Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15506 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14000-2013 proposto da:

V.G. (OMISSIS), V.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio

dell’avvocato MONICA ZAPPITELLI, rappresentati difesi dall’avvocato

MARCO PALIOTTA;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5976/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO PALIOTTA, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto 28.5.2008 V.G. ed E., proprietaria ed usufruttuario dell’appartamento in (OMISSIS), impugnavano la Delib. assembleare condominio 29 aprile 2008 che approvava il bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 e disponeva il rifacimento del cornicione condominiale deducendo un’errata ripartizione delle spese e la mancata specificazione dei condomini contrari al rifacimento del cornicione in difetto del quorum.

Resisteva il condominio.

Con successivo atto 9.10.1998 (recte 2008) i V. impugnavano anche le Delib. 25 luglio 2000 e Delib. 14 novembre 2001 relative al distacco di alcuni condomini dall’impianto centralizzato e, con sentenza n. 666/2010, previa riunione dei giudizi, il Tribunale respingeva le impugnazioni.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 28.11.2012, rigettava il gravame statuendo che le delibere del 2000 e del 2001, eventualmente annullabili se impugnate nel termine perentorio di 30 giorni, non erano nulle, gli attori erano presenti e neppure dissenzienti.

In particolare la Delib. del 2000 con la maggioranza di legge aveva deliberato la soppressione dell’impianto centralizzato e la contestuale realizzazione di impianti singoli.

Con la Delib. del 2001, in virtù della tardiva soppressione dell’impianto centralizzato, si esoneravano i condomini da ogni eventuale spesa per rottura dell’impianto.

La Delib. del 2008 aveva solo approvato preventivo e consuntivo e nessuna statuizione era stata presa per il cornicione per assenza di quorum.

Esisteva il giudicato costituito da una sentenza del GP di Cassino che aveva rigettato l’opposizione degli attori a d.i. richiesto dal condominio.

Ricorrono i V. con quattro motivi, non resiste il Condominio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1117, 1118, 1120, 1123 e 1136 c.c. perchè la legislazione vigente ostacola la trasformazione di impianti centralizzati in autonomi ed i condomini rinunciatari non possono sottrarsi alle spese di conservazione e manutenzione.

Col secondo motivo si deduce violazione delle stesse norme e di ulteriori per la nullità assoluta della delibera del 2000 di soppressione dell’impianto centralizzato. Col terzo motivo si lamentano le stesse violazioni in ordine alla delibera del 2001. Col quarto motivo si deduce nullità della sentenza per avere la Corte di appello confuso tra il punto 7 ed il punto 8 della Delib. del 2008 perchè il quorum è mancato per il rifacimento del terrazzo e non del cornicione.

Ciò premesso, si osserva:

Come dedotto la sentenza ha statuito che le delibere del 2000 e del 2001, eventualmente annullabili se impugnate nel termine perentorio di 30 giorni, non erano nulle, gli attori erano presenti e neppure dissenzienti.

In particolare la delibera del 2000 con la maggioranza di legge aveva deliberato la soppressione dell’impianto centralizzato e la contestuale realizzazione di impianti singoli.

Con la delibera del 2001, in virtù della tardiva soppressione dell’impianto centralizzato, si esoneravano i condomini da ogni eventuale spesa per rottura dell’impianto.

La Delib. del 2008 aveva solo approvato preventivo e consuntivo e nessuna statuizione era stata presa per il cornicione per assenza di quorum.

Esisteva il giudicato costituito da una sentenza del GP di Cassino che aveva rigettato l’opposizione degli attori a d.i. richiesto dal condominio.

Vanno valutati in via preliminare l’interesse al ricorso e la idoneità delle odierne censure alla cassazione della sentenza sia in relazione al riferito giudicato sia in relazione alla concreta statuizione posta in essere.

Questa Corte non ignora la distinzione tra delibere nulle ed annullabili ormai affermata da consolidato orientamento (S.U. n. 4806/2005, Cass. 23.3.2016 n. 5814, Cass. 27.5.2016 n. 11034), e si pone il problema se, in concreto, a prescindere dalla titolazione delle censure, sia richiesto un riesame del merito precluso in questa sede posto che ai fini dell’ammissibilità del ricorso non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui il giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che prospettano un nuovo accertamento in fatto (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

I primi due motivi, peraltro non autosufficienti, non dimostrano la nullità della delibera del 2000, peraltro approvata alla presenza e senza il dissenso dei ricorrenti. La sentenza afferma che la Delib. del 2000 è stata stabilità con la maggioranza di legge L. n. 10 del 1991, ex art. 26 ispirata al risparmio energetico, che comporta necessariamente la soppressione dell’impianto comune e necessita solo della maggioranza di 501 millesimi mentre il ricorrente deduce che è nulla la delibera assunta a maggioranza semplice omettendo di considerare che 501 millesimi non sono una maggioranza semplice ma assoluta.

Inconferente è il riferimento all’art. 1120 c.c., comma 2 per quanto dedotto trattandosi in concreto di autorizzazione al distacco.

In particolare il secondo motivo difetta di interesse perchè si ammette che l’impianto centralizzato ha funzionato fino al 2011.

Il terzo motivo invoca principi pacifici in ordine al contributo che chi si distacca dall’impianto centralizzato deve continuare a dare per non gravare maggiormente sugli altri ma non dimostra la decisività della censura rispetto ad una delibera annullabile, quella del 2001 che, sulla base della precedente del 2000 che aveva soppresso l’impianto centralizzato, ed in relazione al relativo ritardo, aveva esonerato dalla contribuzione in caso di rottura, circostanza che andava a vantaggio di tutti e, comunque, non si dimostra il pregiudizio subito mentre il riferimento al condomino Russo Benito appare nuovo.

Nè si impugna l’autonoma ratio dell’esistente giudicato.

Il quarto motivo, solo enunciato, prospetta un errore revocatorio che, comunque, allo stato si traduce in un vantaggio per i ricorrenti che potrebbero giovarsi di un giudicato sul punto.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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