Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1550 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1550 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 17836-2008 proposto da:
EQUITALIA ESATRI SPA in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SPINOSO ANTONINO, BERTOLOTTI MARIA con procura
notarile del Not. Dr. ZANARDI STEFANO in MILANO rep.
n. 38295/2584 del 09/09/1999 giusta delega in calce;
– ricorrente contro

BAGNATO ANTONIO, ACI AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- intimati –

sul ricorso 20243-2008 proposto da:
BAGNATO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio
dell’avvocato AMATIELLO VALERIA, rappresentato e

in calce;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 10/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato SPINOSO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale.

difeso dall’avvocato IANNACCONE ROBERTO giusta delega

17836-08
20243-08

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10 aprile 2008 la commissione
tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello
proposto da Milano Esatri s.p.a., concessionaria della
riscossione dei tributi, avverso la decisione della

commissione tributaria provinciale di Milano che aveva
annullato un provvedimento di fermo amministrativo di un
autoveicolo intestato ad Antonio Bagnato. Respingeva
altresì l’appello del contribuente avverso la medesima
decisione, confermando la disposta compensazione delle
spese processuali di primo grado e la reiezione della
domanda di condanna della concessionaria per
responsabilità processuale aggravata. Condannava di contro
la concessionaria alla rifusione delle avverse spese
processuali del giudizio d’appello.
Nello specifico la commissione regionale, affermata la
propria giurisdizione sul rapporto controverso, riteneva
che non vi era stata una valida notifica della cartella di
pagamento e, in punto di spese processuali, che dovevasi
condividere la compensazione disposta dal primo giudice,
in quanto vi era stata reciproca soccombenza, non avendo
il contribuente dato prova di un danno quale base della
domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Contro la sentenza d’appello Equitalia Esatri s.p.a.,
subentrata alla Milano Esatri quale concessionaria per la
riscossione della provincia di Milano, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo due motivi.

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Antonio Bagnato, costituendosi, ha proposto a sua volta
ricorso incidentale pure affidato a due motivi.
La ricorrente principale ha infine depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – I ricorsi, separatamente iscritti a ruolo, vanno
riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perché proposti
contro la medesima sentenza.

M – Nel ricorso principale la concessionaria, con due
motivi, rispettivamente deduce (i) la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 21 e 19 del d. lgs. n. 54692 e (ii) la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 21 cit. e 2699 c.c.
Assume che il contribuente aveva impugnato il fermo
amministrativo, comunicatogli il 12 febbraio 2003, con
ricorso in data 10 gennaio 2007; e che pertanto essa
concessionaria aveva eccepito l’inammissibilità
dell’opposizione per tardività. Donde la causa non
riguardava la regolare notifica della cartella di
pagamento, come affermato dalla commissione tributaria
regionale, sebbene la regolarità della comunicazione del
fermo, eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. c), del
d.p.r. n. 600-73.
Lamenta che la commissione abbia disatteso le risultanze
dell’avviso postale di ricevimento, relativo alla
comunicazione di fermo, in mancanza di proposizione di
querela di falso.
III. – Osserva la corte che, in calce all’esposizione del
primo motivo, la società ha prospettato cinque quesiti di

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diritto; e che in calce alla esposizione del secondo ha
prospettato un quesito.
Ora il primo quesito, svolto a conclusione del primo
complesso motivo, non trova riscontro nell’illustrazione
che lo precede. L’illustrazione del mezzo appare
incentrata (peraltro in sole due righe) sulla questione

della impugnabilità dell’ atto di fermo (art. 19 del
d.lgs. n. 546-92), secondo il regime normativo esistente
all’epoca della asserita sua notificazione (12 febbraio
2003); mentre il quesito risulta congegnato in termini di
difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 2
del d.lgs. n. 546-92). Sicché, in buona sostanza, il primo
quesito non riflette la censura e per questo determina
l’inammissibilità del corrispondente motivo in parte qua.
Il resto delle critiche svolte col ricorso principale
attiene alla questione della tempestività dell’opposizione
a suo tempo proposta dal contribuente, in rapporto a un
provvedimento di fermo che si assume validamente
notificato giustappunto in data 12 febbraio 2003.
Ma anche su questo profilo le censure si rivelano
inammissibili, in quanto tradotte nella postulazione di un
vizio che supporrebbe una statuizione che la sentenza non
risulta avere adottato.
IV. – E’ rilievo centrale che l’unico oggetto del giudizio
di legittimità è costituito dalla sentenza, per cui il
sindacato della corte di cassazione va calibrato sulla
questione giuridica sottostante solo per il tramite del
sindacato della decisione di merito.

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Nel caso di specie, la sentenza d’appello non ha mal
valutato l’eccezione involgente il profilo della
tempestività del ricorso in rapporto alla notifica del
fermo. Semplicemente non l’ ha presa in considerazione
affatto.
Dalla sentenza risulta che il contribuente aveva eccepito

che il provvedimento di fermo non gli era stato notificato
e che non risultava il titolo in base al quale il fermo
era stato disposto. Risulta poi che la commissione
provinciale aveva accolto il ricorso per due concorrenti
ragioni, afferenti direttamente il fermo: “perché il
documento prodotto dall’Esatri non era autentico e
sembrando provenire dalla stessa parte non poteva
costituire prova a suo favore”; e “perché dalla
documentazione prodotta dal ricorrente la residenza
risultava in Monza”, sicché “l’avviso di ricevimento (..)
inviato in Milano (..) e sottoscritto da persona non
autorizzata, risultava del tutto inidoneo a rendere il
ricorrente edotto della pretesa”.
L’appello della concessionaria era stato affidato, sempre
in base alla sentenza, all’eccezione di difetto di
giurisdizione e all’eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività rispetto alla notifica del
provvedimento di fermo.
Esso è stato respinto dalla commissione regionale in forza
di un rilievo diverso da quello consegnato ai motivi di
censura, e afferente alla invalidità della notifica della
cartella di pagamento. Sicché l’eccezione processuale, in

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concreto avanzata con l’appello, non risulta essere stata
considerata neppure per implicito.
Consegue che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata,
in relazione alla questione concernente la notifica del
fermo e la conseguente asserita intempestività del ricorso
introduttivo del giudizio, soltanto per omessa pronuncia

(art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.).
E la ricorrente non censura la sentenza in detti termini,
ma richiede alla corte di pronunciarsi direttamente sulla
questione sottostante, ancorché dal giudice di merito
elusa.
V. – Venendo al ricorso incidentale, osserva la corte che
in questo caso si deduce:

(i) col primo mezzo la

violazione dell’art. 96 c.p.c. con riguardo al rigetto
della domanda di condanna della concessionaria per lite
temeraria; (ii) col secondo mezzo la violazione degli
artt. 91, 1 ° co., e 92, 2 ° co., c.p.c., e l’insufficiente
e contraddittoria motivazione su fatto controverso, con
riguardo al rigetto della domanda di condanna alle spese
processuali del giudizio di primo grado.
VI.

Il primo motivo del ricorso incidentale è

inammissibile in relazione al quesito di diritto, che
devolve alla corte di stabilire “se il comportamento
processuale della parte Equitalia Esatri s.p.a. nel corso
della celebrazione del giudizio integri la fattispecie
normativa contemplata dall’art. 96”.
E’ sufficiente osservare che la relativa indagine implica
un apprezzamento di fatto, esclusivamente rimesso al

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giudice di merito (v. per tutte Cass. n. 3993-11) e
censurabile in sede di legittimità solo sul piano della
congruenza e completezza della motivazione.
VII. – Il secondo motivo devolve alla corte di stabilire
in sequenza (a) “se la circostanza integrata dalla totale
soccombenza con riguardo alle domande e conclusioni di

merito (..) integri la fattispecie normativa contemplata
dall’art. 91, 1 ° comma, cod. proc. civ.”; (b) “se la
generica circostanza costituita da una asserita, non
altrimenti specificata o esplicitata, “particolarità del
caso”, possa costituire giusto motivo per disporre la
compensazione delle spese processuali”; (c) “se (..) il
mero rigetto della domanda di condanna per responsabilità
aggravata possa integrare il presupposto costituito della
c.d. soccombenza reciproca, idoneo a fondare la
compensazione”.
Così formulato, il secondo motivo si rileva inammissibile
per ragioni analoghe a quelle sopra esposte.
Non è dubitabile che, in tema di spese giudiziali, nei
giudizi instaurati come quello di specie – dopo
l’entrata in vigore della 1. n. 263-05, il giudice può
procedere a compensazione tra le parti, in mancanza di
soccombenza reciproca, solo se ricorrono “giusti motivi”
esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il
tenore dell’art. 92, 2 ° eo., c.p.c. (v. Cass. n. 13460-12;
n. 15413-11).
Ma deve osservarsi che, nel caso in esame, siffatti motivi
il giudice d’appello ha evidenziato non solo attraverso il

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i”..SENTE DA …>
AI SENSI
N. 131 T. 51i,
MATERL-1.TRil3L
giudizio di condivisione della valutazione espressa dal
giudice di primo grado quanto alla particolarità del caso,
chiaramente desunta dall’andamento farraginoso del
procedimento di notifica conseguente a un cambio di
residenza del contribuente ignorato dal concessionario, ma

contro-domanda di danni (per lite temeraria) considerata
avulsa dal presupposto, oltre che ingiustificata per la
mancanza di prove di un danno purchessia.
In tal modo la motivazione offerta dal giudice d’appello
soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla norma.
E dinanzi a essa si infrange la complessa censura, mercé
la quale il ricorrente sollecita, in definitiva, alla
corte, una revisione del giudizio di merito.
VIII. – In conclusione, quindi, vanno rigettati entrambi i
ricorsk.
Segue la compensazione delle spese del giudizio di
legittimità.
p.q.m.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 20 novembre 2013.
Preside

anche e soprattutto dall’avvenuta proposizione di una

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