Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15499 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18779/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

B.S. C.F. (OMISSIS);

nonchè da:

B.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO e MARIA

ANTONIETTA SACCO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSUE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3277/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2010, R.G.N. 6889/2007.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 3277/2010, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia del 12.7.2006 del Tribunale della stessa città con la quale era stata dichiarata la inefficacia del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e B.S., dal 17.10.2003 al 31.12.2003, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso la Filiale di (OMISSIS) assente nel periodo dall’1.10.2003 al 31.12.2003”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno, quantificando quest’ultimo, a differenza di quanto statuito in primo grado, nelle retribuzioni maturate dalla messa in mora al triennio successivo alla conclusione del rapporto;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, chiedendo comunque la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, medio tempore sopravvenuta;

che B.S. ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che sono state depositate memorie nell’interesse di B.S..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; la contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la causale apposta al contratto a termine quando, invece, nel caso in esame, era ravvisabile un grado di specificità desumibile dall’indicazione, nella lettera di assunzione: a) delle ragioni sostitutiva; b) delle mansioni di applicazione della parte intimata; c) della durata del contratto; d) del luogo/ufficio di applicazione; 2) l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere i giudici di seconde cure valutato l’ammissibilità e la rilevanza degli articolati capitoli di prova e per avere omesso di spiegare le ragioni per cui la prova testimoniale non sarebbe stata meritevole di accoglimento; 3) l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. legge in generale, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte distrettuale erroneamente, una volta accertata la nullità del termine finale apposto al contratto, condannato Poste Italiane spa a riammettere in servizio il lavoratore disponendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; 4) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, le retribuzioni avrebbero potuto decorrere solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e perchè sull’aliunde perceptum era onere del lavoratore di provare di non avere intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro nè di avere percepito somme a titolo retributivo; la ricorrente chiede, poi, in caso di rigetto delle suindicate censure, l’applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di risarcimento introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che, con il ricorso incidentale, B.S. si duole: 1) della violazione e falsa applicazione degli artt. 1217, 1218, 1219 1223 e 1227 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), per essere stato erroneamente quantificato il risarcimento del danno avendo riguardo alle retribuzioni maturare dalla messa in mora al triennio successivo alla cessazione del rapporto; 2) della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per essere state compensate le spese di lite in contrasto con il criterio della soccombenza;

che il primo motivo è fondato: invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. Cass. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. 8966/2012; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per non avere tenuto in debito conto del fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Area territoriale (OMISSIS)), il luogo della prestazione lavorativa (Filiale di (OMISSIS)), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (attività di recapito – portalettere) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che senza dubbio rendevano la clausola apposta non generica;

che, per quanto sopra considerato, il primo motivo deve essere accolto, assorbiti l’esame degli altri nonchè il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza in relazione alle censura accolta e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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