Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1551 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1551 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8335/2015 R.G. proposto da:
Scarpone Guerino e Presutti Anna, rappresentati e difesi dall’Avv.
Carlo Polidori, con domicilio eletto in Roma, viale Eritrea, n. 91;

– ricorrente contro
Banche delle Marche s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Referza, con
domicilio eletto in Roma, via Leonardo Greppi, n. 77 presso lo
studio dell’Avv. Antonio Ruggero Bianchi;

– controricorrente e
I.F.I.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata e

Data pubblicazione: 23/01/2018

Banca dell’Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 6
novembre 2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

letta la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi
dell’art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
RITENUTO
Guerino Scarpone e Anna Presutti, debitori esecutati,
proponevano opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi innanzi
al Tribunale di Teramo avverso la procedura esecutiva intrapresa ai
loro danni dalla Banca delle Marche s.p.a. ed altri creditori. Il
Fribunl dapprima sonpendeva l’esecuzione con ordinanza del 15
novembre 2004, opposta dai creditori procedenti; di seguito, con
sentenza n. 327 del 6 aprile 2007, respingeva l’opposizione, senza
nulla disporre in merito alla perdita di efficacia dell’ordinanza di
sospensione. Quest’ultima, invece, veniva revocata espressamente
dallo stesso Tribunale con sentenza n. 278 del 9 marzo 2010, in
esito all’accoglimento dell’opposizione proposta avverso tale
ordinanza dai creditori procedenti.
Premesse tali vicende, i debitori eccepivano l’estinzione della
procedura esecutiva per tardiva riassunzione, sostenendo che il
termine semestrale fissato dall’art. 627 cod. proc. civ. dovesse
decorrere dalla prima sentenza (n. 327 del 6 aprile 2007), che
aveva rigettato l’opposizione dagli stessi proposta, così caducando
ipso iure gli effetti sospensivi dell’ordinanza del 15 novembre 2004,
2

Cosimo D’Arrigo;

anziché dalla seconda sentenza (n. 278 del 9 marzo 2010) che,
decidendo sull’opposizione avverso l’ordinanza di sospensione
proposta dai creditori, ne aveva espressamente dichiarato la
revoca.
L’istanza

di

estinzione

veniva

respinta

dal

giudice

dell’esecuzione e il Tribunale, investito del reclamo ex art. 630 cod.
proc. civ., confermava la decisione. Lo Scarpone e la Presutti

att. cod. proc. civ., rigettato con la sentenza indicata in epigrafe.
Tale decisione è fatta oggetto di ricorso per cassazione per un
unico motivo, consistente nella dedotta violazione o falsa
applicazione dell’art.

669-novies cod. proc. civ. La Banca delle

Marche s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe hanno
depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
La I.F.I.M. s.p.a. e la Banca dell’Adriatico s.p.a. non hanno
svolto attività difensiva.

CONSIDERATO
1.

La motivazione del presente provvedimento può essere

redatta in forma semplificata.
2.

Va rilevato preliminarmente che la memoria difensiva

predisposta nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata dopo la
scadenza dei termini previsti dall’art. 380-bis-1 cod. proc. civ. e
non può essere esaminata.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione,
ancorché sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera
riproduzione testuale dell’atto di appello (da pag. 2 a pag. 16).
Esso quindi non soddisfa i requisiti di specificità di cui all’art. 366
cod. proc. civ.
Il ricorso in esame, dunque, va ascritto al genere dei c.d. ricorsi
assemblati, ossia nei quali l’esposizione dei fatti di causa è
sostituita dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale
riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione
redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione
3

proponevano, a questo punto, appello ai sensi dell’art. 130 disp.

dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del
requisito di cui all’art. 366, n. 3), cod. proc. civ., che non può, a
fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per
estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3,
Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). Ciò in quanto la
tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di
documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in

un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da
risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n.
18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).
Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a
quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del
requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa
riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è,
per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che
si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare
la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale
ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche
quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U,
Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).
Nella specie, peraltro, l’esposizione dei fatti tramite la già
criticata tecnica dell’assemblaggio è anche carente, in quanto vi è
la totale omissione – anche meramente grafica – delle vicende del
giudizio di primo grado.
Il ricorso è quindi inammissibile, anche perché, per soddisfare il
requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc.
civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di
causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti,
con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le
4

violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e comporta

eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla
posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle
sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,
su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla
Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea,
compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del

porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa
cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il
significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di
accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la
sentenza stessa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015,
Rv. 634266; Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 31/07/2017, Rv.
645086).
4. Il difetto di autosufficienza, già rilevabile in astratto, assume
specifico rilievo nel caso di specie, poiché l’art. 627 cod. proc. civ.
prevede che il termine ivi previsto decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza che decìde sull’opposizione.
Tale circostanza, ossia il passaggio in giudicato di quella
sentenza, non emerge dal ricorso, a causa della sua già rilevata
incompletezza, né è stata anche solo meramente asserita dai
ricorrenti.
Pertanto, la carenza di autosufficienza in ordine ad un elemento
costitutivo della fattispecie estintiva invocata dai ricorrenti si
traduce altresì in una ragione di infondatezza del ricorso.
5.

In conclusione,

il

ricorso deve essere dichiarato

inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore della
sola parte che ha resistito con controricorso, vanno poste a carico
dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod.
proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.
5

ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché
va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per
valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014,

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento, in favore della Banca delle Marche s.p.a., delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

1-bis, dello

Rv. 630550).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA