Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15502 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23748-2013 proposto da:

CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL, (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante p.t. B.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14 presso lo studio

dell’avvocato IVAN RANDAZZO (STUDIO FARES), rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO MELI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., G.C., P.V.G., GA.SO.

sia in proprio e quali eredi di GA.CA., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI SERGES, rappresentate e difese dall’avvocato

MASSIMO GIUSINO giusta procura speciale in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA già INA ASSITALIA SPA a mezzo della propria

mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona di

PA.VI. e D.G. entrambi nella qualità di procuratori

speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1 presso

lo studio SCUDERI-MOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GASPARE MOLLICA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.S.A.;

– intimato –

Nonchè da:

D.S.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO MOLICA BISCI giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL (OMISSIS), P.V.G.,

G.C., GA.SO., G.S., INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

sul ricorso 27600-2013 proposto da:

G.S. (OMISSIS), P.V.G. (OMISSIS),

G.C. (OMISSIS), GA.SO. (OMISSIS) sia in proprio che quali

eredi di GA.CA., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SERGES,

rappresentate e difese dall’avvocato MASSIMO GIUSINO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante p.t. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO N.14, presso lo studio

dell’avvocato IVAN RANDAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO MELI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

INA ASSITALIA SPA, D.S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 446/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato MASSIMO GIUSINO;

udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e rinvio alle SS.DU. civ. a N.R. dei ricorsi di

Calcestruzzi Borgonovo s.r.l. e di D.S..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia trae origine da un infortunio sul lavoro avvenuto il 26 maggio 1998 nel quale perse la vita Ga.Ca..

Pertanto il 28 ottobre 2006 P.G., C., So. e G.S. convennero in giudizio la datrice di lavoro del padre, la Calcestruzzi Borgonovo, la sua assicurazione Assitalia – Le assicurazioni d’Italia S.p.A.- e il conducente della piccola auto betoniera D.S.A., per sentirli condannare tutti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rappresentarono anche che il procedimento penale nei confronti del conducente Di Sano, imputato per omicidio colposo, si era concluso con una sentenza ex art. 444 c.p.p..

Si costituì l’Assitalia eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione risarcitoria e gli altri convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre – con la sentenza numero 286/2008 dichiarò prescritto il diritto all’azione di risarcimento del danno da patte degli attori sia nei confronti di Assitalia sia nei confronti degli altri convenuti nonostante avessero formulato tardivamente la predetta eccezione.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1681 del 4 marzo 2013. La Corte ha ritenuto che l’azione risarcitoria si fosse prescritta nei confronti dell’assicurazione Assitalia ma non nei confronti degli altri contenuti che avevano sollevato l’eccezione solo nel corso della prima udienza dimostrando di rinunciare alla prescrizione. Conseguentemente ha condannato il D.S. e la Calcestruzzi Borgonovo al risarcimento del danno nei confronti delle eredi del Calati riconoscendo a quest’ultimo il concorso di colpa nella determinazione dell’evento per il 25%.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorsi autonomi in Cassazione la Calcestruzzi Borgonovo e le eredi del Ga. sulla base rispettivamente di 7 e 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria il D.S. e solo con controricorso l’Assitalia illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi essendo verso la medesima sentenza vanno riuniti ex art. 335.

4.1. La Corte rinvia a nuovo molo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sollevata con ordinanza n. 25967/2015 e vertente sulle medesime questioni oggetto dei presenti ricorsi.

PQM

La Corte rinvia nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA