Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15512 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13611/2006 proposto da:

P.D., I.A., anche nella qualità di unici soci

della “INGLESE E PALUMBO SNC” ora cessata per liquidazione

volontaria, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BOCCARDO 26/A

presso lo studio dell’avvocato FREDELLA Gennaro, che li rappresenta e

2010 difende unitamente all’avvocato DANZA CIRIACO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. e I.A., anche quali unici soci della “Inglese e Palumbo S.N.C.”, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia Sez. Stacc. di Foggia dep. il 11/02/2005 che aveva accolto l’appello del Comune di Foggia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti in ordine agli avvisi di liquidazione per ICI per l’anno 1994; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, premesso che la medesima CTR aveva determinato la rendita e che per il gruppo D era previsto il moltiplicatore 50, aveva determinato il valore dell’immobile ai fini ICI nel prodotto di tale moltiplicatore per la rendita.

I ricorrenti affidano il ricorso a due motivi.

Col primo motivo deducono vizio motivazionale in ordine all’applicazione del tasso di capitalizzazione del 5% e non del 2%;

col secondo motivo violazione di legge e di disposizioni ministeriali in ordine al tasso di capitalizzazione e ai coefficienti moltiplicatori.

Il Comune di Foggia non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso, che per la stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perchè non investono la ratio decidendi della sentenza.

Nel caso in esame la CTR, pur non rilevando il rapporto di pregiudizialità tra l’impugnazione della rendita e quella relativa alla liquidazione dell’Ici, la prima con legittimato passivo(prima l’UTE) ora l’Agenzia del Territorio e la seconda il Comune (senza che sussista un litisconsorzio necessario, ma che avrebbe imposto la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo, SS.UU. n. 18565/2009, Cass. n. 25278/2008, n. 9203/2007), afferma il corretto principio che il valore catastale deve essere individuato nel prodotto della rendita per il moltiplicatore che viene individuato nel caso in esame in 50 (Cass. n. 9056/2005, n. 10037/2003, anche in relazione a Corte Cost. n. 111 del 1997).

Orbene le doglianze proposte nel ricorso circa il tasso di capitalizzazione applicato per la determinazione della rendita (4% e non 2%) attengono alla controversia relativa alla determinazione della rendita (cioè alla questione che sta alla base della liquidazione dell’ICI, essendo la rendita catastale l’atto “presupposto” individuato dal legislatore come parametro per la determinazione dell’ICI, così le SS.UU. sopracitate) e comunque sono estranee alla presente causa.

Anche la CTR distingue le due controversie, seppur in maniera del tutto illegittima perchè in contrasto con la superiore affermata pregiudizialità, in quanto fa salve le successive modificazioni della rendita nel corso degli ulteriori gradi del giudizio, riconoscendo una influenza anomala (non del giudicato, ma delle pronunce non definitive) sulla determinazione dell’ICI, che una corretta interpretazione del concetto di pregiudizialità avrebbe eliminato.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA