorrenti – la sentenza laddove ha ritenuto che occorresse uno specifico motivo di appello per sostenere che anche altre parti dell’appartamento di loro proprietà (lo studio e il ripostiglio) avessero subito danni. I ricorrenti si dolgono pertanto del mancato riconoscimento dei danni al loro appartamento.

Questa censura è priva di fondamento, perchè la ratio fondamentale della Corte d’Appello si fonda sulla natura condominiale della zona interessata dalle infiltrazioni e tale affermazione è giuridicamente corretta: dalla sentenza di primo grado, infatti, e dalla relazione del CTU – che il Condominio controricorrente ha trascritto per la parte di interesse in questa sede – risulta che il ripostiglio e lo studio dell’appartamento dei ricorrenti erano stati ricavati proprio dalla intercapedine contesa (v. rel. CTU pag. 12) e pertanto il rigetto della pretesa risarcitoria appare corretto, perchè gli attori-odierni ricorrenti non erano proprietari di quei beni, avendoli ricavati da un bene comune.

7 Col settimo ed ultimo motivo si deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) evidenziando l’errore della Corte d’Appello nell’avere preteso, pur in assenza di soccombenza, una impugnazione della affermazione del primo giudice sulla localizzazione delle infiltrazioni nell’area destinata ad intercapedine-distacco.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, trovando applicazione, anche in tal ipotesi il principio di diritto sopra richiamato nella trattazione delle prime due censure: duplice è infatti la ratio della Corte d’Appello per respingere la pretesa risarcitoria dei due ricorrenti (mancata proposizione di impugnazione e natura condominiale di tutte le aree interessate dalle infiltrazioni, attraverso tipico apprezzamento in fatto) e la censura su una delle due (la principale) si è rivelata infondata per le ragioni esposte nel motivo che precede.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte ricorrente.

Considerato infine che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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