Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15504 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 03/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 13023/12) proposto da:

B.B.M. in BU. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carla

Rizzo; Giancarlo Zuccaccia e Nerio Zuccaccia, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Rizzo, in Roma, via Anapo n. 20;

– ricorrente –

contro

V.F. in qualità di parroco della (OMISSIS) (p.iva:

(OMISSIS)) a ciò autorizzato con decreto dell’Ordinario diocesano

di Orvieto – Todi in data 7 giugno 2012; rappresentato e difeso, in

forza di procura a margine del controricorso, dall’avv. Maria Luigia

Prudenzi; con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo n. 12/d

presso lo studio dell’avv. Italo Castaldi;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

B.G. ved. P. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e

difesa, giusta procura speciale notarile del 2 febbraio 2017, dagli

avv.ti Domenico e Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso il

primo in Roma, via Grazioli Lante n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.3/2012 della Corte di Appello di Perugia, del

5/10/2011 -10/1/2012, non notificata;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 3 aprile 2017 dal

Consigliere dr. Bruno Bianchini;

uditi gli avv.ti Carla Rizzo per la ricorrente; Paolo Bonaiuti per

B.G. e Maria Luigia Prudenzi per la Parrocchia

controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Don V.F., agendo nella qualità di Parroco della Parrocchia di (OMISSIS) – citò innanzi al tribunale di Perugia A.B.M.A.; B.G.; B.B.M., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la destinazione all’esercizio pubblico del culto cattolico della Chiesa (OMISSIS) sita in (OMISSIS), e che su tale presupposto, fosse ordinato alle convenute la consegna delle chiavi del cancello e del portone di ingresso della Chiesa, dalle medesime detenute, con inibizione di ogni atto diretto a mutare la destinazione dell’edificio ecclesiale.

Le B. contestarono che vi fossero i presupposti per ritenere la Chiesa – che assumevano essere stata ricompresa in un’enfiteusi poi riscattata in favore dei danti causa remoti del loro padre, Giuseppe B. – destinata permanentemente al culto, ammettendo solo un utilizzo saltuario a tal fine e previo loro espresso consenso.

L’adito Tribunale accolse la domanda, preliminarmente giudicando esclusa dall’oggetto del contendere ogni indagine relativa alla titolarità dell’immobile adibito a culto e, nel merito, ritenendo provati i presupposti di cui all’art. 831 c.c., comma 2.

Tale decisione venne impugnata dalla sola B.B.M. (in Bu.), la quale contestò sia l’interpretazione dei dati di causa da parte del Tribunale, sia la delimitazione dei limiti oggettivi del concetto di destinazione all’esercizio pubblico del culto, stabilito dall’art. 831 citato.

La Corte di Appello rigettò il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.B.M., facendo valere tre motivi di annullamento; il parroco V., agendo nella qualità, nonchè B.G., hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con in primo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 831 c.c., comma 2 nella individuazione dei presupposti per dirsi cessato l’esercizio pubblico del culto cattolico in edifici ecclesiastici o, anche, per aversi esercizio pubblico del culto cattolico in chiese di appartenenza privata; con il secondo motivo viene denunciata la riconduzione della concreta fattispecie nell’ambito applicativo della norma suddetta, facendosi dunque valere il vizio di motivazione (sotto tutti e tre i concorrenti profili indicati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla novella portata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012); il terzo motivo non ha svolgimento argomentativo, risolvendosi in una generica doglianza a che il giudizio non sarebbe sorretto da prove legittimamente assunte.

p. 2 – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la contiguità logica che li lega; il terzo mezzo è tale solo di nome, mancando, come detto, di svolgimento argomentativo.

p. 3 – Parte ricorrente, premessa un’ ampia ricognizione della pretesa origine dominicale sull’edificio della chiesa – di cui va comunque evidenziata la non conferenza rispetto al dictum dei giudici di merito, che espressamente non hanno rinvenuto alcuna ragione per dedurre l’esistenza di un diritto reale sull’edificio ecclesiale dalla documentazione prodotta, rispetto alla quale, va aggiunto, soggettivamente non viene dedotta alcuna discendenza in favore del custode della chiesa, genitore della ricorrente – ritiene che le emergenze di causa avrebbero al più dimostrato l’esistenza di un uso sporadico e concesso graziosamente di volta in volta dalle “signore B.” mentre, per aversi una destinazione all’esercizio del culto, si sarebbe dovuta riscontrare un’attività ecclesiale continuativa e non sottoposta a “permessi”.

p. 3.a – I motivi non corrispondono allo schema legale portato dall’art. 366 c.p.c., n. 4 che viene comunemente ricondotto all’esigenza di specificità del ricorso in cassazione atteso che non è riportato il percorso argomentativo della sentenza di appello nè tanto meno quello, ben più articolato, del Tribunale; del pari non vi è menzione alcuna degli specifici motivi di appello contro quest’ultima decisione, atti tutti che costituiscono il necessario presupposto di riferimento al fine di comprendere le deduzioni difensive trasfuse nei due motivi.

p. 3.b – Se poi si volesse adottare una lettura più “sostanzialistica” del dato normativo, conferendo cioè alla Corte il potere-dovere di indagare sulla materia del contendere non solo basandosi sul ricorso bensì facendo riferimento anche al controricorso ed alla decisione impugnata, i motivi sarebbero infondati.

