Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1551 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 25/01/2021), n.1551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23880-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO DELL’AVERSANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3254/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da G.A., direttore dei servizi generali e amministrativi, contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di trasferimento dalla sede di servizio, ad altra scuola media statale, nella stessa città, adottato in data 30/10/2009 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

2. a fondamento della decisione la Corte ha rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente non aveva dedotto la violazione della disciplina sui trasferimenti contenuta nel c.c.n.l. per il personale della scuola, sicchè la questione posta nel primo motivo di appello era inammissibile per la sua assoluta novità; ha poi condiviso il giudizio espresso dal primo giudice sulla natura non disciplinare del trasferimento, dovuto ad incompatibilità ambientale e rimesso pertanto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive; che, nel caso in esame, i documenti prodotti in giudizio tra cui la relazione degli ispettori del 31/8/2009, confermavano l’atteggiamento ostruzionistico del G., tale da ostacolare il normale svolgimento dell’attività amministrativa, sicchè era superflua l’assunzione di ulteriori mezzi di prova;

3. contro la sentenza il G. propone ricorso per cassazione;

il Ministero dell’istruzione, l’ufficio scolastico regionale per la Campania e la scuola media statale Pergolesi di Pozzuoli non svolgono attività difensiva;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla parte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il G. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., contestando l’affermazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto nuova la deduzione inerente l’omesso esame della disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.: in realtà, sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nella sentenza di primo grado vi era un espresso riferimento alla violazione del c.c.n.l. comparto Scuola del 27/11/2007, art. 92, comma 10, e art. 93, commi 2 e 4; inoltre, tale deduzione non sostanziava una domanda nuova, perchè non comportava alcuna modificazione della causa petendi o del petitum, nè introduceva un tema nuovo di indagine; con lo stesso motivo, la merita l’omesso esame di un fatto decisivo del per il giudizio, costituito dalla disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.

2. il motivo è inammissibile nella sua duplice articolazione;

è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale è inammissibile, per difetto d’ interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all’emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico(Cass. 25/06/2020, n. 12678; Cass. 13/10/2016, n. 20689);

si è precisato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831);

nel caso in esame il G. si è limitato a censurare l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuta nuova, e come tale inammissibile, la deduzione della violazione delle norme della contrattazione collettiva Comparto scuola, in tema di trasferimenti, senza tuttavia precisare in che modo l’omessa considerazione della normativa collettiva avrebbe inciso sulla decisione della Corte territoriale e sulla ratio che la sostiene, costituita dall’accertata sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive – la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione – idonee a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale;

da tale incompleta e generica allegazione non è dato desumere non solo quale sia il contenuto effettivo delle norme invocate che la corte non avrebbe applicato ma, soprattutto, in che modo la loro applicazione avrebbe comportato un risultato decisorio diverso e contrario rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, il che impedisce a questa Corte di valutare la decisività dell’error in procedendo eventualmente commesso dal giudice del merito;

le ragioni suesposte valgono anche per la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”, – formula ormai superata dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. B), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – giacchè la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anche prima della sua riforma, richiede la necessaria evidenziazione che l’esame degli elementi di fatto trascurati dal giudice di merito avrebbe potuto, con relativa certezza, giustificare una decisione diversa da quella adottata; conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla parte intimata;

va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato già versato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se è dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA