Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15496 del 08/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15496 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 27569-2008 proposto da:
TRANSALPINA GMBH & CO. KG ATU55795401 in persona del
legale rappresentante pro tempore Sign. EDUARD
BERGER, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio
dell’avvocato DAMIANO FORTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MAllI MASSIMO,
SALESI ANDREA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 08/07/2014

DSV ROAD SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2564/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2007, R.G.N.
2731/2004;

udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 335/1997, il Pretore di Cassano
d’Adda condannava Franz Maas Italia srl a pagare a
Transalpina Ges MBH& Co Kg (Transalpina) la somma di DM
15.531,40

(e

7.860,84) oltre interessi dal 9 giugno 1997 al

luglio 1996 al 18 marzo 1997 per spedizioni effettuate in
favore di Franz Maas. Avverso tale decreto Maas si opponeva
chiedendo la condanna di Transalpina a pagarle la somma di dm
14.905,40 per danni alla merce oggetto di un trasporto
effettuato da Transalpina in Russia per conto di essa Maas,
che aveva ricevuto l’incarico dalla mittente Multiform.
Costituitasi, la Transalpina chiedeva il rigetto
dell’opposizione, affermando che la legittimazione spettava al
destinatario moscovita e non al vettore Maas; che la fattura
era un atto unilaterale che non valeva certo a costituire
titolo alla compensazione se il documento non era accompagnato
dalla prova del credito stesso; che era maturata la decadenza
dall’azione per non avere il destinatario precisato al vettore
le proprie riserve con apposito reclamo entro il termine
previsto alla CMR; che sussisteva la responsabilità del
mittente Multiform per inesatte informazioni e difettoso
imballaggio. Con ordinanza ex art. 186 bis cpc il Tribunale
emetteva ordinanza di condanna per euro 13.331, 40. In esito

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saldo, quale somma dovuta a saldo di 15 fatture emesse dal 29

al giudizio, il Tribunale accoglieva l’opposizione di Maas;
revocava il decreto; disponeva la compensazione tra la somma
di DM 13.331, 40, euro 6960,21, portata dal provvedimento ex
art. 186 bis cpc e l’importo di DM 14.905,40, euro 7520,94, di
cui alla fattura 4972 del 16. 11.1996; condannava Transalpina

monetaria ed interessi dal 28.11.1996; condannava Transalpina
a pagare le spese di lite. Avverso tale decisione la Frans
Maas proponeva appello in via principale mentre la Transalpina
GMBH & CoKG proponeva appello in via incidentale. In esito al
giudizio, la Corte di Appello di Milano con sentenza
depositata in data 28 settembre 2007 respingeva entrambe le
impugnazioni e provvedeva al governo delle spese. Avverso la
detta sentenza la Transalpina ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la nullità della sentenza
per violazione dell’art.301 cpc per intervenuto decesso del
difensore dell’appellante nel corso del giudizio, la
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver la
Corte di Appello dichiarato l’interruzione del processo a
causa del decesso dell’unico difensore della Frans
Maas,avvenuto nel febbraio 2005. Tale circostanza, – cosi
continua la ricorrente Transalpina – che era sconosciuta ad

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4″/

a pagare a MAAS la somma di euro 560,73 oltre rivalutazione

essa appellata ed evidentemente anche alla Corte di merito,
si verificò prima dell’udienza fissata per le conclusioni.
La doglianza è infondata e non merita di essere accolta. Ed
invero, secondo il consolidatissimo orientamento di questa
Corte, la mancata interruzione del processo non può essere

parte, come motivo di nullità (Cass. 15293/02, 6625/97,
8641/98): la nullità, difatti, deve essere dedotta dalla parte
il cui difensore sia stato colpito dall’evento interruttivo e
solo da essa, anche se l’interruzione del processo è effetto
che si produce per il fatto stesso della morte del difensore
(Cass. 13571/04, 4947/99).
Tale indirizzo è stato confermato di recente quando è stato
statuito che l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante
il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e
provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod.
proc. civ., mediante la produzione dei documenti all’uopo
necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a
tutela della quale sono poste le norme che disciplinano
l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata
d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come
motivo di nullità della sentenza (Cass.n.25234/2010)
Ne deriva il rigetto della censura.

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rilevata d’ufficio dal giudice né essere eccepita, dall’altra

Passando all’esame delle successive doglianze, va osservato
che con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo
della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1510 co.2
cc, 12, 13, 30 CNR – Convenzione di Ginevra attuata con legge
1621/60 nonché sotto il profilo della motivazione
la Corte di

Appello, a fronte della riconsegna della merce al destinatario
russo, avrebbe male interpretato le norme uniformi in
correlazione all’azione del sub mittente nel trasporto.
Ha quindi concluso il motivo con il seguente quesito di
diritto: ”

Voglia l’Ecc.ma Corte adita dichiarare che nel

contratto di trasporto internazionale di merci su strada
regolato dalla Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956,
nell’ipotesi di consegna della merce al destinatario ovvero di
richiesta di riconsegna a destino, il solo legittimato
all’azione contro il vettore è ai sensi dell’art.13.1 CMR il
destinatario medesimo. E tanto a prescindere dalle vicende
correlate

ai rapporti più strettamente connessi alla

compravendita delle cose trasportate, ininfluenti sul diritto
di disposizione sulle merci esercitato dal destinatario”
Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia l’ultima doglianza,
articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 8, 17 e 18 CNR nonché sotto il
profilo della motivazione omessa-

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la Corte territoriale

insufficiente, la ricorrente ha dedotto che

avrebbe errato nel rigettare l’eccezione relativa alla carenza
di responsabilità della Transalpina, limitandosi ad affermare
frettolosamente che “Transalpina non ha dimostrato quanto
dedotto”.
Ha quindi concluso il motivo con il seguente quesito di
Voglia l’Ecc.ma Corte adita dichiarare che: a) al

sensi dell’art.8 CMr, il trasportatore è tenuto soltanto ad
una verifica superficiale riguardo lo stato e la idoneità
dell’imballaggio delle merci predisposto a cura del mittente.
Nel caso di apposizione dei sigilli sugli imballi da parte del
mittente, al trasportatore non può addebitarsi alcuna
responsabilità per l’avaria stante l’impedimento per il
trasportatore di visionare la merce alla partenza, salvo la
prova contraria del danneggiato. b)in base agli artt. 17 e 18
della CMR, basta il dubbio sulla evidenza causale dei c.d.
rischi eccettuati per escludere la responsabilità del vettore.
L’onere della prova contraria è a carico dell’avente diritto,
nella fattispecie del destinatario, che ha esercitato il
diritto di disposizione sulla merce”
Entrambe le censure sono inammissibili in quanto i quesiti,
posti a corredo, non soddisfano le prescrizioni richieste
dall’art.366 bis cpc.
Ed invero, il quesito di diritto, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, “deve compendiare: a) la

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diritto: ”

riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al
giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie.

diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di dichiarare che c’è stata la violazione di una
determinata disposizione di legge, ovvero quando non si pone
alcun quesito ma si chiede la conferma di una tesi esposta nel
motivo del ricorso, così come è accaduto nella specie.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome

infondato, deve essere rigettato,senza che

occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa,
non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in dat 15.5.2014

È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di

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