Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15495 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22817-2012 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

QUATTROCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO

VALENTINI, SALVATORE SPANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già SO.BA.RI.T S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 595/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/04/2012 R.G.N. 793/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.4.2012, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da L.G. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti ex L. n. 448 del 1998 in relazione a taluni dipendenti per i quali era stata accertata la mancata presentazione delle denunce mensili;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L.G. con un unico motivo, illustrato da memoria, con cui lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3 per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata presentazione delle denunce mensili comportasse la decadenza del diritto al beneficio dello sgravio, nonostante che, in specie, l’impresa avesse regolarmente iscritto i lavoratori nei libri obbligatori e avesse denunciato le retribuzioni corrisposte ai fini fiscali mediante presentazione dei modd. 770;

che l’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui il riconoscimento degli sgravi contributivi L. n. 448 del 1998, ex art. 3, comma 5, presuppone una comunicazione circostanziata all’ente previdenziale da parte dell’interessato, quale quella prescritta dalle denunce mensili attraverso il Mod. DM10, che non può a tal fine essere surrogata da registrazioni operate dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative (Cass. n. 14640 del 2013);

che contrari argomenti, a parere del Collegio, non possono desumersi da Cass. nn. 2360 del 1998 e 17809 del 2005, le quali, pronunciandosi in una fattispecie in cui, ratione temporis, il datore di lavoro era tenuto a presentare all’INPS anche la denuncia periodica delle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti (tramite il Mod. 01/M di cui al D.L. n. 352 del 1978, art. 4, conv. con L. n. 467 del 1978), hanno affermato che codesto adempimento era idoneo a integrare il requisito della regolare denuncia all’INPS dei lavoratori per i quali si intendeva fruire dello sgravio di cui al D.L. n. 328 del 1986, art. 1 (conv. con L. n. 440 del 1986), ancorchè il datore di lavoro fosse incorso nell’omissione della presentazione della denuncia contributiva (Mod. DM 10), dal momento che, diversamente da quanto accade con il Mod. 770, che va presentato all’amministrazione finanziaria, il destinatario dell’obbligo di presentazione del Mod. 01/M era pur sempre l’INPS;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante il consolidamento del principio di diritto dianzi riportato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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