Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15514 del 08/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15514 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 16536-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
bene ficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 08/07/2014

- ricorrenti contro
PEDICINI VINCENZO;

– intimato –

BENEVENTO del 4/06/2011, depositata il 7/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2012 n. 16536 sez. M3 – ud. 08-05-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1193/2011 del TRIBUNALE di

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/6/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Vincenzo Pedicini di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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Benevento di accoglimento della domanda proposta dal sig.

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Con il 2 ° motivo denunzia <> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa

360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia insufficiente motivazione su
punti decisivi della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in
casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (
o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che

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applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art.

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la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la

norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui
all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia
comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di
servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione,
e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene,

il giudice dell’appello ha disatteso il

suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo
alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del
contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando
sussistente il lamentato inadempimento.

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deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a

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Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi,
s’impone pertanto la cassazione in relazione, con
assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

il rigetto della domanda originaria del Pedicini, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le spese del giudizio di merito possono essere
integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
originaria del Pedicini. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna il Pedicini al pagamento delle spese del

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la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con

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giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali
ed accessori come per legge.

Roma, 8/5/2014

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