Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15507 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGEN ENTRATE IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE P.T., MIN ECONOMIA

FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

RAS SPA;

– intimata –

sul ricorso 30848-2005 proposto da:

RAS SPARIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA C.F. (OMISSIS) IN

PERSONA DEI SUOI DIRIGENTI E LEGALI RAPPRESENTANTI, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALANTINI CARLO FRANCESCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MIN ECONOMIA FINANZE, AGEN ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 771/2005 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Antonio Donatore con delega depositata in udienza

dell’Avv. Michele Roma difensore della resistente che si riporta agli

atti;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. RAS proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Trieste avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste per il pagamento di due sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, art. 58, comma 9, n. 29, per aver conferito alla dottoressa C.A.M. ed al dottor R.M., entrambi medici dipendenti dell’INAIL, incarichi professionali nell’anno 2000 senza aver chiesto all’ente di appartenenza la preventiva autorizzazione.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trieste chiedendo il rigetto della opposizione.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 22-6-2005 ha accolto l’opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.p.a. RAS ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che, tra l’altro, non è stato parte del giudizio di merito), in conformità a quanto affermato dalla sentenza di questa stessa Corte 1-8-2008 n. 21029, in quanto a seguito della istituzione della Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1-1-2001, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata in relazione alla attuale controversia.

Per gli stessi motivi deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale della RAS nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal punto di vista logico deve poi essere esaminata prioritariamente la doglianza contenuta nel ricorso incidentale con la quale la RAS, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, deduce la omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine alla eccezione formulata al punto 2) del ricorso introduttivo secondo cui l’Agenzia delle Entrate di Trieste era carente di potere ad emettere l’ordinanza ingiunzione suddetta, essendo invece competente al riguardo l’Agenzia delle Entrate di Pesaro, considerato che tanto il luogo dell’accertamento quanto quello della commissione della violazione sanzionata dovevano individuarsi in Pesaro.

La censura è fondata.

Infatti la questione che ne costituisce l’oggetto, pur essendo stata proposta espressamente in sede di precisazione delle conclusioni, è stata completamente ignorata dalla sentenza impugnata.

L’accoglimento del ricorso incidentale sotto il profilo illustrato comporta l’assorbimento dei due motivi del ricorso principale (con i quali si ribadisce l’obbligo, da parte di un soggetto privato che intende conferire un incarico professionale ad un medico dipendente dell’INAIL, della richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza), e delle altre questioni sollevate nello stesso ricorso incidentale.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio relativamente ai rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e la società RAS, ad altro Giudice di Pace di Trieste; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo anche alla reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese di giudizio tra il Ministero dell’Economia e la RAS.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero dell’Economia e quello incidentale proposto dalla RAS nei confronti di quest’ultimo, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio relativamente ai rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e la RAS ad altro Giudice di Pace di Trieste, e compensa interamente le spese del giudizio stesso tra il Ministero dell’Economia e la RAS. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA