Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 155 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 04/01/2011), n.155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

C.M.R., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/38/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 38, in data 08.05.2007, depositata il

11 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26402/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 39/38/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 38, 18.05.2007 e DEPOSITATA l’11 settembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto il ricorso per l’ottemperanza alla decisione della CTR di Milano n. 228/38/2005, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP per gli anni 2001 e 2002, degli interessi e delle spese processuali.

2 – Il ricorso di che trattasi, è affidato a tre mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, commi 1, 2 e 7 e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – I mezzi appaiono inammissibili e comunque infondati: il primo, tenuto conto, per un verso, del fatto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, il ricorso contro le sentenze emesse in giudizio di ottemperanza, è ammesso solo per inosservanza delle norme su procedimento, e sotto altro profilo che, nel caso, il giudice dell’ottemperanza ha inequivocamente verificato che gli ordinativi prodotti, non solo non provavano l’avvenuto pagamento di quanto effettivamente dovuto (imposte, interessi e spese) ma, oltretutto, che non riportavano le firme per quietanza del creditore;

il secondo, nella considerazione che, trattandosi di questione: sul piano logico giuridico pregiudiziale, deve ritenersi implicitamente rigettata e, quindi, non censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

il terzo, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004), là dove, nel caso, con le formulate doglianze viene prospettata una diversa interpretazione della realità fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e diversamente valutati dai Giudici di merito, senza indicare altri concreti elementi pretermessi, che, in ipotesi avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità e/o, comunque, il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va rigettato;

Considerato, pure, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA