Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15512 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– B.E. (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.

Maglio Gianfranco del Foro di Venezia e dall’avv. Maglio Sergio del

Foro di Roma; elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via San Saba n. 7, giusta procura a margine del

ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

– Z.B.; B.S.; B.T. eredi di

B.U. parti rappresentate e difese dall’avv. Valvo Paolo

del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’avv. Giuseppe Cosentino in Roma, via Cattaro n. 28, giusta

procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 918/05,

pubblicata il 27/05/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte ricorrente avv. Sergio Maglio che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore delle parti controricorrenti avv. Giuseppe

Cosentino – in forza di delega prodotta in udienza- che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso .

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.U. citò il fratello E. innanzi al Tribunale di Venezia, con atto notificato nel novembre 1998, chiedendo che venisse accertato che la vendita dell’unico immobile di proprietà fatta al convenuto dal padre G., deceduto nel giugno dello stesso anno, dissimulasse una donazione, non essendo stato versato alcun prezzo, con conseguente necessità di reintegrazione della quota di legittima che da tale negozio ne era risultata lesa. Il germano si costituì affermando l’effettività dell’atto traslativo. L’adito Tribunale respinse la domanda avendo ritenuto che il prezzo era stato pagato, pur se non nei termini esposti nel rogito di trasferimento.

La Corte di appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 918/2005, accolse in parte l’appello di B.U. e giudicò – operando un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie – che la vendita dissimulasse una donazione, nulla per difetto di forma, mancando l’intervento dei testimoni; dal momento che da tale atto radicalmente invalido non potevano sortire effetti pregiudizievoli per la quota di legittima, respinse la domanda di reintegrazione della medesima.

B.E. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, articolato su tre censure, notificandolo a S. e B.T. nonchè a Z.B., nella dichiarata qualità di eredi di B.U.: questi ultimi hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” assumendo che la Corte di Appello avrebbe in sostanza giudicato come se esso deducente fosse gravato dell’onere della prova dell’inesistenza della dedotta simulazione mentre, al contrario, sarebbe stato l’attore a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti della stessa.

2 – Con il secondo mezzo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” avendo la Corte del merito ritenuto provata la simulazione analizzando l’interrogatorio formale dell’esponente e la prova testimoniale della suocera del medesimo – che secondo l’assunto del ricorrente, avrebbe prestato metà del prezzo poi pagato, mediante l’emissione di un assegno a favore del genero- prove che comunque non sarebbero state indicative di un accordo simulatorio.

3 – Con il terzo motivo viene fatta valere la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e artt. 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4” censurando la decisione della Corte distrettuale di accogliere, in parte, la domanda dell’attore sulla base di una causa petendi non posta a base dell’originaria citazione, di tal che B.U. solo in sede di appello aveva concluso affinchè fosse dichiarata la nullità della donazione.

4 – Il mezzo descritto da ultimo – che va esaminato per primo per la sua pregiudizialità logica – è fondato.

4/a – Invero come il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità (o l’inesistenza) di un contratto, in base all’art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. – nel senso che solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità dell’atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell’atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d’ufficio (così Cass. 16.621/2008;

Cass. 11.550/2007; Cass. 89/2007)- del pari una differente causa di nullità, rispetto a quella fatta valere nel precedente grado di giudizio, non può essere dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte: nella fattispecie, B.U., sul presupposto che non fosse stato pagato alcun prezzo per la vendita al fratello, innanzi al Tribunale fece valere la nullità della compravendita per simulazione assoluta e in base a tale impostazione la domanda venne istruita e respinta dal Tribunale, mentre in sede di gravame dedusse la nullità attinente alla invalidità del negozio dissimulato – donazione priva dei requisiti formali-.

4/b – La pronunzia della Corte distrettuale ha violato il principio della domanda anche in quanto il petitum sostanziale perseguito da B.U. non era, in sè, la declaratoria di nullità della compravendita quanto piuttosto la reintegrazione nella quota di riserva per mezzo della riduzione di una donazione, così che, accogliendo la prima richiesta – oltretutto per una ragione diversa da quella originaria- ma respingendo la seconda il giudice dell’appello non si è attenuto all’impostazione originaria della causa.

4/c – Il motivo in esame va dunque ritenuto fondato, rimanendo assorbiti il primo mezzo – relativo alla dedotta inversione dell’onere della prova – ed il secondo – attinente alla valutazione delle emergenze istruttorie; la sentenza va pertanto cassata in ordine al motivo accolto e la causa va rinviata a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà sul merito della controversia alla luce del principio sopra illustrato e, nel contempo, ripartirà l’onere delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo motivo e cassa la sentenza in relazione ad esso, dichiarando assorbiti gli altri; rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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