Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15503 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3159-2013 proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO D’AIUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORETO D’AIUTO;

– ricorrente –

contro

Z.G. (OMISSIS), titolare della omonima ditta di

Movimento Terra – Autotrasporti c/t, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

ITRI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO CROCAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LORETO D’AIUTO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ITALA DI PAOLA, con delega dell’Avvocato STEFANO

CROCAMO difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Valle della Lucania, con sentenza n. 642 del 2006 rigettava la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto avanzata da Z.G. nei confronti di D.G., con atto di citazione del 27 gennaio 1994, compensava le spese del giudizio.

Avverso questa sentenza interponeva appello Z.G., chiedendo l’integrale riforma della sentenza. Secondo l’appellante il Tribunale, nel ritenere che il credito non fosse stato provato, aveva erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria documentale e orale. Deduceva, comunque, che la controparte non aveva dimostrato l’eccepito pagamento del prezzo dato che il tempestivo disconoscimento della ricevuta prodotta da D. non aveva fatto seguito rituale istanza di verificazione della scrittura.

Si costituiva D.G. contestando l’appello e chiedendo che venisse confermata la sentenza di primo grado con vittoria delle spese processuali.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 850 del 2012, accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellato al pagamento della somma di Euro 1.187,85 oltre gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria nella misura dell’eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali entrambi a decorrere dalla domanda fino al soddisfo. Condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte di Salerno dalla prova testimoniale risultava che Z. aveva svolto l’attività in esecuzione del contratto di appalto, in considerazione delle dichiarazioni di D. era possibile determinare il corrispettivo dell’appalto in Lire 3.572.000, l’appellato, altresì, non aveva dimostrato di aver corrisposto l’intero corrispettivo. Pertanto secondo Corte salernitana considerato che risultava corrisposta la somma di Lire 1.272.000 il committente andava condannato al pagamento della restante somma e cioè al pagamento della somma di Lire 2.300.000.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.G. con ricorso affidato a quattro motivi. Z.G. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso D.G. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 1657 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, pur avendo affermato che nessuna delle parti aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio, tuttavia avrebbe accolto la domanda di appello, determinando un’inversione, assolutamente illegittima ed illogica, dell’onere della prova in favore dell’appellante e a danno dell’appellato, odierno ricorrente. E di più la Corte distrettuale avrebbe determinato il corrispettivo dovuto senza precisare quali sarebbero state le attività effettivamente svolte da Z..

Il ricorrente eccepisce, altresì, un’errata qualificazione del contratto qualificato dalla Corte, siccome contratto di appalto ex art. 1655 cod. civ., e non, invece, siccome contratto d’opera ex art. 2222 cod. civ..

1.1.= Il motivo è infondato.

a) Va qui premesso che, in base al principio jura novit curia, la qualificazione del rapporto contrattuale e la stessa identificazione dello schema contrattuale posto in essere dalle parti è compito del Giudice del merito, il cui operato potrà essere censurato nel giudizio di cassazione, solo per illogicità o contraddittorietà del ragionamento. Ora, nel caso in esame, il ricorrente si limita a censurare la qualificazione operata dalla Corte distrettuale senza indicare gli elementi di fatto e di diritto da cui si sarebbe potuto dedurre la sussistenza di un diverso altro contratto ovvero un contratto d’opera. Il ricorrente, per altro, non indica, neppure, in questa sede, le ragioni per cui la Corte distrettuale avrebbe errato e, soprattutto, la rilevanza di una diversa qualificazione sulla soluzione del rapporto controverso.

b) La contraddittorietà e l’illogicità del ragionamento della Corte distrettuale, denunciati dal ricorrente, poi, sono più apparenti che reali, posto che l’inciso “(….) nessuno delle parti ha pienamente assolto il proprio onere probatorio (…)” rimane delimitato, e/o comunque superato dall’ulteriore ragionamento posto a fondamento della decisione. Infatti, la Corte distrettuale premettendo che “(….) l’appaltatore aveva l’onere di dimostrare l’oggetto e l’esecuzione del contratto, nonchè il corrispettivo eventualmente pattuito, mentre gravava sul committente l’onere di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione di pagamento del prezzo (…)” ha specificato che “(…) quanto all’oggetto e all’esecuzione del contratto doveva ritenersi dimostrato che l’appellante aveva eseguito nel fondo dell’appellato i lavori indicati nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e sopra descritti, utilizzando un escavatore ed una pala meccanica, oltre ad un autocarro per il trasporto del terreno di risulta. Non può ritenersi che lo Z. abbia eseguito solo in parte il tracciato della strada, giacchè il teste D’.Ge., precisava che l’impresa di Genio, successivamente incaricato da D.G., sistemò il fondo stradale e rettificò il tracciato in alcuni punti (….) Tali circostanze emergevano complessivamente dalle deposizioni dei testi (…)”.

Z. non avrebbe fornito, invece, e l’avrebbe dovuto fare, la prova del corrispettivo pattuito e “(…) il prezzo, dunque, doveva essere determinato dal giudice (…..)”. A sua volta, la Corte ha avuto modo di specificare che “(…) l’appellato ( D.) tuttavia non ha dimostrato di aver pagato il predetto corrispettivo, non avendo ritualmente chiesto la verificazione della sottoscrizione apposta alla predetta ricevuta di Lire 3.572.000 tempestivamente disconosciuta dalla controparte e, non avendo proposto appello incidentale sul punto (…)”.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che la Corte distrettuale abbia correttamente rispettato le prescrizioni di cui alla normativa denunciata in tema di onere della prova e, al tempo stesso, che non abbia commesso errori di diritto.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 216 e 232 cod. proc. civ. dell’art. 2225 cod. civ. (art. 1657 cod. civ.) Contraddittorietà della sentenza impugnata su un punto fondamentale e risolutivo. Il ricorrente sostiene che la mancata verificazione della scrittura privata nel caso in esame, comporti altra conseguenza che non la mera inutilizzabilità della scrittura. Lamenta, inoltre, che, erroneamente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto come corrispettivo pattuito l’importo che esso ricorrente avrebbe dichiarato nell’interrogatorio formale di aver corrisposto all’attore, ricavandone in difetto di prova del corrispettivo pattuito l’unico parametro possibile.

Illogico, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe il ragionamento della Corte distrettuale nella parte in cui, dopo aver affermato che ditta Di Genio sia intervenuto al fine di sistemare il fondo stradale e rettificare il tracciato operando sul già fatto da Z., tuttavia non avrebbe ritenuto dover applicare una decurtazione del corrispettivo per la incompletezza dell’opera.

E di più, sarebbe contraddittoria l’indicazione della somma da decurtare indicata in quella di Lire 1.272.000 e non in quella di Lire 1000.000, quale somma dichiarata in sede di interrogatorio formale dal Dr. D..

2.1.= Il motivo è infondato. Va qui premesso che il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto controverso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere. In tal senso, alla luce del principio di acquisizione, per la delibazione della domanda il giudice può riferirsi a tutte le risultanze istruttorie, comunque, ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale esse sono formate. A sua volta, va considerato che, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice.

Pertanto, nel caso concreto, la Corte distrettuale, correttamente, ha identificato il corrispettivo dell’appalto oggetto del giudizio, tenendo conto delle dichiarazioni rese da D. nell’interrogatorio formale, nonchè della ricevuta con la quale lo stesso D. intendeva dimostrare di aver corrisposto l’intero corrispettivo indicandolo nella somma di Lire 3.572.000. Come afferma la sentenza impugnata: D., pur non avendo dimostrato di aver pagato la somma di Lire 3.572.000, avendo presentato una ricevuta contestata, tuttavia, proprio con la ricevuta contestata, nonchè con le dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale, indicava nella somma di Lire 3.572.000 il prezzo spettante all’appaltatore.

La Corte distrettuale, altresì, ha compiuto un’ulteriore valutazione che rende salda la determinazione del corrispettivo anche a fronte della generica affermazione in ordine all’incompletezza dei lavori svolti, e, cioè, che il corrispettivo indicato era del tutto congruo avuto riguardo all’epoca dell’esecuzione del contratto (1992) alla ridotta estensione del fondo del D. (5000 o 6000 mq.) alla relativa facilità delle operazioni di ripulitura dalla vegetazione spontanea (giacchè il fondo secondo quanto riferito dai testi era incolto) al trasporto del terreno di risulta in altro fondo di proprietà dell’appellato, ubicato a pochi metri di distanza. 3.= Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 2225 cod. civ., contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale. Il ricorrente lamenta un’errata interpretazione delle deposizioni testimoniali di parte attrice, sottovalutando quelle di parte convenuta. Piuttosto, alla luce delle prove testimoniai e fatto cenno all’inutile produzione del verbale redatto dal Corpo Forestale sarebbe evidente che il diritto dell’attore non era stato provato perchè non esisteva in fatto.

3.1.= Il motivo è infondato. E’ sufficiente ribadire in questa sede che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

E, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha ampiamente indicato le ragioni della decisione che, nonostante le censure, rimangono convincenti e, comunque, prive di vizi logici e/o giuridici.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’attribuzione di competenze professionali per i giudizi conclusi. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello avrebbe posto a carico di D. tutte le spese del doppio grado del giudizio non tenendo conto che il D. era parzialmente soccombente. La parziale soccombenza avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale ad una compensazione delle spese del giudizio.

4.1.= Il motivo è infondato. Infatti, la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540). Senza dire che, per giurisprudenza ampiamente consolidata (Cass. n. 11537/02), in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie, il giudice d’appello ha ritenuto che la parte soccombente fosse esclusivamente D.G. appellato nel giudizio di appello.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannato a rimborsare parte controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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