Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15508 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10391-2014 proposto da:

F.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

CLAUDIO ACHILLINI 45, presso lo studio dell’avvocato MARINA LA

RICCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALERIA

PETROLINI e SERGIO ANDREA GHIRETTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 824/2014 della CORTF D’APPELLO di BOLOGNA del

14/03/2014, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) F.A.P., titolare dell’omonima ditta individuale, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha respinto il reclamo da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Parma che, su istanza di Equitalia Centro s.p.a., aveva dichiarato il suo fallimento.

Il curatore del fallimento e la creditrice istante non svolgono attività difensiva.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale lo abbia ritenuto imprenditore commerciale, in quanto tale soggetto a fallimento, sulla base della sola visura camerale, dalla quale si evinceva la sua iscrizione al R.E.I. sin dal 16.6.2010, nonostante dagli atti dell’istruttoria prefallimentare fosse emerso che egli aveva sempre esercitato l’attività professionale di consulente finanziario e mai un’attività imprenditoriale.

2.1) Col secondo motivo lamenta che la corte abbia totalmente omesso di valutare i numerosi documenti allegati agli atti (ordinanza 5.2.08 della Camera di Commercio con la quale era stata disposta la cancellazione della sua ditta dal REA per difetto dei requisiti per poterlo qualificare titolare di un’impresa; permanenza dell’iscrizione presso la CCIIA ai soli fini contributivi, emergente dagli stessi ruoli prodotti da Equitalia; dichiarazioni dei redditi dalle quali risultava che egli aveva sempre compilato il solo quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo) che dimostravano la fondatezza del suo assunto difensivo.

3) I motivi appaiono inammissibili, atteso, per un verso, che la corte territoriale ha tratto la prova della qualità del F. di imprenditore commerciale non solo dalla sua iscrizione al RI. (che costituiva, peraltro, prova presuntiva di tale qualità), ma da ulteriori elementi istruttori (oggetto dell’attività, consistente in servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, con l’utilizzazione di personale dipendente; ampiezza della struttura organizzativa; dichiarazioni dello stesso F.) e, per l’altro, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del merito può fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non è obbligato a prendere in esame ed a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 13485/014, 8129/014, 25608/013).

2.3) Con il terzo motivo il ricorrente contesta che, ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, non debba farsi distinzione fra debiti sorti per effetto dell’esercizio dell’impresa e gli altri debiti.

Anche questo motivo appare inammissibile, in quanto attinente a questione priva di rilevanza ai fini dell’accoglimento del ricorso, posto che la corte del merito ha accertato che almeno il 35% dei crediti vantati da Equitalia erano sorti nel corso dell’esercizio dell’impresa c che il ricorrente non chiarisce perchè la loro affermata natura di debiti previdenziali e/o contributivi dovrebbe escluderne l’inerenza all’attività commerciale esercitata.

Si propone, in conclusione, di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione da assumere in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

PQM

Il collegio, ritenutane l’opportunità, rimette la cusa alkl’udienza pubblica della sezione prima civile.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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