Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15507 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16789-2013 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC NONCHE’ SOCI L.G. E

LE.GR. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA

29 SC. IX INT. 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO GISMONDI;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI GESTIONE SERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALBERTO CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato AMALIA

LOLLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SANSONE;

– controricorrente –

e contro

B.A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 885/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/12/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Curatela del FALLIMENTO della (OMISSIS) SNC, nonchè dei soci illimitatamente responsabili L.G. e LE.GR., ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 885/2012, depositata il 19/12/2012, la quale aveva rigettato l’appello formulato dalla stessa Curatela contro la sentenza resa l’11/03/2010 dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni.

Resiste con controricorso la COSTRUZIONI GESTIONE SERVIZI SRL, mentre B.A.L., intimato, non ha svolto difese.

Il giudizio aveva avuto inizio con domanda del 06/11/2008 rivolta dalla COSTRUZIONI GESTIONE SERVIZI SRL (CGS) s.r.l. nei confronti di B.A., con la quale la società attrice (promissaria acquirente) chiedeva il trasferimento in proprio favore degli immobili oggetto del contratto preliminare del 27/08/2007, deducendo l’inadempimento del convenuto B.A. (promittente venditore). Era quindi intervenuta in causa la Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.n.c., allegando di aver sottoposto a pignoramento con atto del 09/11/2008 gli immobili concernenti la dedotta promessa di vendita. La domanda della CGS veniva accolta dal Tribunale, il quale evidenziava che la promissaria acquirente avesse comprovato il pagamento del prezzo dovuto mediante la quietanza posta in calce al contratto e l’emissione di tre assegni circolari intestati ad B.A.. La Corte d’Appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, osservava che la firma di girata apposta da B.A. sugli assegni circolari emessi a richiesta della CGS s.r.l. non potesse essere disconosciuta dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS). s.n.c., e che dalla documentazione fornita dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni i tre assegni circolari, dell’importo complessivo di Euro 25.000,00, risultavano regolarmente incassati da B.A.. Circa la prova volta ad accertare tale incasso dell’assegno, la stessa era definita dalla Corte di Lecce inammissibile, perchè non richiesta nell’udienza di precisazione delle conclusioni, e poi comunque irrilevante, stante l’idoneità del rilascio di assegno circolare ad estinguere un’obbligazione pecuniaria.

Il primo motivo del ricorso della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 1277, 1362 e 1363 c.c., R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 26, 31 e 34 e art. 84, u.c., ed in sostanza critica la Corte d’Appello di Lecce per aver malamente inteso il principio dettato da Cass. Sez. U. 18/12/2007, n. 26617, in quanto non poteva affermarsi che la mera consegna degli assegni circolari al B. valesse come prova dell’estinzione dell’obbligazione di pagamento del prezzo e come liberazione della debitrice CGS s.r.l., dovendo tale consegna essere comunque accompagnata dalla dimostrazione del “buon fine”. Si contesta dalla Curatela ricorrente, inoltre, che la lettera del 13/01/2010, indirizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni al difensore della promissaria acquirente, dimostrasse l’avvenuto incasso degli assegni, limitandosi essa a trasmettere in copia i tre titoli con attestazione di conformità agli originali.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 184, 187, 189 e 281 sexies c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alle istanze istruttorie (consulenza tecnica, ispezione giudiziale e prova per testi) finalizzate ad accertare se gli assegni circolari fossero stati o meno incassati, e, nel caso affermativo, ad accertare la data dell’incasso o l’identità del beneficiario del pagamento della provvista, istanze ribadite dalla difesa della Curatela nelle note conclusionali del 22/02/2010.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.

La sentenza impugnata ha fatto in sostanza applicazione dei principi affermati da Cass. Sez. U., 18/12/2007, n. 26617, che vanno qui ribaditi (si vedano poi anche Cass. Sez. 2, 19/11/2008, n. 27520; Cass. Sez. 3, 01/12/2010, n. 24402).

Il pagamento del prezzo di una compravendita, in quanto oggetto di un’obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 c.c., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti. L’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento”, di cui all’art. 1277 c.c., va intesa, tuttavia, nel senso che sono altresì ammissibili quei sistemi di pagamento che comunque garantiscano al creditore l’effetto del versamento dei contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta. Nell’ambiente socio-economico, l’assegno circolare costituisce, allora, un mezzo normale di adempimento di un’obbligazione di danaro, in quanto, stante la precostituzione della provvista che ne legittima l’emissione, tramite l’intermediazione di una banca si realizza mediante esso il trasferimento della somma di denaro con la messa a disposizione del creditore. Poichè rimane salva l’eventualità che, per qualsiasi ragione, la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell’assegno circolare in moneta legale, il cosiddetto “rischio di convertibilità” rimane a carico del debitore, sicchè l’effetto liberatorio di quest’ultimo si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma, ovvero con il buon fine dell’operazione.

Proprio per quanto indicato nel ricorso dalla Curatela quale contenuto della lettera del 13/01/2010 proveniente dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, la stessa (emittente degli assegni circolari non trasferibili consegnati, a titolo di pagamento del prezzo, dalla promissaria acquirente CGS s.r.l. al promittente venditore B.A., e da questo girati per l’incasso) risultava nel possesso degli originali dei titoli, dei quali rilasciava copia con attestazione di conformità. Da ciò la Corte d’Appello di Lecce ha dedotto che i tre assegni circolari fossero stati regolarmente incassati da B.A..

Nell’ambito dei rapporti creati dall’emissione di un assegno circolare non trasferibile, l’emittente è l’obbligato diretto nei confronti del portatore. L’indicazione della clausola di non trasferibilità (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 7) rende l’assegno circolare titolo a legittimazione invariabile, con l’unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso, gravando sulla banca girataria la responsabilità per il diligente accertamento dell’identità e della legittimazione del presentatore del titolo. La Corte d’Appello ha perciò ricavato dal possesso degli assegni circolari in capo alla emittente Banca di Credito Cooperativo di Ostuni una logica presunzione di pagamento degli stessi a vantaggio del creditore B., e questo concreta una valutazione di competenza del giudice del merito orientata dalle risultanze di causa e non sindacabile in sede di legittimità, non potendo la verifica esercitata in proposito dalla Corte di cassazione andare oltre i limiti del rilievo dell’omesso esame di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Col secondo motivo di ricorso, la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. denuncia la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto della Corte di merito di dare ingresso alle prove ritualmente richiesti: tuttavia, le circostanze oggetto di tali prove, sommariamente indicate nel ricorso, non si connotano per la loro decisività, e cioè non dimostrano l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza istruttoria e l’errore addebitato alla sentenza gravata, allegando esse unicamente ipotesi esplorative (“al fine di accertare se gli assegni circolari in parola siano stati o meno incassati, nonchè, in caso affermativo, per accertare la data dell’incasso nonchè l’identità di colui al quale sia stata consegnata la provvista di denaro costituita all’atto dell’emissione degli assegni medesimi”) dirette a smentire i dati documentali acquisiti, secondo i quali, come già detto, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni risultava in possesso degli originali degli assegni circolari, sicchè questi dovevano intendersi regolarmente incassati dal portatore B.A.. E’ poi inammissibile la censura riferita al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, in quanto essa non denuncia il vizio di omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, ma si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa ed a confidare nei possibili esiti dell’acquisizione delle ulteriori prove non ammesse.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente COSTRUZIONI GESTIONE SERVIZI SRL, nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per B.A.L., che non ha svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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