Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15510 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati Silvia
Stefanelli e Giovanni Pasceri, con domicilio eletto nello studio
dell’Avvocato Marco De Fazi in Roma, via della Giuliana, n. 44;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanna Zuccaro, con
domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Roberto Folchitto in
Roma, via dei Monti Parioli, n. 28;
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
VARESE, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Giovanna Zuccaro, con domicilio eletto nello
studio dell’Avvocato Roberto Folchitto in Roma, via dei Monti
Parioli, n. 28;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA SALUTE; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI VARESE;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 3 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 3 luglio 2015, pronunciando sul ricorso proposto da dott. G.F. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Varese, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, ha così provveduto: “dichiara l’inefficacia degli atti del procedimento, ad eccezione della nota di contestazione degli addebiti, a decorrere dalla quale va computata l’interruzione dei termini di prescrizione. L’Ordine, previa verifica dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale sugli stessi fatti, è rimesso in termine per la ripresa del procedimento disciplinare ai fini della sanzione della radiazione”;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il G. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi;
che l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e la Commissione albo odontoiatri dell’Ordine dei medici hanno resistito con controricorso, mentre il Ministero della salute non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che l’Ordine ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.
Considerato che va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, giacchè, contrariamente a quanto prospettato, il ricorso rispetta la prescrizione formale dell’art. 366 c.p.c., n. 3, contenendo una esposizione del fatto sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte contro la decisione impugnata;
che il secondo motivo deduce la nullità della decisione impugnata perchè pronunciata da un organo giudicante privo dei requisiti di terzietà e indipendenza necessari per l’esercizio della giurisdizione;
che il motivo è fondato;
che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);
che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017