Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15498 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– ricorrente –

contro

R.P.P.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data 9

aprile 2014 (R.G.V.G. 59511/09).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 9 ottobre 2009, R.P.P. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio a causa della irragionevole durata di un giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima costituzione di un cartello assicurativo, iniziato con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2005, innanzi alla Corte d’appello di Napoli, competente per materia, e non ancora conclusosi alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello, rigettata l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità per tardività, accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio presupposto, che avrebbe dovuto concludersi nel termine di tre anni, avesse avuto una durata irragionevole di cinque anni alla data della decisione e liquidava un indennizzo di Euro 4.250,00, facendo applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso il Ministero della giustizia deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere una durata irragionevole di cinque anni, atteso che avrebbe dovuto arrestare la propria valutazione alla data della domanda, sicchè il ritardo indennizzabile, a quella data, sarebbe stato di un solo anno; il tutto, si soggiunge, in assenza della prova della perdurante pendenza del giudizio presupposto;

che con il secondo motivo, proposto in via alternativa, il Ministero denuncia il vizio di motivazione contraddittoria e/o perplessa su un fatto decisivo della controversia, ritenendo che, ove si escludesse il vizio di ultrapetizione di cui al primo motivo, la Corte d’appello avrebbe potuto riconoscere solo un anno di irragionevole durata, con la conseguenza che la liquidazione dell’indennizzo risulterebbe eccessiva e non motivata;

che con il terzo motivo il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 112 c.p.c., dolendosi che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi a far data dalla domanda mentre nel caso di specie i ricorrenti non avevano chiesto la condanna dell’amministrazione anche al pagamento degli interessi legali;

che il primo motivo è fondato;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi nel vigore della disciplina della L. n. 89 del 2001, prima delle modificazioni introdotte nel 2012, si è affermato che ove la domanda di equa riparazione “sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera dell’art. 2 della legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l’art. 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore” (Casa. n. 8547 del 2011);

che la Corte d’appello di Roma, senza dare conto di avere svolto alcun accertamento in ordine alla perdurante pendenza del giudizio presupposto, ha invece ritenuto indennizzabile anche il periodo successivo alla proposizione della domanda di equa riparazione, con ciò ponendosi in contrasto con l’indicato principio;

che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo;

che il terzo motivo è fondato, atteso che dall’esame degli atti risulta che, come evidenziato dall’amministrazione ricorrente, la parte non aveva formulato richiesta di corresponsione degli interessi;

che, dunque, accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, provvedendosi a liquidare l’indennizzo per un solo anno di ritardo e quindi condannando il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 750,00, oltre agli interessi dalla data del decreto della Corte d’appello (11 novembre 2013), in applicazione del non contestato criterio di liquidazione di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo;

che, quanto alle spese, quelle del giudizio di merito possono essere regolate come nel decreto impugnato, mentre le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di R.P.P., della somma di Euro 750,00 oltre agli interessi legali dall’11 novembre 2013 al soddisfo, ferme le spese come liquidate nel decreto impugnato; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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