Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1550 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, (ud. 12/10/2017, dep.23/01/2018),  n. 1550

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.B. ha proposto opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa a suo danno da Equitalia Esatri s.p.a. per un credito, dell’importo di Euro 1.626.660, nascente da un’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Comune di (OMISSIS) nei confronti della Cava Castello s.r.l. e dell’opponente quale amministratore unico e legale rappresentante di detta società. Esponeva, a sostegno, che l’ordinanza-ingiunzione non gli era mai stata personalmente notificata e che, pertanto, il credito doveva ritenersi oramai prescritto.

L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Bergamo in data 26 ottobre 2011. Il L. ha impugnato tale sentenza ma, costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello.

Avverso tale ultima statuizione il L. ricorre per due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS). Entrambi hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Esatri s.p.a.) non ha svolto attività difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il L. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 6,14 e 28, sostenendo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione solamente alla Cava Castello s.r.l. non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti, essendo fatto dalla legge espresso obbligo di contestare immediatamente la violazione amministrativa (nella specie, attività estrattiva non autorizzata) al trasgressore (L. n. 689 del 1981, art. 14).

Il motivo è infondato.

Infatti, il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5, differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della medesima legge, che disciplina invece la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione. Difatti, nella prima ipotesi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione e il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.

Tale distinzione rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione.

La citata L. n. 689 del 1981, art. 28, rinvia al codice civile per quanto riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni.

Occorre quindi distinguere fra l’ipotesi, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 5, del concorso di più persone nella violazione, alla quale non è applicabile l’art. 1310 c.c., difettando – come s’è detto – il vincolo di solidarietà passiva fra i concorrenti (Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000, Rv. 534342; Sez. 1, Sentenza n. 18365 del 23/08/2006, Rv. 593466); dall’ipotesi disciplinata dal successivo art. 6, che invece configura una vera e propria responsabilità solidale, con conseguente applicabilità della regola, posta dal citato art. 1310 c.c., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata Legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 5, poichè in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero”.

Nella specie, nei confronti della Cava Castello s.r.l. si è verificato un atto interruttivo della prescrizione. Poichè la persona giuridica è solidalmente coobbligata con il proprio legale rappresentante, se la violazione è commessa nell’esercizio delle proprie funzioni (circostanza non controversa), quell’atto interruttivo ha prodotto effetti anche nei confronti del L., che della Cava Castello s.r.l. era l’amministratore unico.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2935,2943 e 2944 c.c., giacchè i giudici di merito avrebbero fatto errata applicazione delle norme in tema di solidarietà passiva e di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, non si sarebbe potuto ritenere dotata di efficacia l’interruttiva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dal L., stante l’elenco tassativo e tipizzato degli atti interruttivi.

In realtà la sentenza d’appello osserva che ad interrompere la prescrizione sarebbe stato non il L., proponendo l’opposizione, bensì il Comune di (OMISSIS), che si è costituito resistendo all’opposizione e quindi chiedendo l’accertamento dell’effettiva sussistenza del credito risultante dall’ordinanza-ingiunzione.

La censura in esame, pertanto, non coglie la ratio dedicendi della sentenza impugnata. Peraltro, anche qualora la doglianza fosse diversamente interpretata, la decisione si sottrae a censure di legittimità, essendo pacifico che l’atto di costituzione del convenuto in opposizione, che chiede l’accertamento della fondatezza del suo diritto, è riconducibile all’ipotesi tipica prevista dall’art. 2943 c.c., comma 2 (“domanda proposta nel corso di un giudizio”).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, in favore del solo Comune di (OMISSIS) (non avendo Equitalia Nord s.p.a. svolto alcuna attività difensiva) e poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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