Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15505 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. II, 14/07/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/07/2011), n.15505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.V. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, ST LEG CONSOLO VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PETRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCARPA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

D.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato PALLOTTA

GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGANO PAOLO EMILIO;

– controricorrenti –

e contro

D.M.M. (OMISSIS), CIX & CO DI FERRARA GIOVANNI

SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 157/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato RUGGIERI Gianfranco, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SCARPA Giuseppe difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAGANO PAOLO, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’odierno ricorrente, E.V., impugna con tre motivi la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 157/2005, che rigettava il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale veniva accolta, per quanto qui ancora interessa, la domanda proposta da D.M.P. e da altri ed accertata l’esistenza di una servitù altius non tollendi, oltre l’altezza di 4,50 metri dal livello stradale in favore del loro fabbricato “Casa di Santa Caterina” sito in (OMISSIS), contrada “(OMISSIS)” a carico della società Cix & Co, proprietaria dei locali terranei, siti sempre in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), e condannava la società convenuta “alla demolizione di tutte quelle parti degli immobili edificati in violazione della servitù …

eccedenti la quota di 4,5 metri dal livello stradale …”.

La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente (quale successore ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso per aver acquistato l’immobile oggetto della servitù), ritenendo irrituale la proposizione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c., effettuata con la comparsa conclusionale, anche in conseguenza dell’opposizione della parte avversa. La Corte riteneva inammissibili, perchè tardive, anche le osservazioni relative alla produzione documentale ed aggiungeva che in ogni caso non avrebbe potuto tener conto della documentazione prodotta, perchè così facendo avrebbe determinato l’ingresso di “tesi difensive diverse (nei presupposti di fatto e di diritto) da quelle già sottoposte al suo esame” a fronte della “natura meramente esplicativa delle tesi già enunciate nel corso del giudizio”, che ha la comparsa conclusionale. Resiste con controricorso D.M.P.. Nessuna attività hanno svolto in questa sede D.M.M. e la società Cix & Co. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare degli art. 395, n. 3, art. 190 c.p.c., art. 279 c.p.c. (nel testo antecedente la L. n. 353 del 1990) e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 360 c.p.c., n. 5; degli artt. 345, 359, 184 c.p.c. ed art. 87 disp. att. c.p.c. (nel testo antecedente la L. n. 353 del 1990) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Assume il ricorrente che sussistevano le condizioni per la rituale produzione di documenti, effettuata unitamente al deposito della comparsa conclusionale il 21 aprile 2004, posto che detti documenti erano stati recuperati solo in prossimità di tale deposito, come risulta provato dal fatto che erano stati effettivamente prodotti soltanto in quella sede e che diversamente sarebbero stati prodotti precedentemente. Sussistevano, inoltre, tutte le condizioni per la revocazione straordinaria disciplinata dall’art. 395 c.p.c., n. 3, in ordine alla quale risultava provata in atti l’ignoranza incolpevole dell’esistenza del documento e la scoperta dello stesso soltanto in prossimità di tale udienza. Non vi era, quindi, alcuna negligenza al riguardo da parte dell’odierno ricorrente mentre risultano decisivi i documenti prodotti che attestavano che vi era stata una rinuncia alla servitù di cui solo si controverteva, rinuncia risultante dagli atti pubblici depositati e risalenti agli anni 1947-1949. Da ciò risultava con chiarezza che il trasferimento della proprietà effettuato da T.L. nel 1951, che richiamava l’esistenza di tale servitù era stato effettuato in violazione degli atti precedenti già trascritti con conseguente opponibilità degli stessi ai nuovi acquirenti. Al riguardo la Corte aveva anche omesso la motivazione circa l’indispensabilità di tale documento ai fini della decisione della causa.

1.2 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2643, 2644 e 1372 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Sulla base dei prodotti documenti risultava evidente, attraverso l’applicazione corretta della normativa civilistica richiamata, il conflitto esistente tra i due trasferimenti effettuati dallo stesso titolare, l’uno di rinuncia alla servitù e l’altro di trasferimento della stessa ad altro titolare. Il conflitto doveva essere risolto secondo le norme dettate in materia di trascrizione.

1.3 – Col terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 345, 190 c.c., art. 395 c.p.c., n. 3 (nel testo antecedente alla L. n. 353 del 1990) e dell’art. 1079 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con i documenti di cui si è detto la parte odierna ricorrente, che aveva chiesto dichiararsi la prescrizione dell’eventuale servitù altius non tollendi, aveva fornito invece la prova piena della totale inesistenza del diritto preteso dalla controparte. Sotto tale profilo il mutamento del fatto posto a fondamento della domanda non può comportare mutamento della stessa e non incide pertanto sulla sua ammissibilità. Nel caso in questione la prova della non esistenza della servitù era offerta dalla documentazione tardivamente proposta e la conseguente istanza contenuta nella comparsa collegiale costituiva elemento che atteneva al petitum dell’azione confessoria essendo diretta ad accertare il presupposto. Si trattava di prospettazioni difensive che rientravano pienamente nell’ambito del giudizio.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

I motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Tutti, ed in particolare il primo, richiedono che sia affermata l’erronea decisione in rito della Corte territoriale circa la mancata ammissione della produzione dei documenti, dai quali dipenderebbe la valutazione della fondatezza o meno delle relative domande.

Al riguardo basta osservare che è priva di fondatezza la prospettazione secondo la quale, nel caso in esame, ricorrerebbe un’ipotesi di “revocazione straordinaria”, per aver parte ricorrente avuto conoscenza dei documenti in questione solo dopo la precisazione delle conclusioni nel secondo grado.

Come lo stesso ricorrente afferma, si tratta di atti pubblici, che avrebbero potuto essere esaminati e valutati per tempo. Sotto tale profilo, quindi, non è nemmeno configurabile l’ipotesi della “forza maggiore” o del “fatto dell’avversario” per la mancata produzione in giudizio nel termine previsto, sussistendo solo un’ipotesi di negligenza (vedi Cass. 2 febbraio 2004, n. 1814).

La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione.

L’inammissibilità della produzione determina l’impossibilità da parte del giudice dell’appello di tener conto dei documenti invocati con conseguente assorbimento delle altre questioni prospettate.

Le spese seguono la soccombeva.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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