Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15500 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18489-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 1624/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 26.4.2011, la Corte d’appello di Firenze confermava la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto a P.P. la pensione supplementare maturata in relazione ai contributi versati successivamente al pensionamento presso la c.d. Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.

La Corte, in particolare, riteneva che la decorrenza della pensione supplementare dovesse essere fissata con riguardo alla data della domanda amministrativa e non invece alla prima c.d. finestra utile di cui alla L. n. 247 del 2007, dal momento che quest’ultima riguardava il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità, ma non anche quella supplementare.

Contro tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. Resiste P.P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, e L. n. 1338 del 1962, art. 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre” introdotto dalla prima delle due disposizioni, in virtù della quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non si applicasse anche alla pensione supplementare.

Va preliminarmente disattesa la censura d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata da parte controricorrente sul rilievo che l’INPS avrebbe errato nell’individuazione della norma violata, da ricercarsi, a suo avviso, nella L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 6, lett. b), per avere l’INPS a suo tempo rigettato la domanda dell’assicurato in relazione al mancato compimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia: fermo restando che l’erronea indicazione della norma di diritto asseritamente censurata non è di per sè causa d’inammissibilità del ricorso, solo essendo necessario che gli argomenti addotti dalla parte ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni sollevate (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 4233 del 2012 e 25044 del 2013), è sufficiente sul punto rilevare che la Corte di merito ha individuato l’oggetto del giudizio d’appello precisamente nella doglianza dell’Istituto concernente l’avvenuta attribuzione della pensione supplementare “dalla data della relativa domanda amministrativa (25.9.2008) e non invece dalla data della prima “finestra” utile ai fini della pensione di vecchiaia, secondo le scadenze fissate dalla L. 247/2007″, che “a suo avviso (…) doveva applicarsi anche alle pensioni supplementari” (così la sentenza impugnata, pagg. 1-2).

Ciò posto, il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di fissare il principio secondo cui, costituendo la pensione supplementare un beneficio autonomo, il regime dell’età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione (Cass. n. 9293 del 2016): il D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, recante attuazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, per ciò che riguarda l’assetto della c.d. Gestione separata, nel prevedere che qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alta liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 5 semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene infatti un rinvio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, di talchè il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi “cristallizzato” in epoca precedente (così Cass. n. 9293 del 2016, cit.).

Segue da quanto sopra che, avendo l’odierno controricorrente presentato la domanda di pensione supplementare in data 25.9.2008 (cfr. sentenza impugnata, pag. 2), ossia in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1 che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire se egli avesse maturato o meno i requisiti per la liquidazione della prestazione. Di talchè, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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