Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15495 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11235/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 603/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 10/03/2014, depositata il
07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di T.S., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto meglio indicata in epigrafe con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta, sulla somma erogatagli, al momento dell collocamento a riposo, a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50%, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza resa da questa Corte n. 1971/2012 era stato riconosciuto in Euro 58.285,27 il diritto al rimborso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, pronunciandosi in sede di rinvio, hanno sostenuto che il ricorso del contribuente era fondato nella detta misura, dovendo applicarsi l’aliquota del 12,50% alla parte di capitale, erogato dal Fondo, riferibile al rendimento di polizza e tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato l’ammontare del rendimento, quale risulta dalla certificazione Enel, prodotta in giudizio.
Il motivo di ricorso con il quale la ricorrente si duole che i giudici della C.T.R. non abbiano applicato il principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio, è fondato.
Nel caso di specie, invero, la sentenza impugnata non è in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 13642/2011, richiamata dall’ordinanza n. 1971/2012.
In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, nella qualità, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) rimpiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
Invero, i giudici d’appello si sono limitati a rinviare al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, così da chiarire se si di, trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di “investimenti effettuati dal gestore sul mercato”.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. Veneto, in diversa composizione, perchè accerti, in coerente applicazione con il principio sopra enunciato, sulla base delle norme contrattuali applicabili, la natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50% (sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016