Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1550 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5388-2010 proposto da:

D.M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso l’avvocato MICHELE ANIELLO,

(Studio legale Carta), rappresentato e difeso dall’avvocato FILOGRANO

ARCANGELO giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS), (già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa),

nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le

Vittime della Strada, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce alla memoria;

– resistente –

e contro

L.P., COPETRAS DI TERREVOLI CLORINDA & COLONNA PIETRO

SNC;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 7237/09 R.G. del GIUDICE DI PACE di BARI

dell’11/01/2010, depositata il 12/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al PG e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Dr. Adelaide Amendola;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1 D.M.S. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bari L.P., Co.Pe.Tras di Terrevoli Clorinda e Colonna Pietro s.n.c. (di seguito Co.Pe.Tras.) nonchè Allianz Ass.ni s.p.a. al fine di sentire accertare la piena ed esclusiva responsabilità del primo nella causazione dell’incidente verificatosi in data (OMISSIS), con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni subiti.

Ha precisato al riguardo che al momento dell’incidente egli era alla guida di un BMW di proprietà del figlio, D.M.N.; che questi ha autonomamente agito nei confronti degli stessi convenuti per ottenere il ristoro dei pregiudizi da lui patiti; che la sentenza emessa in tale giudizio è stata gravata da appello.

Nella sua comparsa Allianz Ass.ni s.p.a., unica tra i convenuti a costituirsi, ha chiesto, in via preliminare e assolutamente assorbente, la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del presente processo, in attesa della definizione dell’altro, attualmente pendente davanti al Tribunale.

2 Il Giudice di Pace di Bari, con ordinanza del 12 gennaio 2010, dato atto della pendenza di un giudizio di gravame prossimo alla definizione avente ad oggetto l’attribuzione della responsabilità del medesimo sinistro dei cui effetti lesivi qui si discute, ha disposto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ..

Avverso tale decisione D.M.S. ha proposto regolamento di competenza formulando un solo motivo e notificando l’atto a L. P., a Co.Pe.Tras s.n.c. e ad Allianz Ass.ni s.p.a..

Solo quest’ultima ha depositato memoria.

3 Nell’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.. Sostiene che la sospensione non poteva essere disposta perciò solo che oggetto di entrambi i giudizi è il medesimo sinistro, perchè la diversità delle parti dell’uno e dell’altro esclude la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità rilevante ai fini del l’applicazione della norma codicistica innanzi richiamata.

Evidenzia, anche l’assoluta irrilevanza della pretesa prossimità della definizione del giudizio di appello in cui è parte D.M. N., stante l’insussistenza, nell’assetto normativo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, di una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitabile dal giudice.

4 Tanto premesso, va anzitutto ricordato che per giurisprudenza praticamente costante di questa Corte la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (confr. Cass. civ. 28 dicembre 2009, n. 27426), ulteriormente precisandosi al riguardo che, quando tra due giudizi esista siffatto rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, non già dell’art. 295 cod. proc. civ., di modo che, se il giudice la disponga invece in base a tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità (confr. Cass. civ. 16 dicembre 2009, n. 26435).

Ciò posto, e tenuto conto che tale rapporto ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato (confr. Cass. civ. n. 27426 del 2009 cit.), appare evidente che la sospensione, nella fattispecie, è stata disposta in assenza dei presupposti di legge.

E’ sufficiente al riguardo considerare che non vi è identità di parti tra processo asseritamente pregiudicante e processo asseritamente pregiudicato, laddove, per giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non è configurabile nell’ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non è per ciò stesso idonea a costituire antecedente logico – giuridico necessario della relativa decisione (confr. Cass. civ. 11 aprile 2007, n. 8701; Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13514).

Anche condivisibile è poi il rilievo che, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ. come novellato dalla L. n. 353 del 1990 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (confr.

Cass. civ. 31 gennaio 2007, n, 2089; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12233), di talchè il richiamo alla opportunità di attendere la definizione della causa intentata da D.M.N. non vale a rendere legittima la disposta sospensione.

Ne deriva che il ricorso appare meritevole di accoglimento”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione – conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice – tenuto anche presente che nessuna memoria per replicare alla stessa ha depositato Allianz s.p.a., mentre la memoria presentata dal ricorrente non fa che ribadire le argomentazioni già esposte in ricorso.

Deve solo aggiungersi, a integrazione di quanto già esposto, che affatto insussistente è la pretesa nullità del mandato difensivo conferito da D.M.S. al proprio difensore, per preteso conflitto di interessi tra questi e D.M.N., assistito dal medesimo legale nell’altro giudizio.

Se è vero infatti che il conflitto può essere non solo attuale, ma anche meramente virtuale, nel senso che, ai fini della validità del mandato, è necessario escludere che il conflitto non sia potenzialmente insito nel rapporto tra più parti costituite in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, tale potenzialità va tuttavia intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. civ., 14 giugno 2005, n. 12741). Ne deriva che, ove non ricorra l’ipotesi del simultaneus processus – nella quale l’esistenza di siffatta contrapposizione è immediatamente percepibile dal giudice – la denuncia del conflitto non può prescindere dalla allegazione delle deduzioni hinc et inde svolte nei due giudizi, allegazione il cui onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, grava sulla parte che l’abbia eccepita.

Conseguentemente, accolto il ricorso, va disposta la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio e rimette al giudice di merito la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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