Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15510 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 21/07/2020), n.15510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:

DOMINO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43 presso lo

studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva che la rappresenta e

difende unitamente agli Avv.ti Mauro Beghin, Giuseppe Piva e

Marcello Poggioli per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 70/10/12 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia depositata il

19.9.2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 6.11.2019 dal Consigliere Dott. Crucitti Roberta.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Mastroberardino Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per la ricorrente l’Avv. Marco Beghin e l’Avv. Giuseppe Piva;

udito per la controricorrente l’Avv. Paolo Gentili.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Domino s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione, per l’anno di imposta 2005 e ai fini dell’Irap, ammortamenti su beni immateriali e interessi passivi.

L’atto impositivo traeva origine dal processo verbale della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Pordenone, del 19/6/2008, con cui, per quanto ancora di interesse, si contestava l’indeducibilità degli ammortamenti immateriali relativi al marchio Albatros e l’indeducibilità degli interessi passivi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 110, comma 7, ritenendo che tali deduzioni fossero il frutto di una complessa attività elusiva, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 5.

In particolare, secondo i verificatori, tale attività si era realizzata attraverso le seguenti operazioni:

– la 21 Investimenti aveva venduto alla Holding Sanitec ltd OY (società di diritto finlandese facente parte della multinazionale Sanitec) il 37,5% del capitale di Domino S.p.A., con il realizzo di una plusvalenza di 7.442.590,00 Euro, interamente sottoposta a tassazione ordinaria in Italia, perchè non rientrante nel regime PEX;

– Sanitec Italia S.p.a. aveva acquistato dalla Sanitec Ltd OY, grazie a un finanziamento della stessa, il 99,99985 per cento delle partecipazioni di quest’ultima in Domino s.p.a.;

– Sanitec Italia S.p.A., completata l’acquisizione del restante 0,00015% del capitale, aveva proceduto all’incorporazione, per fusione, di Domino S.p.A. realizzando così un disavanzo da fusione, affrancato ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6;

– nella stessa data, 19 luglio 2004, Domino S.p.a. (nuova denominazione assunta da Sanitec Italia S.p.A.) aveva costituito la Welness Europe s.r.l., con oggetto sociale corrispondente a quello della incorporata Domino S.p.a.;

– nel settembre 2004, le due Società deliberavano un’operazione di conferimento del ramo di azienda denominato “Bath and shower” dalla Domino S.p.A. alla nuova società Welness che mutava la denominazione in Domino s.r.l., controllata da Sanitec Italia S.p.A.;

– tale conferimento veniva attuato ponendo a carico della Domino s.r.l. il debito finanziario estero verso la Sanitec OY per l’acquisto del pacchetto azionario dell’originaria Domino S.p.A. e il cespite del marchio Albatros, di proprietà Domino S.p.A., rivalutato con l’attribuzione del disavanzo di gestione.

Con l’avviso di accertamento, l’Ufficio ha rilevato, sul piano fiscale, il conseguimento di indebiti vantaggi consistenti nella rivalutazione gratuita del marchio Albatros, facente parte del patrimonio dell’incorporata Domino S.p.A., senza pagamento dell’imposta sostitutiva, D.Lgs. n. 358 del 1997, ex art. 6, nonchè nella deduzione in capo a Domino s.r.l. delle quote di ammortamento del suddetto bene e degli interessi passivi sul prestito inizialmente contratto da Sanitec Italia S.p.A.

Il ricorso proposto dalla Domino s.r.l. avverso l’atto impositivo veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone la quale riteneva che le operazioni di fusione e di scorporo facessero parte di un unico disegno elusivo.

La decisione, appellata da Domino s.r.l., è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) che, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il vantaggio fiscale conseguito dalla Domino s.r.l. fosse conseguenza della fattispecie elusiva contestata dall’ufficio, senza che la società avesse dimostrato l’esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni societarie realizzate.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Società affidandosi a undici motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto introduttivo ometterebbe di impugnare un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nell’argomentazione svolta dal giudice di appello sulla possibilità di rinvenire, nella fattispecie, la violazione del divieto di Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

1.1 Le argomentazioni svolte, sul punto, dal giudice di secondo grado, infatti, non costituiscono un’autonoma ratio decidendi, da sola idonea a giustificare la decisione adottata, bensì delle mere considerazioni, espresse, peraltro, in forma ipotetica, a mera ultronea conferma della natura elusiva delle operazioni societarie e del risultato asistematico del vantaggio fiscale conseguito.

2. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo, il giudice di appello introdotto, d’ufficio, l’argomento dell’abuso del diritto (mai contestato nell’originario atto di imposizione, nè introdotto nel giudizio di primo grado) senza concedere l’apposito termine per la produzione di memorie.

2.1 La censura è, all’evidenza, infondata. Il Giudice di appello, infatti, dà atto, più volte, nel corso della sua motivazione che la contestazione e l’oggetto del contendere riguardavano un’ipotesi di elusione fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, e, pur riportando la norma in oggetto al più ampio principio dell’abuso del diritto (della quale, peraltro come più volte statuito da questa Corte il citato art. 37 costituisce parziale codificazione), non ha introdotto, nella propria valutazione e nel proprio convincimento, elementi, in fatto e in diritto, estranei al dettato normativo e diversi da quelli oggetto di accertamento. Ne consegue non vi era alcuna necessità che il Giudice di merito invitasse le parti a interloquire sulla questione.

3 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulla questione relativa all’inosservanza da parte dell’Ente impositore dell’obbligo specifico di motivazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 5, e, in particolare, sull’obbligo di inserire, nell’avviso di accertamento, la motivazione circa il rigetto delle spiegazioni fornite tempestivamente dalla contribuente. La ricorrente deduce, infatti, di avere riproposto, in sede di appello, tale specifico originario motivo di ricorso, ma che la C.T.R. avrebbe omesso ogni pronuncia al riguardo.

3.1. Il motivo merita rigetto, in quanto la C.T.R., nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento in relazione alla contestazione della condotta elusiva, ha, comunque, implicitamente rigettato l’eccezione della Società ricorrente, non incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.

3.2 Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr, tra le altre di recente Cass.n. 24155 del 13/10/2017; 29191 del 06/12/2017; n. 15255 del 04/06/2019) “a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”.

4 Alla luce di tali principi è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce, un’ulteriore omessa pronuncia da parte della C.T.R. sulla domanda (recte motivo di appello) relativa all’inosservanza, da parte dell’Ufficio impositore, dell’art. 127 T.U.I.R., in quanto, nell’atto di impugnazione si era evidenziato che la notificazione dell’avviso di accertamento era avvenuta in violazione delle disposizioni concernenti il consolidato nazionale.

4.1. La C.T.R., nel trattare la controversia nel merito, ha, infatti, evidentemente, ritenuto implicitamente infondata la relativa eccezione, sollevata dalla parte, di carenza del litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante e tale provvedimento, implicito di rigetto, non ha formato oggetto di censura alcuna. Anche in tale caso, peraltro, la ricorrente, con difetto di autosufficienza, non riporta integralmente, nè per stralci idonei allo scopo, gli atti processuali (il ricorso in primo grado e l’atto di appello), non consentendo, così, a questa Corte di compiere la preliminare valutazione sulla stessa ammissibilità della censura. Nè sussistono i presupposti per rilevare d’ufficio la violazione di un ipotetico difetto di contraddittorio, atteso che l’odierna controversia attiene, per come è pacifico in atti e per come risulta dall’avviso di accertamento impugnato, alla sola IRAP, imposta che rimane estranea al consolidato.

5. Con il quarto motivo, articolato in subordine al mancato accoglimento dei primi tre, la ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove il giudice di appello aveva, erroneamente, innestato nel concetto di elusione fiscale connotati distintivi e costitutivi a esso, invece, estranei (in quanto riferibili a quelli sull’abuso del diritto) e, su quelli, aveva fatto leva per decidere la controversia.

5.1 Per l’inammissibilità del mezzo di impugnazione valgono le stesse considerazioni già svolte in ordine al primo motivo di ricorso, evidenziandosi, peraltro, che, secondo l’interpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4561 del 06/03/2015), in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, che consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sè privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti, sicchè è legittimo l’atto impositivo emesso a seguito dell’imputazione in conto economico di una minusvalenza finalizzata al solo conseguimento di benefici fiscali non altrimenti fruibili.

6 Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1, e del principio sull’abuso del diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 98 T.U.I.R..

Deduce la ricorrente che la C.T.R. avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell’elusione, rappresentati dal vantaggio fiscale, dalla sua connotazione asistematica e dall’assenza di valide ragioni economiche a base delle operazioni societarie laddove, nella specie, anche a volere ritenere sussistente il vantaggio fiscale delle operazioni, lo stesso non aveva alcuna connotazione asistemica rientrando, pienamente, (l’operato ammortamento) nel meccanismo e nella ratio presenti nel D.Lgs. n. 385 del 1997, art. 6, così come la deducibilità degli interessi passivi era rispettosa del disposto di cui all’art. 98 TUIR. In particolare, poi, la ricorrente ribadisce la sussistenza di valide ragioni economiche sottostanti alle operazioni.

7 Tralasciando, per ora, l’esame del sesto motivo -da trattarsi, secondo l’ordine logico giuridico delle questioni prospettate, posteriormente- con il settimo e con l’ottavo motivo, relativi al capo di motivazione della sentenza impugnata che si occupa del rilievo fiscale avente ad oggetto le quote di ammortamento del marchio Albatros, la ricorrente deduce la nullità, in parte qua, della sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il giudice di appello introdotto l’argomento della violazione della L. n. 342 del 2000, art. 11, assente nell’atto impositivo e nella sentenza di primo grado (settimo motivo) e per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la C.T.R. violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ottavo motivo).

8 Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in merito al denunziato errore nell’individuazione di Domino s.r.l. quale destinataria del sindacato antielusivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, l’accertamento, identificandosi il vantaggio fiscale della fusione nel mancato pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione del marchio Albatros, avrebbe dovuto essere indirizzato alla Società che risultava proprietaria del marchio prima del conferimento.

9 Con il decimo motivo, relativo al capo di sentenza che si occupa del rilievo sub b) dell’avviso di accertamento (ovvero indeducibilità degli interessi passivi) la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 98 TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis perchè la collocazione del debito presso la Società conferitaria Domino s.r.l. rispondeva alla logica di garantire le obbligazioni derivanti dal prestito, in considerazione del fatto che detta società assicurava la disponibilità dei flussi finanziari idonei allo scopo.

10 Con l’undicesimo motivo si deduce, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla connotazione elusiva del trasferimento del debito da finanziamento dalla Sanitec Italia S.p.A. alla Domino s.r.l..

11. I motivi, connessi, possono trattarsi congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.

11.1 Possono, da subito, dichiararsi inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, perchè, come già sopra rilevato con riguardo all’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Agenzia delle Entrate, il Giudice di appello ha dato atto che l’avviso di accertamento si basava sulla contestazione di una fattispecie elusiva e il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla L. n. 342 del 2000, art. 11 e a una sua potenziale violazione non costituisce autonoma ratio decidendi bensì mera argormentazione, incidentale, con valenza rafforzativa della natura elusiva del complesso delle compiute operazioni societarie.

11.2 Egualmente inammissibile va ritenuto il nono motivo dovendosi, da un canto, escludere dal tenore della sentenza impugnata che la C.T.R. abbia omesso di pronunciare sulla questione relativa al corretto soggetto destinatario dell’atto impositivo alla luce dell’interpretazione che di tale vizio è stata fornita dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass.n. 24155 del 13/10/2017;4.29191 del 06/12/2017; n. 15255 del 04/06/2019 citate supra) ma, soprattutto e prima ancora, dovendosi rilevare, dall’altro, che il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato non coglie nel segno, attesa la ratio della sentenza impugnata basata sul riconoscimento del vantaggio dell’operazione elusiva nella deducibilità di maggiori quote di ammortamento, altrimenti indeducibili.

11.3 Va, altresì, dichiarato inammissibile l’undicesimo motivo, con cui è stata dedotta un’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Il Giudice di appello, come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, ha compiutamente e dettagliatamente esaminato gli elementi fattuali offerti al suo esame, e sulla scorta di questi e alla luce dei principi statuiti in materia da questa Corte, ha ritenuto che il preordinato e complesso disegno strutturale, nell’insieme delle operazioni straordinarie consequenziali e vicine nei tempi di realizzazione, fosse stato finalizzato illegittimamente all’ottenimento di vantaggi fiscali, specificamente individuati e illustrati nella sentenza impugnata con dovizia di argomentazioni in fatto e in diritto.

Esclusa, pertanto, la assoluta carenza di motivazione, deve ritenersi l’irrilevanza dell’eventuale mera insufficienza della stessa e l’inammissibilità delle censure mosse dalla ricorrente, la quale non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 19 settembre 2012), ma sostanzialmente richiede una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto.

11.4 Non sussistono, infine, neanche le dedotte (con il quinto e con il decimo motivo di ricorso) violazioni di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1, “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”, a meno che l’operazione si dimostri – con onere a carico del contribuente – giustificata da “valide ragioni economiche”, sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale.

Occorre, però, che tali ragioni economiche siano “valide”, ossia di carattere “non meramente marginale o teorico”, perchè in tal caso risulterebbero “inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell’operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità” (cfr. Cass. n. 10257/2008; 21221/2006).

In tal senso, possono, dunque, definirsi elusive le operazioni compiute “essenzialmente” (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell’operazione, non può attribuirsi rilievo alla compresenza purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza.

Anche le pronunce più recenti di questa Corte hanno ribadito che “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente” (Cass.Sez.5, n. 30404 del 23/11/2018; id n. ri 24294 e 15321/2019; e, tra le più risalenti, Cass. n. 438/2015; n. 439/2015; n. 5155/2016).

11.5 L’interpretazione adottata appare, inoltre, in linea con gli esiti dei lavori della Commissione Gallo per la scrittura del nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 128, art. 1 (conf. Relazione illustrativa) e recante la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale, con riferimento alla Raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva.

In estrema sintesi, due sono gli indici di mancanza di sostanza economica: la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, mentre per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Precisa la Raccomandazione che “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” (4.4), o più esattamente di “sostanza economica” (4.2), e “consiste nell’eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali”.

Peraltro, la stessa raccomandazione UE (4.4 lett d), precisa che “per determinare se la costruzione o la serie di costruzioni è artificiosa, le autorità nazionali sono invitate a valutare… se… le operazioni concluse sono di natura circolare” (pertanto è evidente che, persino, nel nuovo assetto normativo restano abusive le costruzioni artificiose e circolari -conf. CGUE, 10/11/2011, in causa C-126/10, punto 34).

11.6 Nel caso di specie, i Giudici di appello, si sono mossi lungo tali direttrici evidenziando, in sentenza, il carattere anomalo e “circolare” dell’operazione e la concatenazione negoziale che avevano comportato evidenti vantaggi fiscali, altrimenti non conseguibili con la semplice trasformazione della Domino S.p.A. in Domino s.r.l., consistenti nella rivalutazione del marchio Albatros a costo zero, attraverso il disavanzo di fusione, affrancato gratuitamente (D.Lgs. n. 358 del 1997, ex art. 6, comma 2, che si riferisce alle operazioni di fusione deliberate prima del 30 aprile 2004) e con un corrispondente ammortamento, interamente dedotto, nonchè nella deduzione di interessi passivi altrimenti indeducibili, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 98, attraverso il conferimento alla nuova società, insieme al ramo di azienda, del debito di finanziamento per Euro 23.100.00,00.

L’art. 98 citato, introdotto a partire dal primo gennaio 2004, nega, ai fini antielusivi, la deduzione degli interessi passivi in caso di finanziamento infragruppo fatto a società il cui patrimonio netto è inferiore a un quinto dell’importo del finanziamento. La finalità della norma non pare essere quella, prospettatk dalle controricorrenti, di concentrare i debiti nel patrimonio delle società produttive di ricavi, quanto piuttosto quella di evitare che gravando di debiti le società controllate, gli utili che queste producano siano travestiti da interessi attivi, trasferiti in capo alla controllante, così svuotando il patrimonio netto della controllata nel quale gli utili sono artificiosamente sostituite dalle perdite generate dall’onere degli interessi passivi. Ragione per cui gli interessi passivi sono deducibili solo se non si superi un determinato rapporto (1/5) tra patrimonio netto ed entità del debito verso la controllante.

Nella specie, l’elusività dell’operazione si appalesa ove si consideri che tutta l’operazione viene posta in essere nel 2004, anno in cui interviene il disposto dell’art. 98 citato e la Sanitec Italia (originaria debitrice) non avrebbe potuto più dedurre gli interessi passivi, laddove, di contro, le ragioni addotte dalle Società (l’intento di concentrare il debito sulla società più produttiva di ricavi) rimane una mera asserzione.

12. Può, quindi, procedersi all’esame del sesto motivo con

cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 1, comma 2, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto irrogabile la sanzione tributaria amministrativa in relazione a condotte elusive del contribuente.

12.1 D motivo è infondato.

La sentenza impugnata, anche in punto di sanzioni, si pone lungo il solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass.n. 25537/2011, Cass.4561/2015 e di recente Cass. 31.12.2019 n. 34750) secondo cui “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno l’abuso del diritto”.

12 Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi, rigettato.

13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

14 Sussistono i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 luglio 2020

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