Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 155 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11323-2012 proposto da:

D.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

AURICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

AUGUSTA CIMINELLI, DECIO NICOLA MATTEI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA FASANA

21, presso lo studio dell’avvocato MARIO STAGLIANO che la

rappresenta e difende in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del processo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma D.C.G., con la quale era stato coniugato in regime di separazione dei beni dal (OMISSIS), esponendo che di intesa con la sorella Va. aveva stipulato un preliminare di vendita del loro appartamento sito in Roma alla via Simeto n. 35, per il prezzo di Lire 405.000.000, e che subito dopo aveva stipulato altro preliminare per l’acquisto di un immobile sito in Roma alla via degli Orti Farnensi n. 133, int. 7, in NCEU al foglio 239, part. 235 sub 9, 1 e 2, per il quale si era impegnato a pagare il prezzo di Lire 555.000.000. Aggiungeva che in adempimento degli obblighi assunti con la parte venditrice aveva versato la somma di Lire 360.000.000, ma che nonostante si trattasse di un acquisto effettuato in comunione con il coniuge D.C., in sede di stipula del definitivo avvenuta il 6 dicembre 1998, era stata indicata come unica acquirente la convenuta, la quale in relazione al prezzo complessivo, aveva versato solo la somma di L. 150.000.000, essendo stato pagato il residuo prezzo dall’attore.

L’immobile era stato poi adibito a casa familiare ed arredato con mobilio appartenente al D..

Tuttavia a causa di dissapori, in data 19 gennaio 2001 era stata sottoscritta dai coniugi una scrittura privata con la quale si dava atto dell’acquisto congiunto, dell’intervenuta corresponsione del prezzo da parte dell’attore nella suddetta misura, e che l’intestazione alla D.C. era avvenuta solo per motivi fiscali.

Successivamente nel marzo del 2001, i coniugi avevano proposto domanda di separazione consensuale prevedendo l’assegnazione dell’abitazione alla D.C. che l’avrebbe occupata fino alla vendita, e che una volta intervenuta quest’ultima il D. avrebbe percepito il 50% del ricavato, rientrando anche in possesso degli arredi.

Assumeva l’istante che nonostante gli impegni presi, la convenuta non aveva provveduto alla vendita, e pertanto chiedeva accertarsi la titolarità della proprietà dell’appartamento nella misura dei 4/5, disponendo lo scioglimento della comunione, mediante la vendita dell’immobile e con l’attribuzione in suo favore della metà del ricavato.

Si costituiva la convenuta che instava per il rigetto della domanda, assumendo di non avere assunto liberamente alcun impegno per la vendita dell’immobile.

Il Tribunale con la sentenza n. 11425/2011 rigettava la domanda ritenendo che l’intestazione del bene alla D.C. per scelta del D., nonostante avesse provveduto al pagamento della maggior parte del prezzo, si configurava alla stregua di una donazione indiretta.

Inoltre ove si volesse riguardare la fattispecie come un’ipotesi di interposizione fittizia di persona, sarebbe stata necessaria la partecipazione all’accordo anche del venditore, partecipazione che non era nè provata nè tanto meno dedotta.

A seguito di appello proposto dal D., la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 548 del 31 gennaio 2012 rigettava l’appello.

Rilevava in primo luogo che il mancato deposito dell’atto di compravendita dell’immobile determinava il rigetto della domanda di interposizione reale.

In ogni caso, dopo avere ribadito la differenza tra interposizione reale ed interposizione fittizia di persona, soprattutto per quanto attiene agli effetti delle due fattispecie ed alla necessità o meno di partecipazione del terzo venditore all’accordo, riteneva dovesse escludersi la ricorrenza di un’ipotesi di interposizione fittizia, essendo palese la volontà di intestare effettivamente l’immobile in favore dell’appellata.

Anche gli accordi assunti con la scrittura privata del 19 febbraio 2001 non interferivano sulla titolarità del bene in capo alla D.C.. Peraltro non poteva nemmeno parlarsi di interposizione reale di persona, in quanto non emergeva che le parti avessero inteso prevedere un obbligo di trasferimento di parte della proprietà del bene in favore del D..

Mancando la prova quindi della (com)proprietà del bene in capo all’attore, ha ritenuto assorbite anche le altre domande relative allo scioglimento della comunione ed all’esito della vendita, alla restituzione dei beni mobili, che era appunto subordinata alla intervenuta vendita del bene.

