Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15494 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10641/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 703/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 16/12/2014, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, esercente la professione di ingegnere, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad un’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2006/2009; la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che i documentati compensi corrisposti a terzi variavano di molto nel corso degli anni (senza trend di aumento costante) e non corrispondevano ad una stabile organizzazione strutturata sull’ausilio di collaboratori.

Il contribuente resiste con controricorso.

L’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie la CTR, con valutazione in fatto, ha ritenuto gli importi di cui alle spese per compensi a terzi non indice di una stabile organizzazione, confermando quanto affermato dal contribuente in ordine al carattere occasionale delle prestazioni.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ella Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA