Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15507 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7326-2014 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE A RL, in persona

del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CATUARA che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 936/2012 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 7326/2014.

La Società cooperativa sociale il Pozzo di Giacobbe A RL (di qui in poi: la Società) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, il Comune di Agrigento, chiedendo che l’Amministrazione territoriale venisse condannata al pagamento in sia favore di Euro 183.793,44, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l’attività di ospitalità e assistenza sociale prestata in favore di alcuni disabili psichici presso la propria comunità alloggio; sosteneva la Società, infatti, che il Comune dovesse versare in suo favore le rette relative alla degenza di tali pazienti.

Il giudizio di primo grado, celebrato nella contumacia del Comune, veniva definito con sentenza (936 del 2012) reiettiva dell’attorea domanda. In particolare, il Tribunale precisava che l’attrice non aveva prodotto alcuna convenzione stipulata con l’Amministrazione nè alcun atto amministrativo contenente l’impegno di pagare e che, in difetto di titolo negoziale, la cooperativa non poteva esercitare l’azione di adempimento contrattuale, ma, a tutto voler concedere, l’azione di ingiustificato arricchimento; aggiungeva che, anche in considerazione del tipo di domanda (condanna a pagare una somma a titolo di corrispettivo) proposta, non soccorreva all’attrice il richiamo all’esistenza di obblighi di legge, secondo cui i Comuni sono titolari di ogni funzione in materia socio-assistenziale.

La Società appellava la decisione di primo grado, ma la Corte d’appello di Palermo pronunciava ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarando inammissibile il gravame e, per l’eletto, confermando la sentenza del Tribunale. Per ciò che qui ancora rileva, mette conto rilevare che il Giudice d’appello, in replica alle doglianze dell’appellante secondo cui l’incondizionato diritto all’assistenza dei disabili psichici implicherebbe il dovere delle Amministrazioni di assicurare in concreto, sempre e comunque, tale diritto, ha disatteso tali lagnanze ritenendole generiche, e comunque ribadendo che l’azione esercitata dalla Società, di tipo contrattuale, era senz’altro inammissibile.

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per tassazione la Società, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:

1. violazione e/o falsa applicazione della L. n. 328 del 2000, art. 6 e della L.R. Sic. n. 22 del 1986, per avere il Giudice del merito erroneamente respinto la domanda, atteso che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e che quindi spetta alle Amministrazioni affrontare i relativi costi; e per non avere considerato alcune circolari dell’Assessorato Regionale Enti Locali, tra cui la n. 3996 del 1992, secondo cui “la mancata adozione dei provvedimenti formali di autorizzazione al ricovero, spesso lo stesso rifiuto opposto dai Comuni alla stipula delle convenzioni, nell’intendimento di sfuggire all’assunzione dell’onere, in presenza dei citati presupposti, non solleva dall’obbligo del rimborso delle rette maturate”; e per non avere considerato che la Società non poteva rifiutare il ricovero dei soggetti in relazione ai quali chiedeva che al Comune il pagamento delle rette.

Il motivo è inammissibile in quanto non censura propriamente la ratio decidendi della decisione gravata: il Tribunale ha infatti precisato che la domanda non poteva essere accolta perchè la Società non aveva prodotto alcuna convenzione nè alcun atto amministrativo che prevedesse il pagamento di rette in favore della Società.. ciò che ostava all’accoglimento di un’azione contrattuale, anche segnalando che il richiamo all’esistenza di obblighi di legge secondo cui i Comuni sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale non poteva, per tale ragione, soccorrere la tesi dell’attrice, oggi ricorrente. Orbene, nel motivo la Società si limita a un’inammissibile riproposizione delle argomentazioni già sviluppate nei gradi di merito, non contestando specificamente i passaggi dell’iter logico-argomentativo di cui si è poc’anzi dato conto, se non con il richiamo alla circolare dell’Assessorato Regionale Ente Locali n. 3996 del 1992, che è però non corretto, perchè non può aderirsi all’interpretazione di tale atto, che comunque non ha forza (gente, proposta dalla ricorrente.

2. violazione artt. 2 e 32 Cost., per non avere i Giudici di merito sanzionato la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’inderogabile dovere di solidarietà economica e sociale, al fine di garantire il diritto inviolabile alla salute dei disabili psichici per cui è causa.

Il motivo è radicalmente inammissibile perchè nella sostanza riproduttivo di argomentazioni già svolte nel primo motivo.

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso”.

Il collegio ritiene di dover rimettere la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

PQM

La Corte dispone la rimessione nella pubblica udienza della prima sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA