Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15494 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10641/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in calce
al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 703/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 16/12/2014, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, esercente la professione di ingegnere, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad un’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2006/2009; la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che i documentati compensi corrisposti a terzi variavano di molto nel corso degli anni (senza trend di aumento costante) e non corrispondevano ad una stabile organizzazione strutturata sull’ausilio di collaboratori.
Il contribuente resiste con controricorso.
L’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel caso di specie la CTR, con valutazione in fatto, ha ritenuto gli importi di cui alle spese per compensi a terzi non indice di una stabile organizzazione, confermando quanto affermato dal contribuente in ordine al carattere occasionale delle prestazioni.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle Sezioni Unite.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ella Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016