Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15514 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. ICB ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore geom B.L.; rappresentata e difesa dall’avv. Paolo

Demattè del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14-

14/a, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– C.R. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. Mazzorana Sandra del Foro di Trento e dall’avv. Massimo

Letizia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 103, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, n. 307/05,

pubblicata il 22/07/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. Dr. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte ricorrente avv. Gabriele Pafundi, in

forza di procura depositata in udienza, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

Udito il procuratore della parte controricorrente avv. Massimo

Letizia, a ciò abilitato da procura depositata in udienza, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trento, pronunziando sentenza n. 307/2005, confermò la decisione del Tribunale di Trento, che aveva respinto la domanda della srl ICB diretta ad ottenere dalla committente C. R. il saldo del corrispettivo per la ristrutturazione di un appartamento di quest’ultima; in particolare la Corte territoriale confermò l’affidabilità e la decisività – messa in dubbio con l’appello dell’appaltatrice- della deposizione dell’architetto P., direttore dei lavori, che aveva dichiarato di aver effettuato versamenti in contanti in favore della ICB a saldo del prezzo dell’appalto, così come consensualmente determinato a seguito della contestazione di vizi da parte della C. medesima.

La srl ICB ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza in forza di un unico motivo; la C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., per violazione e falsa applicazione della legge nonchè insufficienza , omessa, e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 246 e 116 “censurando l’esclusivo rilievo, nell’iter argomentativo della gravata decisione – come pure in quella del Tribunale di Trento che l’aveva preceduta – che era stato attribuito alla deposizione dell’architetto P., senza tener conto che lo stesso avrebbe avuto un interesse, quanto meno di fatto, a confermare la descrizione dei fatti della C., essendo stato il soggetto che, ricevuto il denaro da quest’ultima, lo avrebbe trasmesso al legale rappresentante dell’appaltatrice, oggi ricorrente, in esecuzione di un accordo latu sensu transattivo.

2 – Il motivo è inammissibile perchè, in deroga al principio dell’autosufficienza, la deducente società ha omesso di riportare nel ricorso: sia il contenuto delle domande rivolte al teste – al fine di permettere alla Corte un preliminare scrutinio del “peso” logico che avrebbero avuto nel condurre la Corte territoriale alla propria decisione sia le censure mosse nell’appello – così da metterle a confronto con quelle oggetto di attuale esame, per consentire di delibarne l’eventuale “novità”- sia quanto descritto nei verbali di causa di primo grado – sì da far esaminare alla Corte l’atteggiamento processuale della parte in merito all’ammissione del teste e la rilevanza delle altre prove assunte-. 3 – Ulteriore causa di inammissibilità deriva dal fatto che nella formale deduzione di un vizio di motivazione – che la censura investente la falsa applicazione degli artt. 246 e 116 c.p.c., manca di qualunque svolgimento argomentativo – viene fatta rifluire la sollecitazione ad un nuovo scrutinio del merito della controversia , pur in presenza di un’articolata giustificazione, da parte della Corte distrettuale, delle ragioni delle proprie scelte interpretative, congruamente strutturata nel suo svolgimento logico.

4 – Il ricorso va dunque rigettato, con vittoria di spese per la contro ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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