Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15506 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27187-2013 proposto da:
B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICTOR UCKMAR
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA M.B. FAMILY HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
SANTANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
TOMO (STUDIO FUBINI-JORIO-CAVALLI & ASSOCIATI), che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAIUOLI, 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICTOR UCKMAR, giusta
procura a margine del ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
e contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO; M.B.
FASHION GROUP SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 12550/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 12/04/2013, depositata il 22/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che B.W., socio della M.B. Family Holding s.p.a. in liquidazione dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza in data (OMISSIS), ha proposto ricorso per revocazione, a norma dell’art. 391 bis art. c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza n.12550/13 di questa Corte, depositata il 22 maggio 2013, con la quale è stato, a norma dell’art. 382 c.p.c., dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società anzidetta;
che la Curatela del Fallimento resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;
che, a seguito di deposito di relazione ex artt. 391 bis e 380 bis c.p.c. (con la quale veniva proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso non essendo l’errore dedotto qualificabile come errore di fatto), è stata fissata l’odierna adunanza camerale; rilevato che del Collegio fa parte il cons. Ragonesi il quale, avendo partecipato alla deliberazione della precedente sentenza oggetto della domanda di revocazione, è incompatibile;
ritenuto pertanto che la trattazione della causa deve essere rimessa alla prima sezione civile.
PQM
rimette gli atti alla prima sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016