Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1550 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. II, 26/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 186-2005 proposto da:

Z.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTROSIMONE

GIUSEPPINO;

– ricorrente –

contro

N.G. C.F. (OMISSIS), N.B. C.F.

(OMISSIS), N.M.A. C.F.

(OMISSIS), N.C. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. GODENZO 59, presso lo

studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GRANDE GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

ZA.MA. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2004 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI con delega dell’Avvocato

GIUSEPPINO MASTROSIMONE difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA, che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 17.4.82 Z.G., ingegnere, deducendo di avere svolto opera professionale in favore di Za.Ma., nonchè di N.G., A., C. e B., consistita nella redazione di un progetto edilizio, conveniva in giudizio costoro, davanti al Tribunale di Enna, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 123.161.140 o di quella minore da accertare. Resistevano i convenuti: lo Za., assumendo l’inutilizzabilità del progetto, in quanto realizzato in maniera errata, e, comunque, l’entità della somma richiesta, spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni e chiedeva di essere di essere garantito da B.G., F.F. e P.V., che avevano assunto l’onere del pagamento della parcella; i germani N. assumevano, invece, che tenuto al pagamento era solo lo Za., avendone assunto l’impegno nei loro confronti con scrittura privata del 15.7.81.

Chiamati in garanzia, si costituivano solo B. e F., mentre P. restava contumace.

L’adito Tribunale, espletata c.t.u., con sentenza 12.2/6-12.93, condannava i convenuti al pagamento in favore dello Z. della somma di L. 66.516.632, con interessi ed accessori come per legge.e rigettava la domanda di garanzia. La Corte di Appello di Caltanisetta con sentenza n. 72/04, depositata il 3.7.04, in accoglimento dell’appello principale proposto da Za.Ma. e di quelli incidentali proposti da Z. e germani N., rigetta la domanda proposta da Z.G. nei confronti dei N.;

condannava Za. al pagamento di Euro 15.726,88 in favore di Z.; poneva le spese di lite dei due gradi di giudizio per la metà a carico dello Za. e dichiarava compensate tra le parti la restante metà; poneva le spese di c.t.u. per la metà a carico della Za. e per l’altra metà a carico dello Z. condannava lo Z. al pagamento in favore dei predetti N. delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la Cassazione della decisione ricorre Z. esponendo due motivi, cui resistono con controricorso i N., mentre Za., sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione della tariffa degli ingegneri (L. 2 Marzo 1949, n. 3) e difetto di motivazione nel punto in cui, pur prendendo in considerazione la c.t.u. ing. M., ha escluso dalla liquidazione la maggiorazione per speciale difficoltà del progetto, in base al principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 7179/97, senza rendersi conto della mancata attinenza di tale principio al caso in esame, in quanto nella menzionata sentenza si esclude la possibilità di ravvisare nell’opera del professionista un progetto intermedio fra quello di massima e quello esecutivo, mentre l’art. 21 della tariffa professionale,ai fini della maggiorazione,non presuppone il preventivo accordo delle parti, specialmente nell’ipotesi di cui al comma 2 della stessa disposizione di leggerne recita”.

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l’opera, sia per speciali difficoltà di progetto di esecuzione sia per risponedere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale”.

Si sostiene che tutte le relazioni dei nominati c.t.u. evidenziano l’entità e la difficoltà del progetto e che, nel caso di specie, la progettazione aveva raggiunto il fine di ottenere la concessione edilizia; che, in ogni caso, l’art. 21, anche quando fa riferimento, nel comma 1, alla valutazione discrezionale, non si riferisce agli onorari discrezionali di cui agli artt. 2 e 5 della Tariffa”.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 260 c.p.c., n. 5 e difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto che i germani N. avevano contestato di avere conferito l’incarico all’ing. Z.; si assume, invece, che essi N. non avevano mai disconosciuto l’opera prestata dallo Z., bensì avevano solo eccepito che lo Za. se n’era assunto l’onere del pagamento in base all’accorto raggiunto con essi N. con la scrittura privata del 15.7.1981. Si sostiene che era evincibile da tale linea di difesa che essi N. avevano effettivamente conferito l’incarico all’ing. Z., ma che, in base all’accordo raggiunto con lo Za., al relativo onere di pagamento doveva provvedere solo costui.

Vale osservare che l’impugnata sentenza non incorre in censure nè sul piano del diritto nè su quello motivazionale, avendo dato conto delle ragioni di fatto e di diritto che involgono la considerazione che l’opera prestata dallo Z. consiste in un progetto di massima e non era di particolare difficoltà e, al tempo stesso, la necessità del preventivo consenso della parte conferente circa la specialità del compenso.

Ben vero, una volta accertato, secondo i dati emergenti da entrambe le c.t.u.,che l’opera prestata dallo Z. consistette in una progetto di massima, la Corte di merito ne ha fissato la categoria in base alla destinazione (abitativa cat. 1) e la classe in base alla caratteristiche dei lavori (fabbricati classe “c”); quindi, ha tenuto conto dei costi di produzione in riferimento all’epoca di esecuzione, dando ragione dell’esclusione della voce di specialità del progetto e fissando nella misura del 30% dell’onorario il rimborso delle relative spese di produzione.

In particolare, per quanto attiene la maggiorazione per la particolare difficoltà del progetto, è stata puntualmente evidenziata l’indispensabilità dell’accordo delle parti sullo stesso punto in discussione.

Stesso ragionamento è a farsi circa l’individuazione di chi sia tenuto al pagamento della parcella del professionista.

Ed invero, la Corte di merito, dopo avere chiarito che la prestazione dell’opera professionale postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico e che il soggetto conferente va individuato non in riferimento dal soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione, bensì di colui che ha conferito l’incarico al professionista, ha giustamente asserito che la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico grava sull’attore e non è stata fornita.

Infatti, la Corte di merito, interpretando la linea di difesa dei N. in relazione alle deduzioni dell’attore-ricorrente, ha ritenuto che costui non ha fornito la prova che l’incarico era stato conferito anche dai germani N., mentre costoro, assumendo di non avere mai assunto la qualifica di “clienti” dello Z. hanno fatto intendere che non erano stati loro a conferire l’incarico allo Z..

Ne consegue il rigetto del ricorso perchè infondato e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della parte costituitasi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.900,00,di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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