Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15505 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 03/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15310/12) proposto da:

M.C. (c.f.: (OMISSIS)) e D.S.A. (c.f.: (OMISSIS))

parti entrambe rappresentate e difese, per procura speciale a rogito

notar I.D. del (OMISSIS), dall’avv. Agostino Imposimato,

domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

M.V. (c.f.: (OMISSIS)) e MA.It. (c.f.: (OMISSIS))

parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Carfora in

forza di procura a margine del controricorso domiciliato ex lege

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1399/2011 della Corte di Appello di Napoli, del

15-27 aprile 2011, non notificata;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 3 aprile 2017 dal

Consigliere dr. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Agostino Imposimato per le parti ricorrenti e l’avv.

Giuseppe Carfora per quelle controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi M.C. ed D.S.A. citarono innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M.V. e Ma.It. – ai quali avevano venduto il 13 agosto 1981 dei locali siti in un fabbricato di proprietà – per sentir dichiarare, tra l’altro, l’illegittimo l’uso dello spazio circostante l’edificio, assumendone la proprietà esclusiva, sul quale, a mente del contratto di vendita, i convenuti non avrebbero vantato alcun diritto; i convenuti si opposero all’accoglimento della domanda mettendo in evidenza, quanto al citato punto controverso, che proprio dal tenore letterale della vendita – che indicava i confini di quanto ceduto in quelli esterni allo spazio in contesa – si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che oggetto del trasferimento sarebbe stata anche la striscia cortilizia lato est; aggiunsero altresì che tale porzione di terreno avrebbe costituito accessorio ed adiacenza necessarie per accedere al seminterrato, acquistato con il medesimo atto; conclusero affinchè venisse dichiarata la proprietà esclusiva della striscia di terreno che dal lato est del fabbricato si estendeva sino al confine di terzi (tale E.L.).

All’esito dell’istruttoria il Tribunale adito accolse in parte la riconvenzionale, dichiarando l’esistenza di un diritto di comproprietà delle parti sulla striscia di terreno posta al lato est del fabbricato, in corrispondenza del confine della proprietà di E.L., ritenendo sussistente una presunzione di condominialità involgente tale bene. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sentenza 1399/2011, respinse sia il gravame principale dei M. – D.S. – diretto all’accoglimento di tutte le domande in precedenza proposte – sia quello incidentale dei M. – Ma. – volto alla declaratoria di proprietà esclusiva della striscia ad est del fabbricato, traendo elementi di convincimento dal tenore letterale del contratto di vendita del 1981, integrato con la postilla n.2 approvata dalle stesse parti, con la quale si riconosceva il diritto delle parti acquirenti di passare per l’androne ed il cancello dell’edificio, al fine di posteggiare autoveicoli sul terrazzino dei locali loro trasferiti.

Venne inoltre respinto anche l’appello incidentale di M.V. quello, separato, della Ma. venne invece dichiarato inammissibile per tardività – negando che potessero trarsi spunti a favore dell’affermazione della proprietà esclusiva in capo ai predetti dall’asservimento, per il tramite di una scala di ferro, all’ingresso del seminterrato – del pari formante oggetto del trasferimento del 1981 – in quanto a detto vano sarebbe stato possibile accedere anche da una scala interna.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i M. – D.S., sulla base di tre motivi; hanno risposto i M. – Ma. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo si assume che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di una domanda in quanto avrebbe statuito solo sulla comproprietà della striscia d terreno posta sul lato est del fabbricato mentre dalla lettura della comparsa di risposta e dell’atto di appello sarebbe stato evidente che era stato chiesto l’accertamento dell’ inesistenza di qualunque diritto dei convenuti sull’intera estensione di tale porzione esterna, ivi dunque compresi il lato nord e quello ovest, sui quali però la Corte del merito non avrebbe speso parola.

p. 1.a – Il motivo è infondato in quanto la Corte napoletana escluse – v fol 7 dell’impugnata decisione – che dal tenore dell’atto di trasferimento potesse dedursi l’inclusione nella proprietà esclusiva di una delle parti dell’area cortilizia esterna che, per la sua posizione e funzione, sarebbe rientrata nel novero dei beni presuntivamente condominiali (art. 1117 cod. civ.): dunque tale ratio decidendi aveva portata generale, anche se messa espressamente in relazione al lato est del “cortile”, così che anche per le porzioni con diverso orientamento – nord ed ovest – doveva valere il medesimo principio; d’altro canto la specificità del lato est derivava solo dal fatto che ad esso adduceva una scala di metallo adducente al piano seminterrato di proprietà esclusiva, della quale si era in primo grado chiesta la rimozione.

p. 2 – Con il secondo motivo viene denunciata la violazione delle regole dell’ermeneutica negoziale – artt. 1362, 1363 e 1364 cod civ. – messe in relazione alla identificazione della ritenuta presunzione di condominialità del suddetto “cortile” nella parte ad est del lotto; le parti ricorrenti sostengono che la mancata menzione in sede di domanda riconvenzionale – e quindi di appello incidentale – della proprietà esclusiva (o condominiale) sulle porzioni orientate a nord ed ad ovest sarebbe stata incompatibile con la pretesa condominialità del solo lato est; con il connesso terzo motivo assumono che tale mancata specificazione avrebbe rivestito il significato di ammissione della assenza di una condominialità per tali lati.

p. 3 – Entrambi i motivi sono infondati perchè si riducono alla sovrapposizione di una interpretazione della direzione di volontà traslativa a quella legittimamente e convincentemente formulata dalla Corte del merito (per le ragioni espresse a foll. 6-7 della gravata decisione); quanto poi specificamente alla natura confessoria della inesistenza di diritti (esclusivi o in comunione) su parti diverse da quelle espressamente contemplate nel rogito di trasferimento, da rinvenire nella posizione assunta dai convenuti in sede di comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, la stessa, riferendosi al primo grado di giudizio, avrebbe dovuto formare oggetto di censura in sede di appello.

p. 4 – Al rigetto del ricorso consegue, secondo le regole della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, secondo la liquidazione descritta nel dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 (duecento), ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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