Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15511 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI, in persona
del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Lucio Iannotta, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n.
111;
– ricorrente –
contro
S.I., rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrica De
Gregorio, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Paola
Russo in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 348;
– controricorrente –
e nei confronti di:
MINISTERO DELLA SALUTE; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 28 aprile 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 28 aprile 2014, accogliendo il ricorso della dott.ssa S.I., ha annullato la deliberazione con la quale l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Napoli le aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Napoli ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi;
che la S. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);
che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017