Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15492 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15492

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19541-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FRATELLI P. INDUSTRIA CASEARIA S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

FRATELLI P. INDUSTRIA CASEARIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GERMANO DONDI, FEDERICO ISETTA, ROBERTO PESSI, RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, SALVATORE TRIFIRO’, ARTURO MARESCA, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 387/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 12/07/2010, R.G.N.

81/09.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata in data 12/7/2010, ha rigettato l’appello dell’Inps contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Fratelli P. Industria Casearia s.p.a. contro la cartella di pagamento notificata in data 11/5/2007, nell’interesse dell’Inps, avente ad oggetto contributi non versati e somme aggiuntive relativi al periodo 1996-2000, inerenti a contratti di formazione e lavoro e ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE dalla Commissione europea con decisione dell’11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1 aprile 2004, causa C-99/02;

la Corte territoriale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto sussistente il diritto agli sgravi in quanto era stato dimostrato un incremento netto dell’occupazione e ciò anche per i dipendenti che, pur non avendo il requisito anagrafico stabilito dalla commissione europea, rientravano nei limiti di età previsti dalla delibera della Commissione regionale per l’impiego della Sardegna del 18/10/1995, che aveva ampliato la fascia di età dei lavoratori sino a 45 anni;

contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo; resiste la società con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale condizionato; l’Inps si difende con controricorso; infine, la Fratelli P. Industria Casearia s.p.a. deposita memoria;

il Procuratore Generale deposita conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso in esame l’Inps censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter superare il requisito anagrafico previsto dalla Commissione europea nella decisione dell’11 maggio 1999, facendo applicazione di una delibera della Commissione per l’impiego della Sardegna con cui è stato elevato fino a 45 anni il limite di età per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, così sostanzialmente disattendendo la statuizione europea;

il motivo, che si è concluso con la formulazione di uno specifico quesito di diritto (benchè non più previsto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. D), in cui si precisano esattamente i termini della censura, è inammissibile perchè non colpisce l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata;

la Corte cagliaritana ha infatti ritenuto che, nella specie, gli sgravi contributivi di cui ha usufruito la società, odierna controricorrente, sono compatibili con la decisione della Commissione, poichè ineriscono a contratti di formazione e lavoro che hanno determinato un incremento netto dell’occupazione;

il giudizio è stato supportato da una consulenza tecnica d’ufficio in cui si è tenuto conto della legittimità dell’assunzione dei lavoratori con contratti del tipo indicato, di età non superiore ai 45 anni, secondo quanto disposto dalla Commissione regionale per l’impiego della regione Sardegna; della trasformazione dei contratti in contestazione in contratti a tempo indeterminato; dell’incremento netto dell’occupazione;

tali circostanze di fatto risultano inequivocabilmente tanto dal ricorso per cassazione quanto dal controricorso, oltre che implicitamente dalla sentenza impugnata;

la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, al punto V 1.b), ha valutato la possibile compatibilità con il mercato comune, in virtù dell’art. 87, paragrafi 2 e 3, dei contratti di formazione e lavoro disciplinati dalla legislazione italiana e, dopo aver premesso la natura di aiuti di Stato delle agevolazioni contributive previste per tali tipi di contratto, ha precisato che la commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti all’occupazione a) riguardanti i disoccupati e b) destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale o c) volti ad incoraggiare l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro, e ciò in tutto il territorio (…(…)…) (punti 70 e 71);

il punto 113 riassume queste considerazioni e in esso si precisa che “sulla base dell’analisi esposta nelle sezioni V 1.a) e V.1.b) della presente decisione la Commissione constata che unicamente gli aiuti concessi per l’assunzione di lavoratori che, al momento dell’assunzione, non avevano ancora ottenuto un impiego o che l’avevano perso e la cui assunzione ha contribuito alla creazione netta di nuovi posti di lavoro nelle imprese interessate, sono compatibili con il mercato comune.”;

il successivo punto 114 dispone altresì che ” gli aiuti concessi ai lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, vale a dire dopo aver perso l’impiego, sono anch’essi compatibili con il mercato comune. Si tratta di persone che, in considerazione delle loro caratteristiche proprie, si collocano in una condizione di debolezza di fronte al sistema di selezione imposto dal mercato del lavoro. E’ il caso in particolare dei giovani con meno di 25 anni, dei laureati fino a 29 anni compresi e dei disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione).

(…(…)…)”;

infine l’art. 1 della decisione dispone che “gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. 863 del 1984, art. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:

– la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;

– l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.”;

in assenza dei requisiti di cui al punto 1. e 2., gli aiuti possono essere concessi nei limiti del de minimis (punto 115): in questa ipotesi, il beneficiario deve sommare l’intero importo dello sgravio contributivo derivante dai CFL a tutti gli altri aiuti ottenuti a titolo del de minimis e non superare il limite di 100.000 Euro nel triennio di riferimento;

anche la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-310-1999 (Repubblica Italiana c/Commissione delle Comunità europee), avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 11 maggio 1999, ha avallato la decisione di quest’ultimo organo, osservando che, nella parte motiva e specificamente ai punti 71-90, essa ha specificato gli elementi in base ai quali è possibile definire legittima la parte dell’aiuto all’occupazione conforme al mercato comune (punto 68);

il tenore letterale della decisione della Commissione depone chiaramente nel senso che le condizioni di compatibilità con il mercato comune e con l’accordo SEE degli sgravi contributivi di cui ai punti 113 e 114 (poi riassunte nell’articolo 1) sono alternative: la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la stipulazione di contratti di formazione lavoro riguardanti disoccupati è di per sè ragione sufficiente a rendere legittima l’agevolazione, indipendentemente dal limite di età;

il rispetto del requisito anagrafico, così come fissato nella decisione della commissione (punti 91-93), è invece necessario laddove la finalità della stipulazione dei contratti sia quello di incoraggiare talune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento reinserimento nel mercato del lavoro, indipendentemente dalla creazione di nuovi posti di lavoro (punto 94);

in tal senso depone anche la circolare Inps del 9 aprile 2001, n. 85, resa a chiarimento della decisione della Commissione, in cui si legge che a) l’assunzione con contratti di formazione e lavoro di soggetti che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, – dovendosi per tali intendersi le persone che non superano i limiti anagrafici suindicati e i disoccupati di lunga durata, in quanto rivolta a lavoratori definiti – secondo gli orientamenti comunitari – svantaggiati nell’inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, risulta ammissibile anche senza la necessità che con il contratto di lavoro instaurato si realizzi un incremento netto di occupazione; laddove, in assenza dei sopracitati requisiti del lavoratore, gli aiuti risultano compatibili solamente se finalizzati a realizzare incremento netto dell’occupazione;

la Corte territoriale ha ritenuto sussistente questa seconda alternativa che, come detto, prescinde dal rispetto dell’età anagrafica o della condizione di disoccupati di lunga durata;

il ricorso dell’Inps, in quanto limitato a censurare la decisione della Corte territoriale nella parte in cui avrebbe di fatto contraddetto la decisione della Commissione europea nella parte in cui fissa dei precisi limiti di età, dando così rilievo ad un atto interno (quale la Delibera della Commissione per l’impiego della regione Sardegna), è inidonea ad infirmare la decisione impugnata la quale, siccome fondata sulla diverse ipotesi prevista al punto 113, è del tutto appare rispettosa dei principi affermati dagli organi comunitari; il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato; la complessità delle questioni e l’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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