Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15502 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23748-2013 proposto da:
CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL, (OMISSIS) in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. B.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14 presso lo studio
dell’avvocato IVAN RANDAZZO (STUDIO FARES), rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURO MELI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S., G.C., P.V.G., GA.SO.
sia in proprio e quali eredi di GA.CA., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI SERGES, rappresentate e difese dall’avvocato
MASSIMO GIUSINO giusta procura speciale in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA già INA ASSITALIA SPA a mezzo della propria
mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona di
PA.VI. e D.G. entrambi nella qualità di procuratori
speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1 presso
lo studio SCUDERI-MOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GASPARE MOLLICA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
D.S.A.;
– intimato –
Nonchè da:
D.S.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIO MOLICA BISCI giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL (OMISSIS), P.V.G.,
G.C., GA.SO., G.S., INA ASSITALIA SPA;
– intimati –
sul ricorso 27600-2013 proposto da:
G.S. (OMISSIS), P.V.G. (OMISSIS),
G.C. (OMISSIS), GA.SO. (OMISSIS) sia in proprio che quali
eredi di GA.CA., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SERGES,
rappresentate e difese dall’avvocato MASSIMO GIUSINO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CALCESTRUZZI BORGONOVO SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante p.t. B.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO N.14, presso lo studio
dell’avvocato IVAN RANDAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURO MELI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
INA ASSITALIA SPA, D.S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 446/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato MASSIMO GIUSINO;
udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e rinvio alle SS.DU. civ. a N.R. dei ricorsi di
Calcestruzzi Borgonovo s.r.l. e di D.S..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine da un infortunio sul lavoro avvenuto il 26 maggio 1998 nel quale perse la vita Ga.Ca..
Pertanto il 28 ottobre 2006 P.G., C., So. e G.S. convennero in giudizio la datrice di lavoro del padre, la Calcestruzzi Borgonovo, la sua assicurazione Assitalia – Le assicurazioni d’Italia S.p.A.- e il conducente della piccola auto betoniera D.S.A., per sentirli condannare tutti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rappresentarono anche che il procedimento penale nei confronti del conducente Di Sano, imputato per omicidio colposo, si era concluso con una sentenza ex art. 444 c.p.p..
Si costituì l’Assitalia eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione risarcitoria e gli altri convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre – con la sentenza numero 286/2008 dichiarò prescritto il diritto all’azione di risarcimento del danno da patte degli attori sia nei confronti di Assitalia sia nei confronti degli altri convenuti nonostante avessero formulato tardivamente la predetta eccezione.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1681 del 4 marzo 2013. La Corte ha ritenuto che l’azione risarcitoria si fosse prescritta nei confronti dell’assicurazione Assitalia ma non nei confronti degli altri contenuti che avevano sollevato l’eccezione solo nel corso della prima udienza dimostrando di rinunciare alla prescrizione. Conseguentemente ha condannato il D.S. e la Calcestruzzi Borgonovo al risarcimento del danno nei confronti delle eredi del Calati riconoscendo a quest’ultimo il concorso di colpa nella determinazione dell’evento per il 25%.
3. Avverso tale decisione, propongono ricorsi autonomi in Cassazione la Calcestruzzi Borgonovo e le eredi del Ga. sulla base rispettivamente di 7 e 3 motivi, illustrati da memoria.
3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria il D.S. e solo con controricorso l’Assitalia illustrato da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi essendo verso la medesima sentenza vanno riuniti ex art. 335.
4.1. La Corte rinvia a nuovo molo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sollevata con ordinanza n. 25967/2015 e vertente sulle medesime questioni oggetto dei presenti ricorsi.
PQM
La Corte rinvia nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016