Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15513 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12492-2013 proposto da:

BETANIA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.ARBIB

PASCUCCI N.64, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA ULERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARNALDO SALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2443/2012 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Taranto, con sentenza 31.12.2012, ha respinto l’appello della srl Betania contro la sentenza del Giudice di Pace (n. 1689/2011) che aveva a sua volta rigettato l’opposizione da essa proposta nel 2011 contro un decreto ingiuntivo emesso su istanza del (OMISSIS) per oneri condominiali ed in particolare, per quanto ancora interessa, per un saldo bilancio 2004 di Euro 510,91.

Per giungere a tale soluzione il Tribunale ha rilevato che l’unica difesa dell’opponente in primo grado era stata incentrata sulla prescrizione del credito condominiale, senza alcun rilievo sull’esistenza della pretesa creditoria fatta valere e alla circostanza che essa poteva desumersi dalla deliberazione del 2004. Il giudice di appello ha quindi affermato che il corso della prescrizione doveva ritenersi interrotto ai sensi dell’art. 2944 c.c. dal riconoscimento del diritto rappresentato dalla mancata impugnazione della Delib. che aveva approvato il conguaglio e precisamente il saldo bilancio a carico della società appellante. Secondo il giudice di appello, inoltre, l’indicazione nel verbale assembleare del conguaglio negativo a carico di M.M. induceva a ritenere, sulla base delle difese sviluppate dalla società opponente in primo grado, che il predetto era abilitato a rappresentarla.

Contro tale decisione la società Betania ricorre per cassazione con quattro motivi a cui resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 4) e art. 2729 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) criticandosi il ragionamento utilizzato dal Tribunale per ritenere interrotta la prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla questione dei poteri rappresentativi attribuiti presuntivamente a M.M.. Secondo la società ricorrente, la non contestazione dell’esistenza originaria del debito non poteva portare a ritenere non contestata anche la rappresentazione in bilancio del debito e men che mai la non contestazione del potere rappresentativo del M.: in tal modo il Tribunale ha utilizzato asimmetricamente il principio di non contestazione piegandola alla decisione finale. Rimprovera altresì una errata applicazione del ragionamento presuntivo.

1.2 Con una seconda censura si deduce,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.: si rimprovera al Tribunale di avere scartato l’opzione interpretativa opposta, secondo cui la menzione di M.M. non era affatto riferibile alla società e che quindi il credito condominiale non la riguardava. Si critica poi riconoscimento del debito attribuito alla delibera condominiale evidenziandosi al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il condomino non avrebbe potuto impugnare la delibera per sollevare eccezioni di prescrizione, non trattandosi di vizi dell’atto per contrarietà alla legge o al regolamento. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la mancata impugnazione della delibera non poteva valere come riconoscimento del debito e quindi come atto istruttivo della prescrizione.

1.3 Col terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 2944 e 1137 c.c. ritenendo errata la sentenza per avere affermato che la mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e rendiconto condominiale costituisca riconoscimento del debito ostativo alla prescrizione. Osserva in proposito che al condomino è precluso di impugnare la delibera di approvazione del rendiconto per far valere la prescrizione del proprio debito verso il condominio, non trattandosi di vizi dell’atto per contrarietà alla legge o al regolamento: di conseguenza l’inoppugnabilità della delibera non interferisce col diritto del condomino, risultante moroso dal rendiconto approvato, di eccepire in giudizio la prescrizione.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo si deduce, infine, violazione degli artt. 1387 e ss., 1130 e 1135 c.c. rimproverandosi ancora al Tribunale di avere presunto la sussistenza di poteri rappresentativi del M. dal fatto che la delibera di approvazione del bilancio riportava il medesimo M.M. come debitore e non riportava affatto Betania srl. Ritiene che una tale affermazione sia sottesa ad una errata interpretazione dei principi sulla rappresentanza nonchè della norma che disciplina le attribuzioni dell’amministratore e dell’assemblea: l’eventuale sussistenza di poteri rappresentativi avrebbe consentito solo di partecipare all’assemblea e di votare l’approvazione del bilancio.

2 Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2 (nella nuova versione applicabile alla fattispecie) rilevando che l’aver eccepito solo l’estinzione del residuo debito condominiale per intervenuta prescrizione rendesse pacifici tutti gli altri fatti dedotti in causa, tra cui, appunto, anche la riferibilità del debito alla società Betania. La conclusione è giuridicamente e logicamente corretta perchè la linea difensiva adottata dalla condomina opponente davanti al Giudice di Pace, imperniata esclusivamente sulla prescrizione del credito, rendeva pacifica la sua preesistenza e la riferibilità alla società: la deduzione del Tribunale si sottrae pertanto a censura, rendendosi superata ogni discussione sul ragionamento presuntivo che la ricorrente svolge nel motivo in esame.

Le esposte considerazioni assorbono logicamente anche l’esame del quarto motivo.

3 Venendo all’esame del secondo motivo, il Collegio ne rileva l’infondatezza.

La censura, proposta sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo e di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola: il fatto decisivo era unicamente l’esistenza di un debito condominiale della società verso il Condominio e il giudice di appello lo ha esaminato, che piaccia o meno la soluzione poi adottata.

In effetti, la critica investe la motivazione in ordine al ritenuto riconoscimento del credito come atto interruttivo della prescrizione ed il motivo è pertanto inammissibile perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) non consente più la denunzia di vizi motivazionali.

Fuori luogo è poi il richiamo alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. perchè la decisione risponde senz’altro allo standard richiesto dalla norma contenendo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Del resto, come hanno affermato le sezioni unite, “….. è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).

4 Resta infine da esaminare il terzo motivo, che però va dichiarato inammissibile perchè prospetta per la prima volta una questione di diritto – la impossibilità, per il condomino, di impugnare la delibera dell’assemblea per sollevare questioni relative alla prescrizione del proprio debito e quindi la non interferenza della inoppugnabilità della delibera col diritto del condomino moroso di eccepire in giudizio la prescrizione – di cui non risulta la puntuale proposizione nel giudizio di appello: la sentenza impugnata, infatti, non ne dà atto e lo stesso ricorso, nel sintetizzare i motivi di gravame, riporta una tematica diversa (v. pag. 2 del ricorso), benchè già il giudice di primo grado avesse desunto il riconoscimento del debito agli effetti dell’art. 2944 c.c. proprio dall’approvazione del rendiconto e dalla sua mancata impugnazione (v. sentenza impugnata pagg. 1 e 2).

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte ricorrente.

Considerato infine che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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