Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1551 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13915-2014 proposto da:

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato DANIELE STRAMACCIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO DI GIOVANNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER IL GAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO

ABATI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4154/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2013 R.G.N. 4711/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato CASSANDRA ANTONELLA per delega verbale Avvocato DI

GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto, con accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 maggio 2013, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Rieti e rigettava la domanda proposta da P.M. nei confronti della Società Italiana per il Gas Italgas S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Società per aver eseguito in orario di lavoro attività in concorrenza o in contrasto con quella dell’azienda o per conto proprio o di terzi con lucro personale e danno all’azienda.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata, alla luce dell’espletata istruttoria, la sussistenza dei fatti così come contestati al ricorrente e posti a base dell’intimato licenziamento e sussumibili gli stessi nella fattispecie astratta di cui all’art. 21 del CCNL di categoria.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su due motivi, cui resiste, con controricorso il P..

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2105 e 2119 c.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 21 del CCNL di categoria e dell’art. 113 c.p.c., censura la conformità a diritto dell’iter logico-valutativo in base al quale la Corte territoriale è giunta a ritenere la sussimibilità dei fatti contestati al ricorrente nella fattispecie astratta che, in base al codice disciplinare di cui al CCNL applicato, legittima il licenziamento per giusta causa, ciò in considerazione della non ravvisabilità nella specie di tutti i requisiti richiesti dalla previsione collettiva, dell’aver la Corte territoriale disatteso i criteri invalsi nella giurisprudenza di questa Corte ai fini della valutazione della giusta causa, dell’interpretazione dissonante rispetto a quella accolta da questa Corte della portata dell’obbligo di non concorrenza.

Dal canto suo, il ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160 e 115 c.p.c., lamenta l’erroneità della statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto sanata la nullità dell’atto d’appello recante la vocatio in ius di soggetto diverso da Italgas S.p.A., che, stante la sua perdurante vigenza, data l’inesattezza della convinzione dell’odierno ricorrente di una sua confluenza in ENI Gas and Power S.p.A., era l’effettiva legittimata passiva del gravame, per essere stato il ricorso correttamente notificato alla Italgas S.p.A. poi costituitasi nel giudizio.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale di aver omesso di verificare la data di notifica del ricorso in appello in relazione alla previsione che impone di procedervi entro dieci giorni dall’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza e di pronunziare in ordine alla relativa eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dalla Società. Prendendo le mosse dall’unico motivo di impugnazione proposto dal ricorrente principale se ne deve rilevare l’infondatezza. atteso che, non contestata la ricostruzione operata dalla Corte territoriale della condotta addebitata nella sua consistenza oggettiva (con specifico riferimento alle circostanze per cui il ricorrente non ebbe, in violazione delle procedure aziendali, ad avvisare la Società dell’intervento e del lavoro da eseguire. nel contempo richiedendo al cliente il pagamento diretto della prestazione e proponendo altresì una differenziazione nell’ipotesi che il pagamento fosse effettuato con o senza fattura, evenienza idonea a far presumere che il pagamento non fosse diretto alla Società, e che tale transazione privata non fosse avvenuta per essere stato il cliente messo sull’avviso dalla Società), la sussumibilità di quella condotta nell’ipotesi recata dall’art. 21 del CCNL di categoria non può, come qui pretenderebbe il ricorrente, ritenersi incongrua sul piano logico-giuridico in difetto. del resto del tutto casuale, dell’effettivo conseguimento di un lucro personale da parte del ricorrente ed il giudizio di proporzionalità risulta sorretto da una motivazione che correttamente attribuisce rilievo al fatto in sè ai fini del venir meno dell’affidamento del datore di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future.

Il ricorso principale va dunque rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi. oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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