Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1551 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5674-2010 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI BRAVETTA 566 B, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE VITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato BARBIERI

GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI TOR VERGATA 12, presso lo studio dell’avvocato GIDARO

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato RANIA ANTONIO, giusta

procura a margine delle note difensive;

– resistente –

avverso il provvedimento n. R.G. 175/6 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Dr. Adelaide Amendola;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1 S.M. ha intimato ad G.A.M. sfratto per morosità, contestualmente chiedendo al Tribunale di Catanzaro di convalidarlo e di emettere, a carico dell’intimata, decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti.

Ha resistito la G. che ha contestato la sussistenza della morosità, asserendo di avere versato alla controparte somme di gran lunga superiori al dovuto, a titolo di acconto per l’acquisto dell’immobile di cui è conduttrice. Di tali somme ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione, producendo, a sostegno del proprio assunto, ricevute a firma di R.G., marito della S..

Per quanto risulta dal ricorso, l’intimante, a mezzo del suo procuratore, ha disconosciuto le predette scritture, assumendone la falsità; successivamente ha altresì proposto querela di falso, poi rinunciata, perchè nel frattempo, all’esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro su denuncia del R., la G. era stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti di falso continuata e di tentata truffa. Nel relativo processo S.M. si è poi costituita parte civile per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento delittuoso della G..

2 Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 febbraio 2010, rilevata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ., ha disposto la sospensione del giudizio civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Avverso tale decisione S.M. ha proposto regolamento di competenza affidato a un solo motivo.

G.A.M. ha depositato memoria.

3 Con l’unico mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., art. 75 cod. proc. pen., e art. 211 disp. att. c.p.p.. Ricordato che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudicato penale su quello civile, rileva che tutta la documentazione prodotta dalla G. sia per contrastare l’intimazione di sfratto per morosità sia a sostegno della domanda di ripetizione, è stata contestata e disconosciuta e non è quindi utilizzabile come prova di pagamento.

Aggiunge che le domande proposte nei due giudizi hanno diversi petita e diverse causae petendi, riguardando, l’uno, l’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e l’azione riconvenzionale di ripetizione dell’indebito; l’altro, la domanda di danni derivati dalla commissione dell’illecito penale.

4 Tanto premesso, va anzitutto ricordato che per giurisprudenza praticamente costante di questa Corte la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (confr. Cass. civ. 28 dicembre 2009, n. 27426), ulteriormente precisandosi, al riguardo, con specifico riferimento ai rapporti tra giudizio civile e processo penale, che il primo può essere sospeso, in base al disposto dell’art. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del processo civile, di talchè la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto, in quel giudizio, efficacia di giudicato. In sostanza, per rendere dipendente la decisione del giudizio civile dalla definizione di quello penale, non basta che in entrambi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che la soluzione dell’uno sia collegata normativamente alla commissione del reato (ord. 3 luglio 2009, n. 15641).

5 Venendo al caso di specie, va anzitutto esclusa l’operatività dell’art. 75 cod. proc. pen. per l’assoluta disomogeneità, a tacer d’altro, delle domande azionate nell’uno e nell’atro processo (confr.

Cass. civ. 17 febbraio 2010, n. 3820; Cass. civ. 13 marzo 2009, n. 6185).

A ciò aggiungasi che nel giudizio civile intentato dalla S. e nel quale la G. ha spiegato domanda riconvenzionale, la questione dell’autenticità o meno delle firme apposte sulle ricevute di pagamento non ha un’efficacia diretta, in ragione della non coincidenza tra accipiem e titolare del rapporto dedotto in causa e della conseguente necessità di interpretare il disconoscimento delle scritture effettuato dalla S. come eccezione volta a far valere, nell’impossibilità tecnica di disconoscere la sottoscrizione di altri, l’estraneità delle stesse alla propria sfera giuridica, e segnatamente alle situazioni attive e passive coinvolte nella causa di opposizione alla convalida di sfratto e in quella, ad essa connessa, di ripetizione dell’indebito: di talchè, quand’anche fosse escluso il reato di falso, non sarebbero perciò solo risolti i nodi del giudizio civile.

In definitiva, non essendo la soluzione del processo pregiudicato collegata normativamente e automaticamente all’esito del giudizio pregiudiziale il ricorso appare meritevole di accoglimento”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice tenuto anche presente che nessuna memoria per replicare alla stessa ha depositato la G..

Conseguentemente, accolto il ricorso, va disposta la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio e rimette al giudice di merito la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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