Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15506 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MONTALDO PAOLO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIRINI MARCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MELISSA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLI

GIUSEPPE;

– ricorrente –

– controracorrente –

avverso la sentenza n. 221/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ANTONETTI Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CRISCUOLO Fabrizio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Melissa si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Crotone per il pagamento della somma di L. 310.332.397 in favore degli ingegneri B.R. ed M. E., quale corrispettivo della realizzazione di un progetto per un piano di utilizzazione delle acque di falda attraverso l’energia eolica.

A sostegno dell’opposizione il comune deduceva la nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale per difetto di copertura finanziaria della delibera d’incarico, nonchè per l’assenza del parere di regolarità contabile.

Per la parte opposta si costituiva la sola opposta E. M., la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, nel caso di accoglimento dell’eccezione di nullità del contratto, esperiva l’azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale revocava il decreto opposto, data la nullità del contratto per vizio di forma, ma in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata condannava il comune di Melissa al pagamento della somma di L. 363.616.500, in valore attuale.

Sull’impugnazione principale del comune, e incidentale subordinata della M. e del B., la Corte d’appello di Catanzaro, dichiarati inammissibile e infondato, rispettivamente, gli appelli di questi ultimi due, dichiarava improponibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla M., in quanto nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale fatta valere in via monitoria, ritenendo, conseguentemente, assorbita la questione inerente al requisito di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c..

Per la cassazione di quest’ultima pronuncia ricorre E. M., sia in proprio che quale erede di B.R., formulando due motivi.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, articolato in tre censure, si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 16, 36, 112, 167, 324, 327 e 645 c.p.c., nonchè degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e il travisamento del fatto storico della domanda e di quello processuale.

Sostiene parte ricorrente che la richiesta, subordinata all’accoglimento dell’eccezione di nullità del contratto d’opera professionale, di ritenere fondata la domanda sotto il diverso profilo dell’arricchimento senza causa, costituisce non una mutatio, ma un’emendatio libelli, necessitata dalle difese della parte opponente che hanno introdotto un tema d’indagine nuovo.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato lì dove ha ritenuto che l’appello del comune di Melissa era basato sull’improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., poichè, al contrario, la predetta P.A. impugnato la pronuncia di primo grado sotto due diversi profili, ossia la mancanza del requisito di sussidiarietà dell’azione e la legittimazione passiva rispetto ad essa, che l’opposta avrebbe dovuto proporre nei confronti degli amministratori o dei funzionari responsabili.

Infine, il giudice di secondo grado ha travisato i fatti processuali, laddove ha affermato che il comune di Melissa non aveva accettato il contraddittorio sulla domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, atteso che l’opponente nel proporre appello non aveva formulato alcun motivo al riguardo, limitandosi a sostenere che tale domanda non poteva essere accolta nel merito, di talchè in punto di ammissibilità della relativa azione si era formato il giudicato interno, rilevabile d’ufficio.

1.1. – Quest’ultima censura è fondata e assorbe l’esame delle altre.

E’ esatto che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra sia da ritenersi nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata. L’una e l’altra domanda, come già rilevato da questa Corte, non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, poichè riguardano entrambe diritti cosiddetti “eterodeterminati” (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l’attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anzichè il corrispettivo pattuito), così mutando l’originario petitim, ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento della utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale (Cass. S.U. n. 7412/96 e successive conformi).

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la domanda di arricchimento senza causa costituisce domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, il che rende inammissibile la domanda proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va contemperato con il principio del giudicato interno, per cui, se la domanda di arricchimento proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si stata dichiarata prescritta dal giudice di primo grado, che in tal modo l’aveva implicitamente ritenuta ammissibile, e la questione relativa all’ammissibilità della stessa non sia stata espressamente riproposta in appello, la stessa non è ulteriormente deducibile in cassazione, per intervenuta formazione del giudicato interno (Cass. n. 17440/03; analogamente, Cass. nn. 6238/00 e 4531/00).

1.2. – Nello specifico, dalla sentenza impugnata si ricava che il comune di Melissa aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che la domanda di arricchimento senza causa, accolta dal Tribunale, fosse, in tesi, dichiarata improponibile per difetto del requisito di sussidiarietà, e in ipotesi, rigettata per mancanza del requisito di effettivo arricchimento. In tal modo la P.A. appellante non aveva contestato l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., implicita nella pronuncia di accoglimento di primo grado, ma solo l’esistenza delle condizioni di proponibilità e di fondatezza della pretesa, provocando, in tal modo, la formazione del giudicato interno sulla statuizione pregiudiziale.

Di riflesso, la Corte territoriale non avrebbe potuto rilevare la novità della domanda di arricchimento senza causa per poi dichiararla inammissibile, non rientrando la relativa questione, per effetto del giudicato interno ormai formatosi, nel thema deddendum del giudizio di secondo grado.

2. – L’accoglimento della ridetta censura assorbe l’esame anche del secondo motivo, con cui parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1326, 1350, 1175, 1337, 1338, 1359, 2702, 2723 c.c. e del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, nonchè degli artt. 35 e 36 Cost., in connessione con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e il travisamento del fatto processuale.

3. – Sulla base delle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvedere anche sulle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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