Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15509 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9184/2006 proposto da:
D.B.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARELLA Massimo
Pasquale, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del Presidente del
CdA e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA ANGELO EMO 56, presso lo studio dell’avvocato DELVINO
Sergio, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 167/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
FOGGIA, depositata il 25/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il resistente l’Avvocato DELVINO SERGIO, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sette distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Foggia D.B.I. proponeva opposizione avverso altrettanti avvisi di accertamento, ai fini della Tosap, per gli anni 1995-1997 e 2000-2003, che l’amministrazione provinciale di quel capoluogo le aveva fatto notificare relativamente alla tassa di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione nel sottosuolo di una strada pubblica, di una conduttura per il deflusso di acqua proveniente dal pozzo sito in un terreno di sua proprietà in altri limitrofi. Esponeva che gli atti impositivi andavano annullati per infondatezza, atteso che quella tubazione era stata collocata dai fratelli, ed inoltre la proprietà del pozzo era rimasta in capo alla madre, nonostante che questa le avesse donato il fondo in cui tale manufatto insisteva.
La resistente, nel costituirsi, contestava la fondatezza dell’impugnazione, deducendo in particolare che il fondo e la conduttura appartenevano comunque all’intimata, che perciò era tenuta al tributo.
Quella commissione, riunitili, rigettava i ricorsi.
Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui la provincia resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, sez. stacc. della stessa sede, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 167 del 7.12.2004, osservando che il pozzo era di proprietà di lei, e quindi anch’ella aveva occupato il sottosuolo con quella conduttura.
Contro tale pronuncia D.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
La provincia di Foggia ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, art. 934 c.c., e segg., con riferimento all’art. 360, n. 3 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che la pretesa fiscale azionata era sfornita di prova, atteso che l’impianto idrico in questione non era stato realizzato dall’appellante; esso serviva altri terreni; il predio di che trattasi era detenuto in affitto dal fratello N. sin dal 1988; il pozzo di collegamento, pur insistendo nel suo terreno, tuttavia era rimasto nella proprietà della donante, e perciò non poteva trattarsi di accessione, non essendo peraltro necessario il frazionamento, ma bastando soltanto l’indicazione catastale.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha osservato che l’appellante era da considerare occupante dello spazio pubblico; il pozzo era divenuto di sua proprietà, non essendoci stato un frazionamento, con la donazione del fondo, e ciò per accessione senza che rilevi chi in effetti si serva dell’acqua.
Gli assunti vanno condivisi, anche se con qualche precisazione.
Infatti la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) presuppone unicamente il fatto oggettivo dell’occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38. Essa trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che la D.B. e i fratelli fanno, nel proprio interesse, di quel suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, mentre l’eventuale atto di concessione resta del tutto irrilevante, atteso che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 238 del 2004).
Il fatto poi che I. non fosse proprietaria del pozzo costituisce un elemento irrilevante, dal momento che comunque lo era della conduttura, magari proquota, dipartendosi dalla sua particella, e ciò a prescindere dalla detenzione o meno del bene. Semmai si può trattare unicamente di obbligazione solidale con i congiunti, ma ciò attiene ai rapporti interni tra gli interessati, osservandosi altresì che comunque la ricorrente può ugualmente servirsi della struttura secondo la valutazione delle sue esigenze, non essendo necessario un uso attuale ed effettivo, ma soltanto potenziale del manufatto pubblico mediante quella condotta idrica.
2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360, n. 5 del codice di rito, giacchè il giudice di appello non ha considerato che la madre continua a restare proprietaria del pozzo, anche se la parte di terreno su cui esso insiste non era stata frazionata con una nuova e diversa particella.
La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo come sopra esaminato.
Ne discende che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questo giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.000,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010