Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15496 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro L. Frisani, presso lo studio

del quale in Roma, Piazza del Popolo n. 18, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 982/2014,

depositato in data 4 luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con decreto in data 21 gennaio 2014, il Consigliere designato della Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda di O.G., volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel settembre 2000 e deciso con sentenza depositata nel luglio 2012; giudizio volto ad ottenere l’accertamento del diritto alla percezione del compenso previsto dall’atto ministeriale per il coordinamento della protezione civile per il servizio speciale anti incendio prestato dal nucleo elicotteristi dei Vigili del fuoco negli anni 1993-1998;

che avverso tale decreto l’ O. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5;

che la Corte d’appello in composizione collegiale rigettava l’opposizione sul rilievo che la domanda nel giudizio presupposto era fondata su un presupposto – lo svolgimento di attività come elicotterista dei vigili del fuoco in supporto alla protezione civile durante le campagne anti incendio degli anni 1993, 1995, 1996 e 1998 – in fatto escluso dalla sentenza del giudice amministrativo che quella domanda aveva rigettato, non essendo stato provato che vi fosse stato l’impiego dei velivoli dei Vigili del fuoco dal 1990 al 1997 disposto dall’organo deputato ad operare il coordinamento delle attività anti incendio della protezione civile; il che consentiva di escludere che la pendenza del giudizio presupposto potesse avere arrecato alcun pregiudizio al ricorrente;

che per la cassazione di questo decreto O.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, e 2-quinquies, lett. a) e f), nonchè dell’art. 6, par. 1, CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto l’esclusione del diritto all’indennizzo prevista dalla citata legge, tra l’altro, nei confronti della parte che nel giudizio presupposto sia stata condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero che abbia abusato dei poteri processuali determinando un’ingiustificata dilazione dei tempi del processo;

che a tali situazioni non sarebbe riconducibile l’ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza;

che, aggiunge parte ricorrente, nello specifico, non solo nel processo amministrativo presupposto egli non è stato condannato alle spese, ma altresì il TAR Lazio le ha compensate integralmente in ragione della reciproca soccombenza delle parti; nè la pretesa poteva ritenersi manifestamente infondata, atteso che il giudice amministrativo ebbe a rigettare la domanda perchè solo dal 1998 venne espressamente stipulato un accordo con il COAU (Centro operativo aereo unificato) per la partecipazione organica dei nuclei d’intervento dei W.F. alle operazioni antincendio, mentre per gli anni precedenti, in difetto di protocolli ufficiali d’intesa, i servizi effettuati dovevano ritenersi rientranti nelle competenze istituzionali del corpo d’appartenenza, per cui non davano diritto alla speciale indennità maggiorativa;

che il ricorso è fondato;

che questa Corte ha avuto modo di affermare che “in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’indennizzo è escluso per ragioni di carattere soggettivo nell’ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale, nonchè nelle alte situazioni elencate dal comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) convertito in L. n. 134 del 2012. Nell’uno e nell’altro elenco non rientra il caso della manifesta infondatezza della domanda, la quale, ove non qualificata dall’ulteriore requisito di temerarietà o di abusività della lite, costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa” (Cass. n. 18834 del 2015);

che, si è rilevato in tale pronuncia, il diritto all’equa riparazione è escluso per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite temeraria (v. fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010), cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o sulla base di una prete sa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 7326 del 2015; Cass. n. 5299 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014, non massimate; Cass. n. 22873 del 2009), che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; e c) in tutte le ipotesi in cui la specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 7325 del 2015);

che, si è quindi osservato, il comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) convertito in L. n. 134 del 2012, ha previsto, con elencazione da ritenersi non tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, in presenza delle quali il giudice non dispone di margini d’apprezzamento della fattispecie;

che tra queste – si è precisato – “(continua a) non rientra(re) quella della manifesta infondatezza della domanda. Intuitiva l’estraneità al caso in esame delle lett. da b) ad e) del comma 2-quinquies cit., va altresì esclusa sia la previsione di cui alla lett. a), che nega l’equa riparazione alla parte soccombente che sia stata condannata nel giudizio presupposto a norma dell’art. 96 c.p.c., sia quella di cui alla lett. f). Quest’ultima, in particolare, si riferisce ad ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi processuali; e dunque ad una condotta interna al processo e di specifica incidenza sulla sua durata, lì dove, invece, la manifesta infondatezza costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda”;

che, dunque, coordinando tra loro il dato positivo attuale (applicabile alla fattispecie) e i precedenti indirizzi di questa Corte, si conferma, dunque, che solo se qualificata dal requisito ulteriore di temerarietà o di abusività la domanda manifestamente infondata osta al riconoscimento di un’equa riparazione;

che la Corte di merito si è allontanata da tale ricostruzione della disciplina, estendendo (in difetto di un adeguato ombrello normativo o giurisprudenziale) il divieto d’indennizzo all’ipotesi di manifesta infondatezza della domanda;

che il decreto impugnato va quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia perchè, alla luce dei rilievi prima evidenziati, proceda a nuovo esame della domanda, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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