Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15493 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23035-2018 proposto da:

P.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.P.M. propone ricorso articolato in tre motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Venezia il 19 aprile 2018. Questo decreto ha condannato il Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore del ricorrente, pari ad Euro 6.500,00, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dal settembre 1997 davanti al Tribunale di Verona, alla Corte d’Appello di Venezia ed alla Corte di Cassazione, definito nel luglio 2017, ritenendo indennizzabili anni tredici ed un mese nell’importo annuo di Euro 500,00. La Corte d’Appello di Venezia ha liquidato Euro 610,00 a titolo di compenso professionale.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso di P.P.M. lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, quanto all’importo annuo liquidato, in misura appena superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla rideterminazione delle spese legali liquidate dal giudice designato nel decreto oggetto di opposizione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. I ricorrenti espongono che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello di Venezia sia inferiore ai minimi dettati dalla Tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo terzo motivo (restando assorbito il secondo motivo), ed invece manifestamente infondato nel primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Non ha pregio l’eccezione sollevata dal Ministero controricorrente, secondo cui la notificazione del decreto reso dalla Corte d’appello in sede di opposizione, operata dal P. in data 28 maggio 2018, rende inammissibile il ricorso per cassazione. La L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3, comporta l’improponibilità dell’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter allorchè l’interessato abbia notificato all’amministrazione il decreto reso dal presidente della corte d’appello, o da un magistrato della corte a tal fine designato, che abbia accolto (sebbene in parte) la domanda di equa riparazione. Non può in alcun modo giustificarsi normativamente una “estensione” di tale effetto di improponibilità, come argomenta il Ministero della Giustizia, con riguardo alla impugnabilità per cassazione del decreto pronunciato dalla Corte d’Appello sull’opposizione, allorchè, come avvenuto nel caso in esame, tale decreto sia stato notificato ad istanza di parte ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c..

E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dal ricorrente nella memoria, contenendo lo stesso controricorso, come prescritto dall’art. 366 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello di Venezia, in sede di opposizione, ha tenuto conto della natura della controversia a base del giudizio presupposto (attinente al risarcimento dei danni alla persona da invalidità permanenti in misura del 14/15% subiti dal P.), ed ha così stimato in Euro 500,00 il moltiplicatore annuo dell’indennizzo erogabile. Si tratta di importo compreso tra il minimo ed il massimo indicati nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo (come originariamente introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, poi sostituito dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. e, nella specie applicabile ratione temporis, avendosi riguardo a domanda di equa riparazione proposta il 15 febbraio 2018). Come questa Corte ha già affermato, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi individuati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel citato art. 2 bis, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 – 2, 01/02/2019, n. 3157).

Il terzo motivo di ricorso è invece manifestamente fondato.

Questa Corte ha già precisato altresì come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 610,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).

Nell’accoglimento del terzo motivo di ricorso resta assorbito il secondo motivo, in quanto, poichè l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 – 2, 22/12/2016, n. 26851).

Conseguono l’accoglimento del terzo motivo del ricorso di P.P.M., l’assorbimento del secondo motivo ed il rigetto del primo motivo, nonchè la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 21 luglio 2020

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