Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15492 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Arezzo, in persona del sindaco p.t., domiciliato in Arezzo,

piazza della Libertà n. 1, presso l’avvocato Ricciarini R., che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Monte Sponda s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/24/05 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata in data 17 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20

aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito l’avvocato Stefano Pasquini, delegato alla difesa del

ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l.

Immobiliare Monte Sponda avverso l’avviso di accertamento ICI 1998, la CIP di Arezzo ha dichiarato non dovute le sanzioni irrogate dal Comune in merito a quattro unità immobiliari di categoria (OMISSIS), denunciate dalla società come un unico immobile con destinazione (OMISSIS), rigettando quanto al resto il ricorso della società contribuente. Decidendo sugli appelli proposti dalle parti, la CTR della Toscana ha respinto quello della società ed ha accolto in parte quello del Comune di Arezzo, dichiarando dovute le sanzioni relativamente agli immobili adibiti ad autorimessa, ma nel minimo edittale anzichè nella maggior misura riportata nell’avviso impugnato. Ha altresì dichiarato dovute nel minimo edittale le sanzioni, riportale nell’avviso impugnato, concernenti la omessa dichiarazione di un terreno edificabile, e non dovute affatto quelle irrogate per un immobile di categoria (OMISSIS), denunciato dalla società in base ad una rendita presunta inferiore a quella determinata dall’UTE. Il Comune di Arezzo ricorre con due motivi per la cassazione di queste ultime due statuizioni della sentenza d’appello, lamentando estrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione omessa o contraddittoria su punto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5). La società intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato, come questa corte può verificare sugli atti in ragione della natura processuale del vizio denunciato, ma come risulta già dalla motivazione della sentenza impugnata. La quale riferisce che il ricorso della società contribuente, che aveva contestato tre distinti accertamenti contenuti nell’avviso impugnato, era stato accolto dalla CTP solo quanto alle sanzioni irrogate per l’immobile adibito ad autorimessa, e respinto nel resto (quanto alle contestazioni mosse per il terreno edificabile non dichiarato e per l’immobile di categoria (OMISSIS) dichiarato con rendita presunta inferiore a quella determinata dall’UTE). In appello, la società aveva riproposto la questione concernente la validità della notificazione dell’avviso, ma non aveva contestato la decisione concernente le sanzioni irrogate per l’area edificabile e l’immobile di categoria (OMISSIS). La CTR non avrebbe pertanto potuto conoscerne, correggendo senza domanda di parte i relativi capi della decisione di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

Le statuizioni impugnate vanno dunque cassate, dichiarandosi – con pronuncia di merito, ex art. 384 cpv. c.p.c. – che quanto alle sanzioni irrogate con riferimento al terreno edificabile ed all’immobile di categoria (OMISSIS) si è formato il giudicato sulla pronuncia di primo grado.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo, in relazione all’esito complessivo del giudizio, ed al comportamento processuale delle parti (la contribuente non ha dato causa e non si è opposta alla correzione dell’errore incorso nella pronuncia d’appello).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto e – decidendo nel merito – dichiara il giudicato sulle statuizioni della sentenza impugnata concernenti le sanzioni correlate a terreno edificabile ed all’immobile di categoria (OMISSIS). Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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