Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15510 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10916/2007 proposto da:

C.B., in qualità di titolare della ditta omonima,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIACOBINA Roberto con studio in TORINO VIA G. CASALIS 56 (avviso

postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Torino C.B. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento fattogli notificare dal Comune di Settimo Torinese per una differenza di maggiore imposta, concernente lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, relativi ad attività di commercio su area pubblica per mercato settimanale per l’anno 2000. Egli esponeva che l’atto impositivo non era motivato adeguatamente, atteso che non era dato stabilire il criterio seguito per la determinazione della tariffa giornaliera. Inoltre il regolamento e la relativa delibera della giunta comunale non seguivano i criteri stabiliti legislativamente, e comunque non sempre l’area pubblica era stata occupata; perciò chiedeva l’annullamento di quell’atto impositivo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente accertatore eccepiva che l’impugnativa si appalesava infondata, atteso che gli atti amministrativi erano efficaci, e comunque il servizio di smaltimento dei rifiuti era stato prestato per l’attività commerciale svolta dal contribuente, in relazione alla producibilità di essi.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione questi proponeva appello, cui l’ente pubblico resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale lo rigettava con sentenza n. 6 del 19.1.2006, osservando che l’avviso era motivato; esso era stato emesso legittimamente quando il regolamento e la delibera di giunta con la relativa tariffa erano stati emanati ed erano già in vigore; il servizio era stato prestato, e perciò la tassa andava pagata, a prescindere dalla effettiva produzione dei rifiuti.

Contro questa pronuncia C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Il Comune di Settimo Torinese non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non risulta sottoscritto dal difensore. Tuttavia ciò non lo rende inammissibile dal momento che la firma è stata apposta a margine di esso relativamente al mandato speciale, atteso che, a mente dell’art. 125 cod. proc. civ., quando essa venga apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, come nella specie, ha lo scopo – oltre che di certificare l’autografia del mandato – di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità di esso per mancata sottoscrizione del procuratore (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 4617 del 2004).

1) Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva regolare l’operato dell’appellato, col sostenere legittimo il procedimento della determinazione tariffaria calcolata a settimane come per tutti i giorni dell’anno. Inoltre doveva tenere conto di quelli inerenti alla reale occupazione del suolo e non a quella ipotetica.

Il motivo è infondato.

La CTR osservala che l’ente accertatore aveva tenuto conto della discontinuità di occupazione dell’area nell’applicare i parametri inerenti alla tipologia di attività di C., facendo riferimento alla determinazione della tariffa secondo il procedimento avente a base 52 settimane o 365 giorni. Inoltre essa era stata stabilita, in relazione alla producibilità dei rifiuti, senza perciò che fosse necessario ancorarla alla effettività della loro produzione, con l’aumento del 15%, il tutto diminuito di un terzo.

Gli assunti sono esatti.

In sostanza il giudice di appello non ha ritenuto uguale il procedimento di determinazione tariffaria dividendo la tassa annuale con le cifre 52 ovvero 365 indifferentemente, ma seguendo il previsto procedimento con l’applicazione dei relativi parametri e coefficienti, sempre nell’ambito degli atti amministrativi riscontrati conformi alla disposizioni legislative in materia.

Inoltre si deve tenere conto della producibilità dei rifiuti sotto l’aspetto quantitativo, oltre che qualitativo, e non piuttosto riferirsi a quelli effettivamente posti in essere.

Infatti il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68, nello stabilire che la tassa “può” essere commisurata a determinati parametri – quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell’equità contributiva, ossia della legittimità dell’atto amministrativo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22858 del 2004, n. 19025 del 2004).

La base di calcolo della tassa dovuta da C., in quanto titolare di un banco di vendita nel mercato settimanale del Comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale e alla delibera di giunta, alla categoria di utenti avente una “omogenea potenzialità di rifiuti” o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e art. 68). Essa, rapportata alla superficie occupata dal banco, è dovuta non per l’intero anno solare, ma per i giorni della potenziale occupazione, con una maggiorazione fino al 50 per cento, dovendosi, a tal fine, dividere l’importo totale di essa per il numero dei giorni dell’anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. Infatti l’espressione “rapportata a giorno” di cui al comma 2 dell’art. 77, non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l’unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile appunto fino al 50 per cento (V. pure Cass. Sentenza n. 15658 del 2004).

La tassa suindicata poi va determinata in base ad una valutazione complessiva – e per categorie – della potenzialità produttiva, e non già commisurata alla relativa quantità in concreto prodotta dal contribuente, con un aumento del 15%, il tutto ridotto poi di un terzo secondo le previsioni inserite negli atti amministrativi dell’ente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 19025 del 22/09/2004).

Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, ancorchè sintetico, e giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2, oltre che omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè il giudice del gravame doveva disapplicare l’art. 8 del regolamento, perchè palesemente in contrasto con il dettato legislativo laddove stabilisce la determinazione della tariffa dell’occupazione occasionale mediante l’utilizzazione del rapporto di quella annuale con il totale delle settimane comprese nell’anno.

La censura sostanzialmente rimane assorbita dal motivo come sopra esaminato. D’altronde il Comune aveva la facoltà di aumentare la tariffa adottata sino al 50%, e quindi in misura maggiore di quella prevista, rispetto ai parametri enunciati nel D.Lgs. suindicato.

Ne discende che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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