Infine veniva disatteso anche il motivo di appello concernente le spese, che, quanto al gravame, erano del pari poste a carico dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.V. sulla base di quattro motivi.

D.C.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due punti, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la mancata produzione in giudizio del contratto con il quale la D.C. aveva acquistato la proprietà dell’immobile oggetto di causa, imponeva il rigetto della domanda attorea.

Si deduce, quanto alla violazione di legge che le norme in tema di interposizione reale non impongono per l’accoglimento della domanda di accertamento che venga prodotto il contratto in base al quale il fiduciario si è reso acquirente del bene, occorrendo anche tenere conto che l’esistenza di tale contratto non era contestata tra le parti.

In ogni caso la sentenza sarebbe affetta da vizio motivazionale, in quanto non si era considerato che in atti vi era certificazione notarile rilasciata dal notaio M. del (OMISSIS), attestante l’intervenuta stipula dell’atto di compravendita in favore della D.C. in data (OMISSIS).

Il secondo motivo, del pari articolato in due punti, denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla affermazione della sentenza secondo cui per la sussistenza di un’interposizione reale di persona deve sussistere anche un accordo per effetto del quale il fiduciario si obblighi a ritrasferire la proprietà in capo al fiduciante.

In realtà l’oggetto del pactum fiduciae intercorso tra fiduciante e fiduciario, sebbene questo di norma preveda l’obbligo a carico del secondo di ritrasferire al primo, ovvero ad un terzo designato dal primo, la proprietà del bene fiduciariamente intestato, è altresì possibile che si limiti a prevedere solo delle particolari modalità di gestione del bene, prevedendosi, come accaduto nel caso in esame, di procedere poi alla vendita a terzi, una volta terminata la fase di gestione concordata.

La fondatezza della tesi del ricorrente troverebbe poi conforto nel contenuto sia della scrittura privata del 19/2/2001 che nelle condizioni previste nell’accordo di separazione personale, sottoscritto da entrambi i coniugi, dai quali emerge che nei rapporti tra gli stessi l’immobile era in parte di proprietà del ricorrente.

In ogni caso sussiste anche vizio motivazionale in quanto la corretta interpretazione della scrittura privata e del ricorso di separazione depone per la sussistenza della volontà del D. di rientrare nel possesso della quota di sua spettanza, e ciò sebbene non fosse stato formalizzato in un documento che letteralmente prevedesse l’obbligo di ritrasferimento.

Il terzo motivo denunzia violazione di norme di legge, violazione di norme del procedimento ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la domanda di vendita dell’immobile fosse consequenziale alla domanda di accertamento della proprietà.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno infatti omesso di pronunciarsi su di una domanda autonoma, rappresentata appunto dalla richiesta di procedere alla vendita dell’immobile, con l’assegnazione all’attore del 50 % del ricavato.

La richiesta già formulata in primo grado è stata poi reiterata in sede di appello, ma anche la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla stessa, trattandosi di domanda che trovava fondamento, anche a voler escludere la comproprietà dell’attore, nel contenuto e negli obblighi assunti dalla D.C. con la richiamata scrittura privata.

La richiesta di vendita poi sarebbe comunque giustificata in ragione della fondatezza della pretesa attorea di essere riconosciuto comproprietario del bene in ragione dell’interposizione reale intervenuta tra le parti.

Quanto al vizio motivazione, si deduce che sarebbe erronea l’interpretazione della scrittura del (OMISSIS), che invece doveva portare a reputare esistente una comunione tra le parti.

Infine con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’erronea e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In effetti, anche a voler ravvisare l’infondatezza della domanda attorea, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione del Tribunale che aveva invece ritenuto esistente un’ipotesi di interposizione fittizia di persona, sicchè in ragione di tale riforma andava modificata anche la condanna alle spese.

Inoltre tenuto conto del valore della controversia, la liquidazione delle spese di lite andava contenuta nei minimi tariffari e cioè in misura pari ad Euro 4.150,00.

2. In data 22/11/2016 le parti hanno depositato hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravenuto difetto di interesse.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese atteso che le parti hanno dichiarato di avere compensato le stesse nei loro rapporti interni.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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