p. 3.b.1 – Invero la impugnata decisione ha statuito che erano irrilevanti le modalità “d’uso” del fondo – e della sovrastante chiesa – stabilite nel risalente contratto enfiteutico del 26 settembre 1795 (le quali comunque non andavano a disciplinare in alcun modo la deputatio ad cultum nè avrebbero potuto farlo, pertinendo l’enfiteusi alla gestione di fondi produttivi – nella specie: i fondi rustici ed urbani dell’Abbazia -) in quanto quello che rilevava erano le circostanze che attestavano la concreta destinazione della struttura all’esercizio pubblico del culto cattolico e che avevano trovato fondamento probatorio nell’ampia decisione di primo grado, riportata e condivisa dalla Corte di Appello, sulla base di molteplici elementi documentali e su ampio testimoniale.

p. 3.b.2 – Neppure può dirsi aver formato oggetto di accertamento – nè tanto meno aver costituito fatto non contestato – lo statuto proprietario del fabbricato ecclesiale, sebbene la Corte abbia usato il termine “proprietarie” per definire le originarie parti attrici, perchè così ha operato al fine di svolgere, in via ipotetica, un argomento contrario alle tesi delle, all’epoca, parti appellanti (vedi fol. 10 della gravata decisione: “Non risponde quindi al vero quanto sostenuto dall’appellante, secondo il quale l’accesso alla chiesa era consentito solo su autorizzazione delle stessa: la circostanza…omissis… non significa che tale richiesta fosse esecuzione di un obbligo, ben essendo possibile che la stessa fosse stata richiesta solo perchè pretesa dalle proprietarie…”), nell’ambito della verifica dei presupposti contenuti nell’art. 831 cod. civ., comma 2.

p. 3.b.3 – Contesta la ricorrente la statuizione secondo la quale la destinazione dell’edificio ad esercizio pubblico del culto canonico sussisterebbe tutte le volte in cui risulti provato che la Chiesa sia destinata al servizio del culto della generalità dei fedeli, indipendentemente dal numero di celebrazione delle funzioni: ciò in quanto, secondo la ricorrente, all’interprete spetta il compito di colmare il vuoto normativo in merito alla disciplina positiva che regola la destinazione stessa, ravvisandosene i capisaldi nel canone 1205 del codex juris canonici disciplinante i criteri per l’acquisto della qualifica di “sacro” da parte di un determinato luogo di culto, sostenendo che la deputatio sarebbe solo uno dei requisiti, essendo altresì necessario il consenso del proprietario alla bisogna, dovendosi distinguere tra edifici aperti al culto ed edifici destinati all’esercizio del pubblico culto.

p. 3.b.4 – L’argomentazione è innanzi tutto fallace perchè dà per pacifico il diritto dominicale in capo alle B. il che, come visto, non ha formato oggetto di accertamento: non conducente in tal senso deve dirsi la, peraltro inammissibile, produzione a corredo delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. della sentenza del Tar dell’Umbria n.450/2016 con la quale si è annullato il decreto del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per gli Edifici di Culto, del 17 settembre 2010, con cui era stata disposta la variazione catastale dell’edificio ecclesiale, in favore appunto del Fondo stesso: infatti il Tribunale amministrativo non ha accertato la proprietà dell’immobile in capo ai privati ma ha semplicemente disconosciuto che l’autorità governativa potesse, motu proprio, incidere sulla materia dominicale, in difetto di idonea istruttoria e stante la divergente intestazione catastale.

p. 3.b.5 In secondo luogo la tesi sopra esposta è anche inconferente perchè il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno diretto la loro indagine proprio per verificare l’esistenza degli elementi indizianti l’esercizio pubblico del culto, dando atto dei molteplici provvedimenti ecclesiastici che istituivano a Chiesa l’edificio in questione (vedi segnatamente fol quinto della gravata decisione, che ha riportato le accurate deduzioni contenute in merito, nella sentenza di primo grado); il punto centrale della controversia – non affrontato dalla ricorrente – semmai sarebbe stato quello di verificare se, posta la incontestata deputatio ad cultum con atti formali e l’altrettanto incontestato esercizio, in tempi remoti, del culto cattolico, vi fossero stati provvedimenti positivi dell’autorità ecclesiastica di “sconsacrazione” della Chiesa stessa e non già se alla deputatio si accompagnassero delle condotte non oppositive da parte di chi avanzava dei, mai dimostrati in causa, diritti dominicali sull’edificio ecclesiale, non essendo tali condotte, a mente del surrichiamato art. 831 c.c., comma 1, idonee a togliere di effetto alla deputatio stessa.

p. 3.b.5 – Le successive argomentazioni in merito alla sussistenza di una frequentazione pubblica a fini di culto, sono inammissibili perchè si limitano a suggerire una interpretazione delle emergenze probatorie diversa da quella congruamente motivata in sentenza, non senza omettere di sottolineare che parte controricorrente, con deduzione non specificamente contrastata – vedi foll 25/27-, ha affermato che il preteso permesso per celebrare i matrimoni e la detenzione delle chiavi della Chiesa, oggetto di testimonianze che parte ricorrente assume a suo favore, si riferirebbe ad un periodo successivo all’insorgere della querelle – datata dal 1992- tra le figlie del custode (che erano proprietarie di un’abitazione appoggiata alla chiesa) e la Curia (nonchè il Ministero dell’Interno, nella sua articolazione del Fondo per il Culto).

p. 4 – Al rigetto del ricorso consegue, secondo le regole della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento in solido delle spese di lite, secondo la liquidazione descritta nel dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Parrocchia contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 (duecento), ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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