Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15498 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/07/2011), n.15498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.D., V.A., selettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/06/2006 R.G.N. 1206/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega VINCENZO SIGILLO’;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che:

1. la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con V.A. e con L.D. e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le stesse parti a decorrere, in entrambi i casi, dal 7 luglio 1998;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso;

2. in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la posizione di V.A.;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti di V.A. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

3. tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione;

4. L.D., come si evince dalla sentenza impugnata, è stato assunto con un contratto a termine con decorrenza 7 luglio 1998; tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

5. la Corte territoriale, premesso che anche nelle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, occorreva far riferimento alla disciplina generale di tale tipologia di contratti stabilita dalla L. n. 230 del 1962, attribuiva valore decisivo, fra l’altro, al fatto che non era stato specificamente allegato alcun elemento di valutazione idoneo a stabilire una correlazione fra l’assunzione in esame e le esigenze sostitutive connesse al periodo estivo;

6. la statuizione di illegittimità del termine apposto al contratto de quo è stata censurata con i primi due motivi di ricorso con i quali Poste Italiane s.p.a. ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e della L. n. 230 del 1962, art. 1, nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia;

la censura è fondata;

questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di provare il collegamento tra l’esigenza posta a fondamento del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi del citato L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza;

inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

7. in relazione all’accoglimento delle suddette censure devono ritenersi assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso concernenti rispettivamente l’omessa motivazione sull’eccezione di risoluzione consensuale per mutuo consenso (terzo motivo) e l’omessa motivazione sull’eccezione di aliunde perceptum formulata con riferimento alle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine (quarto motivo);

8. il ricorso deve essere in definitiva accolto e pertanto la sentenza deve essere cassata; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, rigetta la domanda del ricorrente in primo grado;

9. in relazione all’esito della lite e tenuto conto del criterio della soccombenza si ritiene conforme a giustizia compensare fra le parti le spese dei giudizi di merito e condannare il L. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di V.A., spese compensate; accoglie il ricorso nei confronti di L.D., cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra quest’ultimo e Poste Italiane s.p.a.

le spese dei giudizi di merito e condanna il L. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 49,00 oltre Euro 2000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA