Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15493 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10552/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 119/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 10/03/2014, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente ed in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione agente di commercio, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2005/2009; la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che i collaboratori occasionali (con compensi di entità esigua) si limitavano soltanto a segnalare, occasionalmente e telefonicamente, potenziali clienti, e che i beni strumentali erano quelli minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.
Il contribuente non resiste.
L’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel caso di specie la CTR, con valutazione in fatto riferita anche all’esiguità degli importi, ha ritenuto occasionali le prestazioni di terzi e minimali i beni strumentali, affermando, in coerenza con i su esposti principi, l’insussistenza dell’autonoma organizzazione.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle Sezioni Unite.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016