Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15496 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12836/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SIRTE 25, presso lo studio degli avvocati LORENZO VITALE, DANILO

COLACICCHI, che la rappresentano e difendono, giusta procura

speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8128/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2010 R.G.N. 4023/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 12 maggio 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha premesso che G.E. e Poste Italiane Spa avevano stipulato un primo contratto a termine sino al 30 maggio 1998, poi prorogato sino al 30 giugno 1998, “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi in attesa del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, nonchè un secondo contratto a termine dal 1.2.2002 al 28.2.2002, “ai sensi dell’art. 25 CCNL per esigenze di carattere straordinario conseguente ai processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti dall’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”;

che la Corte territoriale, ritenendo la nullità di entrambe le clausole appositive del termine, ha dichiarato che “per l’effetto sono intercorsi tra le più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti” e la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 28 febbraio 2002, con condanna della società al risarcimento del danno dalla messa in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha opposto difese la G. depositando controricorso;

che mediante procura speciale depositata in cancelleria si sono costituiti nuovi difensori della G. nelle persone degli avvocati C. e V..

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, mentre il terzo lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto “rilevante” ai fini del decidere, censurando entrambi la statuizione della Corte territoriale circa la nullità della clausola appositiva del termine al primo contratto, sull’assunto ritenuto erroneo che il potere riconosciuto ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge, sarebbe soggetto a limiti temporali; che tali doglianze, esaminabili congiuntamente, sono infondate per le ragioni già reiteratamente esposte da questa Corte in fattispecie analoghe (da ultimo v. Cass. n. 4221 e 5298 del 2016; ord. 6 n. 17381 del 2016; cui si rinvia per ogni ulteriore considerazione qui ribadita);

che il secondo motivo, con cui si denuncia contemporaneamente violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è inammissibile, oltre che per difetto di autosufficienza, perchè in unico contesto si censurano promiscuamente vizi connotati da irredimibile eterogeneità, senza che dall’illustrazione di essi sia possibile risalire a quale sia la doglianza prospettata (cfr. Cass. SS.UU. n. 9100 del 2015);

che il quarto e quinto motivo con cui si denunciano, rispettivamente, violazioni di legge e vizi di motivazione, sono inammissibili perchè inconferenti rispetto al decisum in quanto fanno riferimento agli accordi collettivi del 2001 e del 2002, i quali invece, secondo la sentenza impugnata e pure secondo la premessa del ricorso per cassazione, non sono contenuti nella clausola appositiva del termine al secondo contratto;

che con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che costituiva onere del lavoratore provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno ai singoli contratti, e che, comunque, la prova orale articolata da Poste Italiane era da ritenersi idonea a fornire adeguata dimostrazione delle esigenze sottese all’assunzione; con il settimo motivo si denuncia omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte territoriale reputato non assolto, da parte della società, l’onere di fornire la prova, nel caso concreto, della sussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’assunzione;

che tali motivi, infondato in diritto l’assunto che non gravi sul datore di lavoro l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine (tra molte Cass. n. 2279 del 2010 e giurisprudenza ivi richiamata), non possono trovare accoglimento, atteso che essi tendono ad una rivalutazione della quaestio facti di competenza del giudice del merito circa la prova della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del termine, anche mediante doglianze attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova che sfuggono al sindacato di questa Corte, laddove il decisum, come nella specie, sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 5255 del 2017);

che l’ottavo motivo, attinente alle richieste economiche della lavoratrice, che avrebbe avuto diritto alle retribuzioni solo dal momento della effettiva ripresa in servizio, ed all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, può essere accolto nei limiti di seguito indicati;

che, infatti, è applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi sette motivi di ricorso, va accolto l’ottavo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062/2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi sette motivi di ricorso e, accolto l’ultimo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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