Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15505 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14350-2014 proposto da:

M.O., C.F. (OMISSIS), A.I. (OMISSIS), A.R. C.F.

(OMISSIS), A.S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI FABBRI, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 194/2014 del TRIBUNALE DI ROMA del 22/4/2014,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato GIULIA NICOLAIS per delega dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Roma, con decreto del 22.4.2014, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da M.O. e da I., R. e A.S.A., nella loro qualità di eredi di Al.St., per ottenere l’ammissione allo stato passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria dei crediti del loro dante causa relativi alla costituzione di una rendita vitalizia ed alle differenze per ricalcolo della pensione dovuta rispetto a quella percepita.

Il giudice del merito ha rilevato che difettava ogni prova dei crediti controversi, in quanto gli eredi A. non avevano prodotto il fascicolo di parte della fase di verifica, contenente i documenti allegati alla domanda di ammissione, dei quali era stata inammissibilmente domandata l’acquisizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ed ha, parimenti, dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli opponenti alla controparte solo in sede di comparsa conclusionale.

2) Il decreto è stato impugnato dagli eredi A. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Alitalia s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso.

2.1) Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 102 c.p.c. e ss. c.p.c. e L. Fall., art. 97 lamentano che il provvedimento di esclusione dallo stato passivo faccia riferimento ad una cm che non è mai stata svolta e non abbia tenuto conto della loro richiesta di chiamata in causa dell’INPS, al quale il loro dante causa aveva indirizzato atti di diffida e di messa in mora, nè che il credito vantato trovava titolo nella sentenza della Corte d’appello di Roma, emessa in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva condannato Alitalia alla costituzione in favore del de cuius di una rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Sostengono, inoltre, che il fascicolo di parte relativo alla prima fase del giudizio era stato depositato nella cancelleria del giudice dell’opposizione, con tutti i documenti allegati, prima che la causa venisse rimessa in decisione.

Il motivo appare inammissibile.

Inammissibile è, in primo luogo, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, risultando inintelligibili le ragioni che renderebbero necessaria la partecipazione dell’ente ad un giudizio, quale quello di specie volto unicamente all’accertamento dei crediti in contestazione.

Per il resto, va rilevato che la decisione di rigetto dell’opposizione si fonda sull’unico rilievo dell’omessa produzione dei documenti allegati dai ricorrenti nella fase di verifica e della conseguente mancanza di ogni prova documentale dei crediti in contestazione.

Le censure svolte nel motivo sono dunque, in massima parte, totalmente prive di attinenza al decisun; l’assunto finale, con il quale si deduce di aver prodotto il fascicolo nella cancelleria del giudice dell’opposizione “prima della decisione” è invece palesemente inconferente, atteso che, secondo quanto affermato dal giudice del merito e non contestato nel ricorso, il fascicolo avrebbe dovuto essere prodotto in causa e sin dal momento della costituzione in giudizio.

2.2) Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 233, 237 e 238 c.p.c., sostengono di aver deferito il giuramento decisorio in sede di precisazione delle conclusioni.

Anche questo motivo, che si fonda su di un atto (il verbale di causa) che non è stato specificamente allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, appare inammissibile.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria.

PQM

Il collegio, ritenutane l’opportunità, rimette la causa all’udienza pubblica della sezione prima civile.

Così deciso in Roma, il 16 MAGGIO 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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